Il “decreto liquidità” (d.l. 8 aprile 2020, n. 23) ha prorogato al 30 aprile il termine di consegna delle CU 2020. Si conferma inoltre il termine del 31 ottobre per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

La data di consegna delle Certificazioni Uniche e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle stesse, che  avrebbe dovuto essere, a regime, il 9 marzo scorso, è stata una prima volta prorogata al 31 marzo 2020 dal d.l. n. 9/2020.

In considerazione dei disagi ancora presenti a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 l’art. 22 del decreto legge n. 23/2020 ha previsto un nuovo termine di consegna: 30 aprile 2020, data entro la quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Lo stesso articolo, al secondo comma, dispone che non saranno applicate sanzioni nei confronti dei sostituti di imposta che trasmetteranno le certificazioni uniche in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Termine per la trasmissione telematica delle CU su redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata

La circolare A.d.E.  n. 9 del 13 aprile 2020 conferma inoltre che il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata è il 31 ottobre 2020.

[fonte: fiscosport]