Non solo. A partire dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati – compresi quelli in ambito giudiziario e i magistrati – che hanno compiuto i 50 anni, dovranno esibire al lavoro il Super Green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Chi non lo farà non riceverà lo stipendio ma conserverà il posto di lavoro e sarà considerato “assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione”. L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro. Tutte le imprese, senza eccezione dunque sul numero complessivo di dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde. La sostituzione rimane di dieci giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.
Per servizi e negozi sarà sufficiente il green pass base.
Appena disponibile sarà allegato il Decreto definitivo.
SOSTEGNI A METÀ GENNAIO
Un decreto per nuovi sostegni economici alle attività in crisi a causa del Covid dovrebbe arrivare tra una decina di giorni, attorno alla metà di gennaio. È quanto si è appreso dagli organi di stampa. Del provvedimento si sarebbe parlato in cabina di regia, concordando sulla necessità di fare un’attenta valutazione di quali attività abbiano bisogno di un intervento.
DECRETO FESTIVITÀ E SPORT
A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, l’accesso a eventi e competizioni sportivi e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce (con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità) sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, la cosiddetta certificazione verde “rafforzata”: questo confermano le FAQ del Governo, 28 dicembre, dal sito del Dipartimento Sport del Governo.
LE NUOVE LINEE GUIDA
Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha recepito, attraverso le Linee Guida, le raccomandazioni del Comitato tecnico-scientfico e ha fornito informazioni utli e i criteri di base che ogni Comitato organizzatore e/o Ente promotore deve assumere nell’organizzazione e nella gestione di eventi sportivi, sia svolti all’aperto che in impianti sportvi al chiuso.
RACCOMANDAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE
Idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non professionisti.
Nella valutazione degli atleti che sono guariti dalla malattia è indispensabile valutare le possibili conseguenze della stessa sui vari organi ed apparati, tenendo in considerazione anche gli effetti del decondizionamento.
Nella valutazione di atleti Covid-19 positivi guariti, pertanto, è necessario porre particolare attenzione agli apparati il cui coinvolgimento è più frequente e potenzialmente rischioso per i possibili esiti a lungo termine, attraverso la raccolta dell’anamnesi e l’esecuzione di un esame obiettivo accurato alla ricerca di segni e/o sintomi che possano essere indicativi di un possibile coinvolgimento di specifici organi e/o apparati.
Un’ulteriore attenzione va prestata ad atleti che, pur non avendo ricevuto una diagnosi certa di infezione da Sars-COV-2 mediante test molecolare, abbiano tuttavia sviluppato una sintomatologia suggestiva in un periodo compatibile con la circolazione del virus.
Le raccomandazioni sono state predisposte sulla base del documento elaborato e proposto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana. Le raccomandazioni sono state condivise con il Dipartimento dello Sport, con il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e con le altre società scientifiche e istituzioni del gruppo di lavoro “Tutela della salute nelle attività sportive” costituito nell’ambito del Tavolo di lavoro per la promozione dell’attività fisica e la tutela della salute nelle attività sportive istituito con D.M. 25 luglio 2019 e successiva integrazione dell’11 agosto 2020.
LE FAQ DEL GOVERNO SULLO SPORT
Il 28 dicembre, a seguito della pubblicazione del Decreto Festività, il Governo ha provveduto a pubblicare le FAQ che sono state aggiornate il 2 di gennaio.
Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?
L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.
L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in autonomia, in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale.
Quali sono gli sport di contatto?
In termini generici ci sono sport che prevedono contatto diretto o indiretto tramite l’attrezzatura sportiva tra i giocatori. A seguito dell’emergenza epidemiologica e dell’esigenza di limitare al massimo le occasioni di contagio, è stato necessario disciplinare la tematica con l’emanazione del decreto del Ministro dello sport 13 ottobre 2020 che indica quali siano gli sport da contatto e quali di questi, in caso di restrizioni, sia possibile svolgere in forma individuale.
Cosa si intende per “attività svolta in forma individuale”?
Si intende l’attività sportiva o motoria svolta anche in più persone, ma senza contatto tra loro. Possono essere svolti in forma individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto.
Cosa si intende per palestra?
Con il termine “palestra” si intende qualunque tipologia di locale o insieme di locali al chiuso in cui viene svolta attività fisica o motoria.
Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall’utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.
Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale?
La definizione comprende tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva, inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo provvedimento da parte del CONI o del CIP.
Come riportato sulla pagina dedicata nel sito del CONI, gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono tutti gli eventi e le competizioni ricompresi nell’arco temporale dello stato di emergenza – programmati e fissati con sufficiente anticipo nei calendari agonistici, con date e luoghi certi, dalle Federazioni sportive nazionale, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva ovvero dagli Organismi sportivi internazionali.
Per consultare l’elenco delle competizioni di interesse nazionale, si rimanda al seguente link.
Cosa si intende per Protocollo di contrasto al COVID-19?
Si intende l’apposito protocollo adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate.
Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività?
Le disposizioni in merito all’utilizzo delle palestre scolastiche in orario curriculare sono in capo al Ministero dell’istruzione.
Di contro, le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione ove previsto dalla norma.
Le palestre scolastiche potranno ospitare, nel rispetto delle Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, delle Linee Guida per l’organizzazione di competizioni ed eventi sportivi aperti al pubblico, e dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, le sessioni di allenamento e le competizioni degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale e non.
Le palestre e piscine possono essere utilizzate dalle scuole in orario curriculare?
Le palestre e le piscine esterne agli istituti scolastici possono essere utilizzate dagli studenti in orario curriculare, nelle zone ove sia generalmente consentito l’accesso a dette strutture.
Nei casi in cui sia stipulato un regolare contratto tra istituto scolastico e piscina/palestra, quest’ultima può essere considerata come estensione dei locali scolastici e l’attività svolta al suo interno facente parte delle normali ore curriculari.
Pertanto, l’accesso agli studenti sarà consentito alle stesse condizioni previste dalla normativa per l’accesso al plesso scolastico.
Tuttavia, durante l’orario di accesso degli studenti in orario curriculare è opportuno che sia garantito l’uso esclusivo della palestra/piscina da parte della scuola, limitando gli ingressi agli utenti esterni: questi ultimi potranno accedere all’uscita degli studenti e subordinatamente all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione.
Qual è il numero massimo di persone che possono accedere negli spogliatoi?
Gli spogliatoi possono sempre essere utilizzati dagli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale, con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP).
Fermo restando che la determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all’interno della struttura deve risultare dal rispetto dell’area prevista per persona (indicata nelle Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere o nelle FAQ specifiche per le diverse aree: rossa, arancione, gialla, bianca), per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio sarà necessario organizzare gli spazi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate). Tale numero va indicato su un cartello affisso all’entrata dello spogliatoio.
In relazione ai requisiti per l’accesso agli spogliatoi, si rimanda alle FAQ n. 17 e n. 21 della sezione generale.
È possibile svolgere attività sportiva in un circolo sportivo all’interno di un tendone tensostatico con aperture laterali o campi con coperture pressostatiche? Può essere considerata “attività sportiva all’aperto”?
AI fini delle disposizioni normative, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.
Tuttavia, nelle zone ove sia possibile svolgere attività sportiva all’aperto presso centri e circoli sportivi, ma questa non sia consentita al chiuso, è possibile utilizzare gazebo e tensostrutture per attività sportive non di contatto solo con la garanzia di adeguata aereazione naturale e di ricambio d’aria senza l’ausilio di ventilazione meccanica controllata. In questi casi, pertanto si suggerisce che l’aerazione naturale sia garantita da aperture laterali dirette all’esterno pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, con una distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura stessa.
In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando l’apertura laterale diretta all’esterno di superficie pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, è necessario anche l’utilizzo di aspirazione ed espulsione d’aria dalla sommità della struttura stessa.
Per quanto riguarda la messa a disposizione del trasporto in occasione delle trasferte degli atleti, come bisogna comportarsi?
Ove siano previste limitazioni di spostamento a livello intra-regionale o al di fuori del proprio Comune, o nell’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici o privati, lo spostamento degli atleti dovrà avvenire applicando le disposizioni previste dalla normativa in vigore, nonché dai protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica previste a carattere generale per tutte le categorie. Quindi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.); la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro, appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità);il possesso della certificazione verde COVID-19, ove previsto.
Per garantire la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, cosa bisogna fare?
La normativa specifica in materia che, al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui all’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giornalisti della stampa estera, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM del 2 marzo 2021, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 49, comma 5 del DPCM del 2 marzo 2021. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.
Inoltre, prima dell’ingresso in Italia, dovrà essere compilato il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale.
Quali sono i livelli essenziali di assistenza indicati dai DPCM?
Si fa presente che il Ministero della salute, competente in materia, indica che i livelli essenziali di assistenza sono le prestazioni ed i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Gli attuali livelli di assistenza (LEA) sono stati definiti dal Ministero della salute con DPCM del 12 gennaio 2017. Per maggiori informazioni consultare il seguente link.
È possibile derogare al coprifuoco nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre l’orario consentito per la libera circolazione?
Si, ove previsto, è possibile circolare in deroga al coprifuoco esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
La partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste in quanto equiparabili ad attività lavorativa.
Si fa presente che nelle zone bianche e gialle non si applicano i limiti orari agli spostamenti.
Gli impianti sciistici restano aperti con protocollo specifico?
In zona bianca e gialla, in base a quanto previsto dall’art. 9-quater, comma 1, lettera e-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Certificazione Verde “Base” (ovvero di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 del medesimo decreto-legge) l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento.
Dal 10 gennaio 2022 l’accesso agli impianti è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di Certificazione Verde “Rafforzata” (ovvero di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a, b e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Nelle zone rosse l’attuale normativa prevede che gli impianti sciistici vengano chiusi. Possono essere utilizzati esclusivamente solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
È consentito l’utilizzo degli impianti per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci.
È consentita la presenza di pubblico ad eventi e competizioni sportive?
Si, e la vigente normativa consente di organizzare in zona bianca e gialla eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021.
La normativa prevede che l’accesso sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”) nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
E’ previsto inoltre l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso, con il divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.
Qual è la capienza consentita in relazione alla presenza di pubblico a competizioni ed eventi sportivi?
In relazione alla capienza, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 dispone che, in zona bianca, la capienza consentita per l’accesso del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi organizzati all’aperto non può essere superiore al 50% della capienza massima, mentre per le competizioni e gli eventi sportivi al chiuso, la capienza consentita per l’accesso del pubblico non può essere superiore al 35% della capienza massima consentita.
La stessa disposizione vale, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, per l’accesso ad eventi e competizioni sportive in zona gialla ed arancione.
Si specifica che le percentuali massime di capienza si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi.
In zona bianca e gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato Tecnico Scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.
Ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dall’ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.
È richiesta la certificazione verde per le diverse categorie di lavoratori all’interno dell’impianto sportivo?
Si. In riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all’interno di strutture sportive, palestre, piscine, ecc., si rappresenta che la normativa vigente all’articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) introdotto dall’art. 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 prevede che, a partire dal 15 ottobre, per chiunque svolga una attività lavorativa, anche nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. La disposizione non si applica, invece, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
Per cosa è richiesta la certificazione verde?
In riferimento alle certificazioni verdi, si rappresenta che fino al 9 gennaio in zona bianca l’accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5, e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19, di cui all’art. 9, comma del DL 22 aprile 2021, n. 52 (cd certificazione verde “base”).
A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute:
l’accesso a eventi e competizioni sportive;
l’accesso, all’aperto e al chiuso, a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6;
la pratica di sport di squadra e di contatto, sia al chiuso che all’aperto;
l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, in questo caso con esclusione dell’obbligo di certificazione anche per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
l’accesso agli impianti sciistici.
Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.
A chi spetta il controllo sulla validità della certificazione verde?
In riferimento alla materia di controllo delle Certificazioni Verdi, in base all’art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.
Ulteriori informazioni sul processo di verifica delle Certificazioni Verdi sono disponibili al seguente link.
È necessario mantenere il tracciamento delle persone che accedono agli impianti?
Come indicato a pagina 9 delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, l’obbligo del tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture rimane in vigore.
La certificazione verde è richiesta anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale?
Il possesso della certificazione verde è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.
Per l’accesso agli spogliatoi, limitatamente alle attività all’aperto, è richiesta la certificazione verde?
Fino al 9 gennaio 2022 l’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “base”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, e nel rispetto di quanto indicato all’interno delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.
A partire dal 10 gennaio 2022 l’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, e nel rispetto delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere indicate nel paragrafo precedente.
La certificazione verde può essere sostituita da un’autodichiarazione?
No, non sono ammesse autocertificazioni o certificazioni diverse da quelle previste dalla normativa.
Qual è la frequenza di richiesta della certificazione verde?
Il controllo sulla validità della Certificazione Verde deve essere effettuato ad ogni accesso.
È richiesta la certificazione verde per il solo transito necessario a raggiungere luoghi di allenamento all’aperto?
No, la certificazione verde non è richiesta per il solo transito all’interno di luoghi chiusi finalizzato al raggiungimento di spazi all’aperto. È invece obbligatorio il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Gli accompagnatori delle persone non autosufficienti sono tenuti ad avere la certificazione verde perassisterli all’interno degli spogliatoi?
No, la certificazione verde non è richiesta per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità che li assistono all’interno degli spogliatoi. Resta l’obbligo del corretto utilizzo da parte degli accompagnatori dei dispositivi di protezione individuale; inoltre, gli accompagnatori, se non in possesso di certificazione verde, ad eccezione del tempo strettamente connesso all’assistenza nello spogliatoio, non potranno sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la certificazione verde.
Gli accompagnatori possono assistere agli allenamenti all’interno degli impianti sportivi?
Si, è possibile assistere agli allenamenti all’interno di impianti sportivi (all’aperto e al chiuso) nel rispetto della normativa prevista per gli spettatori di eventi sportivi.
Per la capienza consentita si rimanda alle FAQ relative alla capienza.
Per ottenere informazioni alla reception è necessario avere la certificazione verde?
La certificazione verde non è richiesta per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive. Resta fermo l’obbligo del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e del distanziamento.
La certificazione verde rilasciata in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valida per tutta la durata dell’allenamento?
No, la certificazione verde deve essere valida al momento del controllo, ovvero all’ingresso del servizio per il quale ne è richiesto il possesso.