SUPER GREEN PASS E ALTRE NOVITA’ DAI DECRETI DELLE FESTIVITA’
Con il D.L. 24 dicembre 2021 n.221, pubblicato in G.U. in pari data e subito ribattezzato Decreto Natale è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022 e sono state introdotte nuove misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 : dall’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca a partire dal 25 dicembre e fino al 31 gennaio 2022, all’obbligo di green pass rafforzato anche per consumare al banco, all’obbligo di mascherina FFP2 per spettacoli, eventi e mezzi pubblici. Sono introdotte inoltre nuove disposizioni sull’utilizzo delle certificazioni verdi e sulla validità delle stesse.
Ulteriori novità ed estensioni sull’impiego del green pass rafforzato arrivano inoltre da un successivo decreto legge, approvato nella serata del 29 dicembre dal Consiglio dei Ministri di cui si apprende nel comunicato stampa sul sito di Palazzo Chigi e che interviene anche a limitare le quarantene per i vaccinati per evitare la paralisi del Paese. Il decreto in questione prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
Ma cosa cambia per lo sport? Vediamo nel dettaglio le disposizioni di maggiore interesse per il settore.

Green Pass rafforzato ed esteso
A partire dal 10 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022 l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra per le attività al chiuso ma in base al nuovo decreto di Capodanno anche all’aperto è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde da avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione (con doppia dose o richiamo). Quindi non sarà più possibile accedere a tali attività con il green pass base, conseguito anche mediante effettuazione del tampone antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus. L’obbligo riguarda tutti gli utilizzatori e i partecipanti alle attività sportive, inclusi gli atleti agonisti, di qualsiasi livello, per i quali non sono previste deroghe.
L’obbligo vale per le zone bianche ma anche per le zone gialle, arancioni e rosse laddove le attività sportive siano consentite e alle condizioni previste per le singole zone
Ricordiamo che sono esclusi dall’obbligo i minori di anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di apposita certificazione medica rilasciata secondo specifiche disposizioni del Ministero della Salute.
Ricordiamo che, come precisato dalla FAQ sul sito del Dipartimento dello Sport, la certificazione verde non è richiesta per il solo transito all’interno di luoghi chiusi finalizzato al raggiungimento di spazi all’aperto nè per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive.
Il super green pass è stato esteso dal secondo decreto del 29 dicembre anche agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici, sempre a partire dal 10 gennaio prossimo.

Per completezza segnaliamo che secondo quanto si legge nel comunicato stampa relativo al decreto di Capodanno il Green Pass Rafforzato viene inoltre esteso anche alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
  • Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Spogliatori e docce
Il Super Green Pass, dal 10 gennaio, è richiesto anche per l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce. Fino al 9 gennaio l’accesso agli spogliatoi, anche per gli atleti e partecipanti alle attività sportive all’aperto, rimane consentito ai soggetti in possesso della certificazione base.
Ricordiamo che in entrambi i casi, l’obbligo di certificazione non riguarda gli accompagnatori di persone non autosufficienti (minori o disabili); tuttavia se gli accompagnatori non sono in possesso di certificazione verde, potranno sostare all’interno degli ambienti esclusivamente per il tempo strettamente connesso all’assistenza nello spogliatoio. Dovranno quindi attendere all’esterno o tornare al termine delle attività, a meno che non siano in possesso di green pass (base fino al 9, rafforzato a partire dal 10). Ricordiamo inoltre che nel rispetto delle linee guida è ammesso un solo accompagnatore.

Quale green pass per lavoratori e addetti?
La nuova disposizione – così come quella del D.L.23/7/21 n.105 che introduceva a partire dal 6 agosto scorso l’obbligo di green pass base per l’accesso alle attività sportive al chiuso –  pone un dubbio sulla sua estensione anche ai lavoratori, dipendenti o autonomi, addetti agli impianti e collaboratori sportivi in genere, anche inquadrati con il regime dei compensi di cui all’art.67 co.1 lett.m) t.u.i.r.. Riteniamo di concludere, come già a suo tempo per il green pass base, che il nuovo obbligo NON si estenda a tali categorie e ciò per due ordini di motivi: innanzitutto in base al tenore letterale della norma che si riferisce all’accesso agli impianti e ai servizi e quindi sembra riguardare esclusivamente gli utenti/partecipanti e non gli addetti; secondariamente perché in difetto di uno specifico obbligo vaccinale imposto per legge la misura presenterebbe delle criticità nell’applicazione al rapporto di lavoro, tanto è vero che in altri settori come ad esempio per il personale scolastico o sanitario si è provveduto appositamente.
Peraltro le FAQ sul sito del Dipartimento dello Sport, aggiornate al nuovo decreto, non sono state modificate in relazione alla posizione dei lavoratori e degli addetti per i quali rimane confermato il possesso di Green Pass base (quindi anche per “tamponati”)
Pertanto si ritiene – allo stato e salvo smentite – che i vari operatori quali istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all’interno delle strutture sportive non abbiano l’obbligo di certificazione rafforzata che riguarda esclusivamente gli utilizzatori dei servizi; per i lavoratori, operatori, addetti, collaboratori sportivi e volontari rimane invece l’obbligo di certificazione base, conseguita anche mediante tampone negativo, come introdotto dal  D.L. 127/21 a partire dal 15 ottobre scorso. Per effetto della proroga dello stato di emergenza tale obbligo permane fino al 31 marzo 2022 e fatta salva l’introduzione di nuove misure attualmente allo studio del Governo e del Comitato Tecnico Scientifico sull’eventuale estensione dell’obbligo vaccinale ad ulteriori categorie di lavoratori. Si attende al riguardo il prossimo Consiglio dei Ministri programmato per il 5 gennaio.

Mascherine FFP2: dove e quando
Il Decreto Natale introduce una serie di obblighi sull’utilizzo delle mascherine del tipo FFP2 che interessano anche il settore sportivo. Tali dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono infatti obbligatori per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. La disposizione è in vigore dal 25 dicembre e fino al 31 marzo 2022. E’ inoltre previsto, in tali luoghi e per tale periodo, il divieto di consumare cibi e bevande al chiuso.
Si precisa che in base alle FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento dello Sport, è consentito agli accompagnatori di assistere agli allenamenti all’interno di impianti sportivi (all’aperto e al chiuso) nel rispetto della normativa prevista per gli spettatori di eventi sportivi e quindi oltre ai limiti di capienza si ritiene vada rispettato anche il nuovo obbligo sull’utilizzo di tale tipologia di mascherine.
Tali dispositivi sempre a partire dal 25 dicembre e fino al 31 marzo 2022 vanno utilizzati per l’accesso e l’utilizzazione di una serie di mezzi di trasporto tra i quali, in base all’art.9-quater co.1 lett.e bis) D.L. 52/21 rientrano le funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento

Capienze impianti 
Il decreto approvato il 29 dicembre – secondo quanto si legge nel comunicato – prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Rispetto delle linee guida
Ricordiamo che l’obbligo di green pass – base fino al 9 gennaio e rafforzato a partire dal 10 gennaio – per l’accesso alle attività sportive al chiuso e agli spogliatoi, si affianca ma non sostituisce le preesistenti prescrizioni e misure di sicurezza: pertanto gli accessi sono consentiti ai possessori di certificazione e nel rispetto delle linee guida adottate in relazione alla varie attività. In particolare per le attività di base invitiamo a consultare le disposizioni aggiornate al 3 dicembre sul sito del Dipartimento dello Sport https://www.sport.governo.it/media/3106/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere-3-dicembre-2021.pdf

Novità sulle quarantene
Infine riportiamo le novità approvate dal Consiglio dei Ministri il 29 dicembre secondo quanto si apprende dal comunicato stampa.
La quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

[  BIANCAMARIA STIVANELLO  ] AVVOCATO DEL FORO DI PADOVA,
ESPERTA NEL SETTORE SPORTIVO DILETTANTISTICO