(a favore dello Sport e degli ETS)

Allegata alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Di che cosa parla il DECRETO:

(art.98 Decreto)

COSA SI FINANZIA

Per i mesi di aprile e maggio 2020, Sport e Salute continuerà a corrispondere l’indennità, pari a 600 euro mensili, già prevista dalla Legge 27/2000. Hanno diritto ad usufruirne tutti i titolari di rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, (ASD/SSD) iscritte nel Registro CONI, di cui all’articolo 67 comma 1, lettera m) del TUIR. I rapporti di collaborazione dovevano essere già attivi alla data del 23 febbraio 2020. I suddetti collaboratori non debbono possedere altro reddito da lavoro o pensione né il reddito di cittadinanza. I fondi complessivamente a disposizione sono pari a 200 milioni di euro. Il decreto inoltre stanzia altri 30 milioni di euro ad integrazione dei 50 milioni già stanziati con la legge 27/2000, che serviranno a corrispondere l’indennità del mese di marzo a coloro che, pur avendone diritto, non l’hanno ancora ricevuta per esaurimento dei fondi disponibili.

COME FARE PER AVERNE DIRITTO

Le modalità di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione saranno stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Si presume che, vista l’esperienza positiva, le procedure saranno le stesse adottate per le domande presentate in aprile.

Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle altre misure previste dalla legge 27, sono presentate a Sport e Salute, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Coloro che hanno già usufruito dell’indennità per il mese di marzo continueranno ad usufruirne anche per i mesi aprile e maggio 2020, senza necessità di presentare un’ulteriore domanda

(art.72 del Decreto)

COSA SI FINANZIA

A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge 34, e sino al 31 luglio, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, uno o più bonus, nel limite massimo di 1200 euro, oltre che per l’acquisto di servizi di baby sitting, come già previsto dalla legge 27/2020, anche per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, (nidi, micronidi etc) ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Ne hanno diritto inoltre i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari e i genitori affidatari.

COME E QUANDO

Il bonus è erogato direttamente al richiedente che ha comprovato l’iscrizione a tali servizi, ed è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido

(art.105 del DECRETO)

COSA SI FINANZIA

Il Dipartimento per le politiche della Famiglia finanzia con 150 milioni iniziative dei comuni, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

  1. interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020 (135 milioni);
  2. progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori (15 milioni)

COME E QUANDO

I fondi sono trasferiti ai comuni con un Decreto del Ministro con delega per le politiche familiari, di concerto con il ministro per l’economia e le finanze, previa intesa in sede di conferenza unificata tra Stato e Regioni. I termini per l’emanazione del decreto non sono specificati.

(art. 216 del Decreto)

IN COSA CONSISTE

La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è sempre valutata, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo.

CHI PUO’ USUFRUIRNE

In ragione di tale squilibrio, il conduttore di tali impianti ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone di affitto che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

(art. 25 del Decreto)

IN COSA CONSISTE

E’ una misura prevista per le imprese e anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali, per i quali l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza di tale requisito.

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

  1. venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro
  2. quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e inferiori a un milione di euro
  3. dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e inferiori a cinque milioni di euro

L’ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

COME RICHIEDERLO

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati, una domanda all’Agenzia delle Entrate, secondo quando stabilito dalla stessa con uno specifico provvedimento del suo Direttore, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.

(art. 125 del Decreto)

Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID 19, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 60.000 euro, in relazione agli interventi necessari per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine e guanti e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, di prodotti detergenti e disinfettanti, di barriere e pannelli protettivi.

COME RICHIEDERLO

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, e può essere ceduto ad altri soggetti (art.122).

(art.217 del Decreto)

IN COSA CONSISTE

Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 luglio 2022, la quota dello 0,5 per cento sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere viene destinata alla costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”. Il finanziamento del Fondo è comunque non superiore a 40 milioni di euro per l’anno 2020, e a 50 milioni di euro per l’anno 2021.

COME SI ACCEDE AL FONDO

Il Fondo è assegnato all’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo utilizza per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. Con decreto del ministro dello sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo.

[FONTE: Ferrenti, Silvestri]