Di responsabilità civile, oltre che in senso lato – come responsabilità derivante dalla violazione di un obbligo di diritto privato e che rientra, quindi, nella sfera dei rapporti fra privati – si parla anche, e soprattutto, per indicare la responsabilità derivante da fatto illecito della quale il Codice civile tratta negli art. 2043-2059. Si parla di responsabile civile per indicare il soggetto che è tenuto al risarcimento del danno cagionato da un altro soggetto. Normalmente la responsabilità civile richiede il dolo o la colpa, a meno che non si versi nelle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva. Per quanto attiene alla violazione dell’obbligo, la responsabilità è contrattuale o extracontrattuale a seconda che la violazione riguardi un precedente vincolo giuridico (quale che sia la fonte da cui questo deriva) o il generico precetto del neminem laedere (art. 2043 c.c.). Di responsabilità civile, in senso proprio, si parla con riferimento alla responsabilità extracontrattuale. FICSS-ASI hanno previsto (inclusa nella quota di affiliazione) anche questa tipologia assicurativa.
Anche e soprattutto gli Enti di Terzo settore, che si avvalgono di volontari, sia occasionali che non, hanno l’obbligo di “assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi” (articolo 18, comma 1, D.lgs 117/17).