Puoi utilizzare la ricerca presente sul sito FICSS per individuare professionisti, tecnici e centri affiliati e conoscere le attività disponibili sul territorio.
Prima di scegliere, valuta ciò che vuoi fare insieme al tuo cane: educazione, attività ludico-sportiva, una disciplina specifica o un percorso più specialistico.
Se non sai da dove iniziare, la rete FICSS può aiutarti a individuare il percorso e la figura professionale più adatti alle vostre esigenze.
Perché dietro quel professionista non trovi soltanto una singola persona, ma una rete cinofila organizzata e un approccio che punta al benessere di entrambi i componenti del binomio, che punta ad una sana convivenza costruita sul rispetto e sulla fiducia.
FICSS promuove formazione, aggiornamento, confronto tra professionisti e sviluppo delle attività cinofile nel rispetto del cane e della relazione con il suo compagno umano.
La rete comprende esperienze nell’ambito dell’educazione, delle discipline sportive, delle attività olfattive, acquatiche e di collaborazione, fino agli ambiti specialistici legati al soccorso.
In alcuni casi sì, ma è importante distinguere nettamente l’attività ludica e sportiva dall’operatività.
Le attività di ricerca e soccorso richiedono formazione specifica, preparazione tecnica, addestramento costante e inserimento nelle organizzazioni e nei sistemi previsti per l’operatività. Una ASD non può rilasciare brevetti e attivare le unità cinofile operative.
Un buon percorso cinofilo può far emergere attitudini e motivazioni interessanti, ma diventare un’unità cinofila da soccorso richiede un percorso dedicato e una grande responsabilità.
Significa non lavorare in isolamento.
Una rete consente ai professionisti di confrontarsi, aggiornarsi, condividere esperienze e indirizzare proprietari e cani verso competenze specifiche quando necessario.
La rete FICSS mette in relazione professionisti, tecnici, centri cinofili, associazioni e realtà specializzate, creando opportunità che possono accompagnare lil binomio dall’educazione alle attività sportive e, quando esistono caratteristiche e competenze adeguate, verso percorsi più specialistici.
Assolutamente no.
Molte discipline possono essere praticate semplicemente per divertirsi, trascorrere tempo di qualità con il proprio cane, scoprire nuove capacità e vivere esperienze insieme.
Chi lo desidera può successivamente avvicinarsi all’attività agonistica attraverso un percorso graduale e seguito da tecnici qualificati.
Lo sport cinofilo può diventare uno straordinario spazio di relazione.
Ricerca olfattiva, attività in acqua, discipline di collaborazione, orientamento e molte altre esperienze permettono a cane e persona di fare qualcosa insieme, sviluppando comunicazione, competenze e fiducia reciproca.
Il risultato sportivo può essere importante, ma non dovrebbe mai prevalere sul benessere e sulla qualità dell’esperienza condivisa.
Non esiste uno sport adatto indistintamente a tutti i cani. Età, caratteristiche fisiche, motivazioni, esperienze, stato di preparazione e caratteristiche individuali devono essere considerate prima di iniziare. Un tecnico qualificato non cerca semplicemente di inserire il cane nella propria disciplina: valuta se quella disciplina può essere realmente adatta a quello specifico binomio. Lo Sport si fa insieme: deve appassionare entrambi!
Dovresti poter conoscere il centro, parlare con i professionisti e comprendere come vengono organizzate le attività. Non fermarti alle apparenze. Osserva gli spazi, la gestione dei cani, il numero di partecipanti, le condizioni di sicurezza e soprattutto il clima nel quale si svolgono le lezioni.
Un centro serio non dovrebbe avere difficoltà a raccontarti chi è, come lavora e quali principi guidano la propria attività.
Il primo passo è individuare un professionista realmente competente rispetto al problema che stai osservando.
Non tutte le difficoltà possono essere affrontate allo stesso modo e, in alcuni casi, può essere necessaria la collaborazione tra più figure.
Un professionista responsabile non pretende di occuparsi di tutto: riconosce i limiti delle proprie competenze e, quando necessario, indirizza verso altri professionisti qualificati.
No. L’educazione non serve soltanto a risolvere problemi.
Un percorso può aiutarti fin dall’inizio a conoscere meglio il tuo cane, costruire una buona relazione, organizzare correttamente la vita quotidiana e prevenire molte difficoltà future.
Rivolgersi presto a un professionista può essere particolarmente utile con cuccioli, adolescenti e cani appena entrati in famiglia.
Un buon percorso non dovrebbe basarsi sulla paura, sulla coercizione o sulla necessità di ottenere obbedienza a qualsiasi costo.
Il professionista dovrebbe aiutarti a comprendere perché il cane manifesta determinati comportamenti, insegnarti a comunicare meglio con lui e proporti attività compatibili con le sue caratteristiche individuali.
Fai domande. Un professionista competente deve essere in grado di spiegarti ciò che sta facendo e perché.
Perché lavorare con un cane significa intervenire su una relazione tra esseri viventi, non applicare semplicemente una serie di esercizi.
Un professionista qualificato possiede strumenti per osservare il cane, comprenderne caratteristiche ed esigenze, costruire percorsi adeguati e riconoscere le situazioni nelle quali è necessario coinvolgere altre competenze.
La qualificazione professionale è quindi una tutela per il cane e per la persona/famiglia che vive con lui.
No. Non sono sinonimi. Nel settore cinofilo esistono competenze, percorsi formativi e ambiti di intervento differenti.
Un professionista dovrebbe presentarsi indicando chiaramente la propria qualifica e operare entro le competenze che gli appartengono.
Anche nello sport cinofilo è importante rivolgersi a tecnici specificamente preparati nella disciplina praticata.
Un centro cinofilo dovrebbe offrirti innanzitutto trasparenza, sicurezza e competenza.
Chiedi chi sono i tecnici che vi operano, quale formazione possiedono, a quale organizzazione fanno riferimento e se le attività sono adeguatamente organizzate e assicurate.
Osserva soprattutto come vengono trattati i cani: il loro benessere fisico ed emotivo deve rimanere centrale durante ogni attività.
Non fermarti al titolo utilizzato o alla pubblicità o peggio alla popolarità sui social. Informati sulla sua formazione, esperienza, aggiornamento professionale e ambiti di competenza.
Un professionista serio sa spiegarti come lavora, quali sono i suoi obiettivi e i limiti del proprio intervento. Quando necessario, inoltre, sa collaborare con altre figure professionali.
Far parte di una rete strutturata di professionisti rappresenta un valore aggiunto: significa poter contare su confronto, aggiornamento e competenze diverse quando la situazione lo richiede.
Per questi soggetti non sussiste l’obbligo di certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva. Vi rientrano quelle attività che sono caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare: Tiro a segno, a volo, con l’arco, dinamico sportivo, biliardo sportivo, bocce (eccezione volo di tiro veloce), bowling, bridge, dama, giochi tradizionali, golf, pesca sportiva di superficie (eccezione per il long cutting e pesca d’altura), scacchio e curling, aeromodellismo, imbarcazioni radiocomandate, attività sportiva cinotecnica.
Non sono sottoposti ad alcuna certificazione sanitaria le persone che siano state dichiarate “non praticanti” dalle FSN, DSA, EPS, anche per il tramite della società o associazione sportiva di affiliazione. Tale specifica qualità dovrà essere espressa all’atto del tesseramento con inserimento in un’apposita categoria all’uopo istituita dal soggetto tesserante
Di responsabilità civile, oltre che in senso lato – come responsabilità derivante dalla violazione di un obbligo di diritto privato e che rientra, quindi, nella sfera dei rapporti fra privati – si parla anche, e soprattutto, per indicare la responsabilità derivante da fatto illecito della quale il Codice civile tratta negli art. 2043-2059. Si parla di responsabile civile per indicare il soggetto che è tenuto al risarcimento del danno cagionato da un altro soggetto. Normalmente la responsabilità civile richiede il dolo o la colpa, a meno che non si versi nelle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva. Per quanto attiene alla violazione dell’obbligo, la responsabilità è contrattuale o extracontrattuale a seconda che la violazione riguardi un precedente vincolo giuridico (quale che sia la fonte da cui questo deriva) o il generico precetto del neminem laedere (art. 2043 c.c.). Di responsabilità civile, in senso proprio, si parla con riferimento alla responsabilità extracontrattuale. FICSS-ASI hanno previsto (inclusa nella quota di affiliazione) anche questa tipologia assicurativa.
Anche e soprattutto gli Enti di Terzo settore, che si avvalgono di volontari, sia occasionali che non, hanno l’obbligo di “assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi” (articolo 18, comma 1, D.lgs 117/17).
L’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni non è dovuta da circoli e da associazioni sportive dilettantistiche per targhe e simili apposte per l’indicazione della sede sociale (art.17, C.1 lett h del d.Lgs.15/1 1/1993 n.507), né per volantini etc, distribuiti a propria cura; (art.17,C.1 lett h del d.Lgs.15/11/1993 n.507).
E’ dovuta nella misura del 50% se è presente pubblicità (ris. del Ministero delle finanze n.3/3360 del 12/08/1997) per manifesti etc, anche se l’affissione avviene a cura del circolo o dell’associazione sportiva (art. 16,C.1- letta) del D.Lgs.507/97). Il tema dell’assolvimento dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni per quelle società sportive dilettantistiche che regolarmente espongono spazi pubblicitari nelle strutture sportive che usufruiscono, per le manifestazioni sportive dilettantistiche, ha sempre creato “attriti” con i Comuni che ne richiedevano spesso il pagamento. Il Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze su tale problema con la nota n. 1576/DPF del 3 aprile 2007 ha cercato di chiarire definitivamente le esenzioni dal pagamento del tributo locale in commento. L’articolo 1, comma 128 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria 2006) in materia di imposta di pubblicità nei piccoli stadi ha previsto che le disposizioni contenute nel comma 11-bis dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, devono essere interpretate nel senso che la pubblicità in qualunque modo utilizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche, rivolta all’interno degli impianti con capienza inferiore ai tremila posti e dalle stesse associazioni usufruite, è esente dal pagamento dell’imposta sulla pubblicità.
La legge di bilancio 2019 (L.30/12/2018 n.145) ha modificato l’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642. La legge ha esteso anche alle ASD e SSD riconosciute dal CONI l’esenzione dall’imposta di bollo precedentemente limitata alle Federazioni: dal 1/1/2019 gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie, anche conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dai sodalizi sportivi riconosciuti non saranno soggetti all’imposta di bollo (a titolo esemplificativo: sono esclusi dal bollo il contratto di locazione intestato alla asd e ssd, l’estratto conto del conto corrente bancario, il verbale assembleare di modifica statutaria).
Anche dopo il termine del 31 marzo 2021, le Odv, Aps e Onlus potranno comunque adeguare i propri statuti, ma senza beneficiare delle maggioranze alleggerite e delle formalità ridotte.
Occorre, tuttavia, distinguere la situazione delle Onlus (per ‘opzione’ o scelta, e non ‘di diritto’) dalle Odv e Aps.
Il nuovo regime fiscale di favore disposto per gli Ets dal Titolo X del Cts entrerà in vigore dal periodo d’imposta successivo all’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione europea (presumibilmente dal 2022) e solo da quel momento la disciplina fiscale delle Onlus sarà abrogata.
Quindi, mentre dopo l’iscrizione nel Runts, le Odv e Aps continuano a godere (fino al 2022) delle agevolazioni “anticipate” a cui hanno accesso perché resteranno comunque Odv e Aps, le Onlus che si iscriveranno al Runts perderanno tale qualifica perdendo sia le agevolazioni ex D.Lgs. 460/1997, sia quelle usufruite in via anticipata in quanto Onlus e dovranno attendere il 2022 per accedere al regime agevolato per gli Ets.
Per evitare questa situazione, il citato D.M. 15/09/2020 ha previsto che le Onlus (iscritte alla relativa Anagrafe) potranno iscriversi entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione europea, cioè entro, presumibilmente, il 31 marzo 2022. Quindi, tali organizzazioni potranno modificare lo statuto entro il 31 marzo 2021 (con le maggioranze semplificate) o successivamente (con quelle qualificate), ma dovranno subordinare – con apposita clausola statutaria – l’efficacia delle modifiche al venir meno del relativo regime agevolativo previsto dal D.Lgs 460/1997.
Per le Odv e Aps é prevista invece una ‘trasmigrazione automatica’ dai Registri regionali o nazionale delle Aps al Runts: gli Uffici regionali comunicheranno telematicamente al Runts i dati in loro possesso; gli Uffici del Runts, nel termine di 180 giorni, verificano la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, richiedendo agli enti eventuali informazioni e documenti mancanti, la cui omessa tempestiva trasmissione impedirà l’iscrizione nel Runts.
Per le Onlus, invece, l’Agenzia delle Entrate, comunicherà al Runts i dati e le informazioni sugli enti iscritti nell’Anagrafe Unica delle Onlus e pubblicherà sul proprio sito web il relativo elenco dandone comunicazione in Gazzetta Ufficiale. Per perfezionare l’iscrizione, le Onlus dovranno tuttavia presentare apposita domanda presso l’Ufficio Runts.
Alle ASD iscritte nel RUNTS non si applica il regime di decommercializzazione di cui all’art. 148, comma 3, TUIR, bensì il regime di decommercializzazione di cui all’art. 85, commi 1 e 2, del Codice del Terzo settore, che è esteso alle prestazioni rese da una ASD ai familiari conviventi dei soci, ma non comprende quelle rese ai tesserati delle organizzazioni nazionali. La tabella sotto pone a raffronto i due regimi e ne consente la comparazione.
Sì, ci sono diversi vantaggi, fiscali e d’altro genere. Le APS godono infatti di un regime particolarmente ampio e favorevole di decommercializzazione dei corrispettivi specifici e possono usufruire di ulteriori misure agevolative come ad esempio il c.d. socia] bonus e le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali in loro favore. Quanto alle entrate di natura commerciale godono di un regime forfettario ad hoc (imponibilità del 3% del reddito) nei limiti di 130.000 €. Inoltre, diventando APS, le ASD potrebbero accedere a diversi contributi pubblici in favore delle APS, come quelli di cui all’art. 72 del Codice del terzo settore (tanto a livello nazionale che regionale).
Dall’altra parte, le ASD che diventano APS mediante iscrizione nel RUNT S perdono la possibilità di applicare la legge 398/1991 e le disposizioni che la presuppongono come quelle di cui all’art. 25, comma 2, legge 133/1999. Se, pertanto, le ASD hanno entrate commerciali (anche per effetto di sponsorizzazioni) abbastanza elevate (cioè superiori a 130.000 € ma comunque inferiori a 400.000 €, che è il limite di applicazione del regime ex legge 398/1991), allora esse devono attentamente valutare se assumere anche la qualifica di APS.
A parte l’impossibilità di applicare la legge 398/1991 non vi sono altre conseguenze negative legate all’assunzione da parte di una ASD dell’ulteriore qualifica di APS. In particolare, rimane invariata ed applicabile alle ASD-APS la disciplina fiscale di cui all’art. 69, comma 2, TUIR (esenzione 10.000 €) e la deducibilità ex art. 74, comma 2, TUIR, delle sponsorizzazioni.
No, una ASD iscritta nel registro del CONI può assumere l’ulteriore qualifica di APS iscrivendosi nel RUNT S senza che ciò determini la perdita della qualifica di ASD e la cancellazione dal registro del CONI. In altre parole, le due qualifiche (ASD e APS) e le due iscrizioni (Registro del CONI e RUNT S) sono cumulabili.
Sì, una ASD può diventare ente del terzo settore, dal momento che l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche costituisce un’attività di interesse generale secondo il Codice del Terzo settore. Le ASD, inoltre, sono già enti democratici e senza scopo di lucro ai sensi e per gli effetti dell’ordinamento sportivo. Di conseguenza esse possiedono già le caratteristiche distintive di un ente del terzo settore. Una ASD, pertanto, potrebbe diventare ente del terzo settore iscrivendosi nel RUNTS.
Più specificamente, è consigliabile che le ASD si qualifichino, all’interno del terzo settore, come associazioni di promozione sociale (APS), iscrivendosi nella specifica sezione APS del RUNTS.
[intera disciplina degli enti del terzo settore è stata profondamente modificata ed innovata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore. Adesso tutti gli enti del terzo settore hanno un quadro normativo di riferimento organico e completo. Con !entrata in vigore del Codice del Terzo settore sono state abrogate le precedenti normative, tra cui la legge 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale e la legge 266/ 1991 sulle organizzazioni di volontariato.
Gli enti del terzo settore sono associazioni o fondazioni che svolgono un’attività di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essi devono essere iscritti in un registro denominato Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).