L’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni non è dovuta da circoli e da associazioni sportive dilettantistiche per targhe e simili apposte per l’indicazione della sede sociale (art.17, C.1 lett h del d.Lgs.15/1 1/1993 n.507), né per volantini etc, distribuiti a propria cura; (art.17,C.1 lett h del d.Lgs.15/11/1993 n.507).
E’ dovuta nella misura del 50% se è presente pubblicità (ris. del Ministero delle finanze n.3/3360 del 12/08/1997) per manifesti etc, anche se l’affissione avviene a cura del circolo o dell’associazione sportiva (art. 16,C.1- letta) del D.Lgs.507/97). Il tema dell’assolvimento dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni per quelle società sportive dilettantistiche che regolarmente espongono spazi pubblicitari nelle strutture sportive che usufruiscono, per le manifestazioni sportive dilettantistiche, ha sempre creato “attriti” con i Comuni che ne richiedevano spesso il pagamento. Il Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze su tale problema con la nota n. 1576/DPF del 3 aprile 2007 ha cercato di chiarire definitivamente le esenzioni dal pagamento del tributo locale in commento. L’articolo 1, comma 128 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria 2006) in materia di imposta di pubblicità nei piccoli stadi ha previsto che le disposizioni contenute nel comma 11-bis dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, devono essere interpretate nel senso che la pubblicità in qualunque modo utilizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche, rivolta all’interno degli impianti con capienza inferiore ai tremila posti e dalle stesse associazioni usufruite, è esente dal pagamento dell’imposta sulla pubblicità.