in attesa che sia completato il quadro normativo sulla riforma del lavoro sportivo, in vista della decorrenza della nuova disciplina a partire dal prossimo 1° luglio, si riepilogano di seguito le principali disposizioni e gli adempimenti da effettuare, anche se devono essere ancora stabiliti i termini

  1. l’attuale regime dei compensi sportivi quali “redditi diversi” sarà abrogato; dal 01/07 tutti coloro che percepiranno un compenso saranno considerati “lavoratori”;
  2. i compensi relativi al mese di giugno (ed eventuali mesi precedenti) dovranno essere erogati entro il 30/06/2023 per poter beneficiare dell’attuale disciplina;
  3. sarà necessario rivedere l’inquadramento e la relativa contrattualistica con tutti i collaboratori;
  4. per i collaboratori sportivi che non opereranno nei mesi di luglio e agosto è opportuno rinviare a settembre la stipula dei rispettivi contratti;
  5. le tipologie contrattuali da valutare a partire dal 1° luglio 2023 sono le seguenti:
TIPOLOGIE CONTRATTUALI CARATTERISTICHE
co.co.co. sportivi presunzione relativa di co.co.co. fino a 24 ore settimanali
co.co.co. amm.vo gestionali preferibile compenso mensile
partita IVA preferibile compenso forfettario
lavoratori dipendenti
  1. l’apertura della P.IVA deve essere rappresentativa di un corretto rapporto di collaborazione di natura professionale; qualora lo svolgimento dell’attività del lavoratore sportivo – soprattutto nel caso di istruttori e preparatori atletici – costituisca “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo” l’apertura della Partita IVA rappresenta un obbligo, e non una scelta, a maggior ragione, in presenza di una pluralità di committenti (società sportive, privati e/o altri operatori commerciali); in caso di opzione per il regime forfettario i costi fiscali e previdenziali (sopra le soglie di esenzione) e gli adempimenti formali sono estremamente ridotti;
CO.CO.CO. P.IVA FORFAIT
INPS(1) 12,5% 12,5%
CONTIBUTI MINORI 2,03% 1,23%
INAIL(2) 0,9% ==
IRPEF(3) 23% 5%(4)
ADD.LE COMUNALE (Siena) 0,78% ==

(1) 25%, con riduzione della base imponibile del 50% fino al 31/12/2027
24% per i soggetti con altra copertura previdenziale
(2) aliquota allenatore, minimale/massimale mensile € 14/24; aliquota atleta 7,8%, minimale/massimale mensile: € 117/211
(3) aliquote IRPEF 2023: fino € 28 mila: 23%; da € 28 mila a € 50 mila: 28%; oltre € 50 mila: 43%
sono applicabili le detrazioni per redditi assimilati al lavoro dipendente (co.co.co.), variabili in base al compenso e ai giorni di lavoro
(4) ipotesi nuove iniziative: base imponibile 78% dei compensi annuali; aliquota 5% per i primi 5 anni; successivamente 15%

  1. fasce di esenzione per co.co.co. e professionisti con partita IVA:
INPS esente fino € 5.000
CONTRIBUTI MINORI esente fino € 5.000
INAIL (1)
IRPEF (2) esente fino € 15.000
IRAP committente (3)

(1) in attesa di modifiche, dovrebbe essere esente fino a € 5.000
(2) da cumulare anche i compensi percepiti fino a giugno 2023
(3) esente fino a € 84.000 (bozza correttivo bis)

  1. inps e contributi aggiuntivi: i compensi fino a € 5 mila erogati dal 1° luglio non sono soggetti a contributi, pertanto per i mesi estivi da luglio a settembre è improbabile che vi siano da fare conteggi e pagamenti di F24 per contributi;
  2. imposte dirette: il limite di € 15 mila comprende anche i compensi percepiti anteriormente al 1° luglio: in caso di co.co.co. con superamento, occorrerà procedere con le ritenute di acconto con le scadenze ordinarie (16 agosto 2023 per i compensi erogati a luglio);
  3. chi paga i contributi:
co.co.co. inps, contributi minori e inail 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente, trattenuti dai cedolini paga
p.iva contributi inps e contributi minori (no inail) a carico del collaboratore e pagati in sede di dichiarazione dei redditi
  1. chi paga le imposte:
co.co.co. Irpef e addizionali a carico del collaboratore, trattenuti dai cedolini paga
  1. semplificazioni e proroghe:
co.co.co. sportivi previste semplificazioni e proroghe (correttivo bis)
co.co.co. amm.vo gestionali adempimenti ordinari anche per compensi inferiori a € 5.000
non è prevista nessuna semplificazione
  1. semplificazione degli adempimenti mediante il Registro Nazionale Attivita’ Sportive “RAS” (facoltativa): solo per co.co.co. sportive fino a € 15 mila annuali (no amministrativo gestionali);
  2. agire attraverso il RAS utilizzando direttamente le procedure semplificate consente il risparmio dei costi del consulente del lavoro (adempimenti in materia di comunicazioni preventive, trasmissione della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi (modello UNIEMENS), tenuta del Libro Unico del Lavoro ed emissione della Busta Paga);
  3. per l’accesso al RAS sarà prevista la possibilità di conferire fino a 3 deleghe;
  4. operatività semplificazioni RAS (individuazione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici): decreto attuativo da adottare entro il 1° luglio 2023;
  5. probabile proroga adempimenti co.co.co. sportivi tramite il RAS al 31/10/2023 (correttivo bis);
  6. probabile proroga versamenti inps e contributi aggiuntivi co.co.co. sportivi al 31/10/2023 (correttivo bis);
  7. probabile proroga adempimenti tramite il RAS (correttivo bis): la comunicazione preventiva attraverso il RAS potrà essere effettuata entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto (anziché entro il gg. precedente l’inizio del rapporto) e che l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro potrà essere adempiuto, sempre attraverso il RAS, in un’unica soluzione entro la fine di ciascun anno di riferimento;
  8. probabile esenzione dall’obbligo assicurativo INAIL (e dai relativi adempimenti) dei rapporti di lavoro sportivo che prevedono compensi inferiori a € 5.000 annui (correttivo bis);
  9. probabile esenzione di alcuni obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro (DVR e visita del medico del lavoro) dei rapporti di lavoro sportivo che prevedono compensi inferiori a € 5.000 annui (correttivo bis);
  10. le co.co.co. amministrativo gestionali non potranno essere gestite mediante il RAS;
  11. alle co.co.co. amministrativo gestionali non saranno applicabili le semplificazioni, anche per compensi inferiori a € 5 mila: occorrerà predisporre l’apertura della posizione INAIL azienda e le comunicazioni preventive al Centro Impiego per qualsiasi importo; occorrerà effettuare anche gli ulteriori adempimenti (LUL e UNIEMENS);
  12. in relazione ai rapporti di collaborazione sportiva in corso, che continueranno anche dopo il 01/07, nonché in relazione ai nuovi rapporti di collaborazione sportiva che saranno instaurati post 01/07, occorre decidere come procedere:
    a) soluzione prudente: applicazione della normativa vigente, fino all’emanazione in Gazzetta Ufficiale delle attese nuove disposizioni:

o    effettuare tramite un consulente del lavoro, ovvero un commercialista abilitato allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, con le modalità ordinarie, tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa sui rapporti di co.co.co., a partire dalla comunicazione preventiva entro il giorno precedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, e compresa la predisposizione del Documento di Valutazione Rischi e la nomina del medico del lavoro;

o    assicurare tutti i co.co.co. sportivi presso l’INAIL, nelle categorie e con le tariffe, ad oggi previste;

o    valutare attentamente se i rapporti di co.co.co sportivi siano effettivamente “genuini” o rischino, per le caratteristiche di svolgimento, di poter essere riqualificati rapporti di lavoro subordinato, e nel dubbio, provvedere alla certificazione degli stessi;

  1. b) soluzione confidente: attendere l’approvazione delle modifiche previste dal correttivo bis e le istruzioni operative del funzionamento del RAS ed operare gli adempimenti che saranno richiesti entro il 31/10 p.v.
  2. la scelta non può che essere soggettiva, tenendo anche conto del numero dei collaboratori, dei relativi compensi, degli oneri relativi agli adempimenti, e della propensione al rischio di ciascuno (ancorché relativo, considerate le dichiarazioni operate ufficialmente dai ministri competenti);
  3. per i lavoratori sportivi che sono anche dipendenti della pubblica amministrazione occorre provvedere alla richiesta della prevista autorizzazione, per far decorrere il prima possibile la procedura del silenzio-assenso al decorrere dei 30 giorni (in assenza di autorizzazione e/o di decorso del termine tali soggetti non potranno operare quali collaboratori retribuiti ma dovranno operare come volontari);
  4. per i lavoratori sportivi che operano con minori occorre provvedere alla richiesta presso la Procura della repubblica competente del certificato del casellario giudiziale di assenza di carichi pendenti in materia di antipedofilia;
  5. per i soggetti che operano effettivamente come volontari, in attesa delle indicazioni circa l’obbligo assicurativo, è opportuno predisporre un verbale dell’Organo Direttivo che disponga l’affidamento gratuito degli incarichi, una lettera di accettazione dell’impegno gratuito da parte del volontario e provvedere all’attivazione – anche in forma libera – di un registro dei volontari sul quale riportare i dati anagrafici del collaboratore, l’attività svolta e l’inizio del rapporto;
  6. occorre contattare dei consulenti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro per la valutazione dei luoghi di lavoro e la predisposizione, ove dovuta, degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;
  7. distribuzione indiretta di utili: viene estesa la platea dei soggetti da monitorare anche a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, rinviando alle disposizioni del terzo settore per le ipotesi presuntive di distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione, tra cui: “la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi”; vedasi in allegato le retribuzioni previste dal CCNL Impianti sportivi e palestre per ciascun livello, con l’indicazione della maggiorazione del 40% e la classificazione del personale;
  8. Il volontario, che presta gratuitamente la propria opera nel settore sportivo, dovrà comunque essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzie non potrà essere remunerato in alcun modo, ma potrà ricevere rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali.
  9. Il d.lgs. 36/21 introduce alcune novità sui contenuti degli statutidegli enti sportivi dilettantistici rispetto alla l. 289/02 e dispone che, tra gli altri, debbano essere espressamente previsti:
  • l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, salvo che per gli ETS sportivi dilettantistici (art.7);
  • la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali, che in difetto di previsione statutaria non potranno quindi essere esercitate (art, 9).

Ricordiamo che tra le attività diverse, da esercitare secondo limiti e criteri definiti da un decreto attuativo non ancora emanato, sono compresi i proventi derivanti da sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti e dalla gestione di impianti e strutture sportive, ancorché non soggetti ai limiti che verranno individuati con il predetto decreto.

Il capo I regola inoltre altri due aspetti di rilievo statutario:

  • l’art.8 ridefinisce il concetto di assenza di fine di lucro, rafforza il vincolo di destinazione del patrimonio e, quanto al divieto di distribuzione degli utili, estende la platea di soggetti da monitorare e rinvia alle disposizioni del terzo settore (art. 3 comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, d.lgs. 112/17) per le ipotesi presuntive di distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione  (tra le quali spicca la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai CCNL);
  • l’art.11 modifica il regime dell’incompatibilità, rendendolo più stringente in quanto esteso a qualsiasi carica ricoperta in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima FSN,DSA o EPS (in quest’ultimo caso a prescindere dalla singola disciplina sportiva).

Si prevede infatti che la mancata conformità dello statuto ai criteri individuati all’art.7 determina per gli enti di nuova costituzione / iscrizione l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al RAS e per gli enti già iscritti la cancellazione d’ufficio.

Si prevede inoltre che per uniformare i propri statuti le a.s.d. e le s.s.d. – ovvero quelle costituite e già iscritte al RAS anche per trasmigrazione dal registro Coni – avranno tempo fino al 31 dicembre 2023.

Pur in attesa dell’emanando decreto attuativo che definisca criteri e limiti delle attività secondarie e strumentali, il perimetro delle attività diverse viene ulteriormente rafforzato prevedendo espressamente che il mancato rispetto per due esercizi consecutivi.