Il decreto Rilancio ha previsto la proroga per aprile e maggio anche del Bonus destinato ai collaboratori sportivi di enti, federazioni società e associazioni ma sono ancora in corso i pagamenti dell’importo relativo a marzo .
Nei giorni scorsi il Ministro con la delega allo Sport ha dichiarato che entro questa settimana, tra giovedì e venerdì, la società controllata dal Coni incaricata della gestione dei fondi “Sport e Salute ” dovrebbe essere in grado di far partire tutti i bonifici rimasti in sospeso.
Dovrebbero partire in automatico anche quelli per aprile e maggio senza ulteriori domande.
Una notazione importante riguarda coloro che Infine, per chi non avesse presentato domanda per il mese di marzo, dall’8 giugno potrà fare richiesta per i bonus di aprile e maggio visto che apriremo una nuova finestra sul sito di Sport e Salute”.
Per chi invece non avesse presentato la domanda per il mese di marzo, dall’8 giugno sul sito di sportesalute.eu sarà disponibile la nuova procedura telematica per la richiesta per i bonus di aprile e maggio visto che apriremo una nuova finestra sul sito di Sport e Salute”.
Il Ministro Spadafora ha espresso il rammarico per il ritardo e la vicinanza ai tanti lavoratori in attesa ma ha ricordato che “reperire tutte le risorse non è stato facile. Abbiamo lavorato giorno e notte con la massima chiarezza, il ministro Gualtieri mi ha inoltre assicurato che per mercoledì tutte le risorse verranno trasferite a Sport e Salute. Il presidente di quest’ultima, Cozzoli, sta facendo un grandissimo lavoro assieme ai suoi collaboratori e mi ha dato garanzie sul fatto che i bonifici sono pronti per essere inviati”
Ricordiamo per maggiore precisione i requisiti richiesti per ottenere i bonus:
- avere avuto un rapporto di collaborazione ex art. 67 comma 1 Lett. m) del d.p.r 22 dicembre 1986 n. 917 (redditi diversi);
- con organismi sportivi iscritti al Registro C.O.N.I. (associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche) o da esso riconosciuti (Federazioni sportive, discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, benemerite) (art. 2 comma 1);
- già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendente alla data di pubblicazione del D.L. n.18 del 2020 (17 marzo 2020 )
L’indennità non è cumulabile con le prestazioni o indennità previste dal medesimo D.L. n.18 del 2020 né chi ha reddito da lavoro autonomo, subordinato e assimilati, nonché chi sia percettore di pensione di ogni genere, assegni ad esse equiparati o chi abbia percepito il reddito di cittadinanza nel mese di marzo 2020 (art 2 comma 2 e art. 3 comma 2);
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