Sul bonus dei 600 euro per i collaboratori sportivi

Si precisa che, in data odierna, non esistono moduli ufficiali per la presentazione delle domande inerenti i compensi sportivi.

A chi spetta?

L’indennità di 600 euro una tantum per il mese di marzo è prevista dall’art.96 del D.L. 17 marzo 2020 – Decreto Cura Italia – e consiste nell’estensione della misura di sostegno riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita iva e ai lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata INPS, anche ai rapporti di collaborazione di cui all’art.67 comma I lett.m) TUIR , inquadrati tra i redditi diversi e pertanto non soggetti a forme di previdenza obbligatoria ed esclusi da oneri previdenziali. Sono compresi dunque sia i collaboratori sportivi “puri” sia quelli “amministrativi gestionali”.

Possono accedere anche i collaboratori dei comitati?

Sì. Il bonus si riferisce a rapporti di collaborazione sportiva instaurati con federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche e dunque comprende anche i comitati.

Quali sono i requisiti?

Il Decreto Cura Italia prevede due requisiti:
il rapporto deve essere già in essere al 23 febbraio 2020
il collaboratore non deve percepire altri redditi da lavoro
Entrambe le condizioni – preesistenza del rapporto di collaborazione e mancata percezione di altri redditi da lavoro – devono essere autocertificate dal richiedente : salve ulteriori diverse indicazioni, alla domanda non andranno quindi allegati i documenti attestanti l’instaurazione del rapporto ma un’autodichiarazione con la quale il richiedente attesta a pena di falso la veridicità dei fatti e delle qualità dichiarate. I documenti devono quindi essere idonei a documentare quanto dichiarato e conservati in modo da essere esibiti in caso di controlli.

Se ho percepito a febbraio e marzo altri redditi da lavoro occasionale sono escluso dal bonus?

La norma richiede che il collaboratore non abbia percepito altri redditi da lavoro e quindi al momento, in attesa di altre ulteriori specifiche indicazioni dobbiamo interpretarlo in senso generico tale da comprendere qualsiasi altro reddito da lavoro, anche occasionale. Tuttavia poiché il reddito da lavoro occasionale a fini fiscali è considerato reddito diverso art.67 comma 1 lett.l), potrebbe essere valutata una compatibilità con il bonus. Vi aggiorneremo tempestivamente appena verranno dati gli opportuni chiarimenti.

Se percepisco l’indennità da disoccupazione ho diritto richiedere il bonus per collaboratori sportivi?

La norma richiede che il collaboratore non abbia percepito altri redditi da lavoro quindi sono sicuramente compresi i redditi da lavoro dipendente e autonomo; dubbio se siano inclusi i redditi assimilati come nel caso di indennità di disoccupazione. Vi aggiorneremo tempestivamente appena verranno dati gli opportuni chiarimenti.

Se percepisco il reddito di cittadinanza ho diritto al Bonus?

No. Per i percettori del reddito di cittadinanza sono espressamente escluse le indennità previste per i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi dall’art.27 e pertanto, considerato che l’art.96 sul bonus ai collaboratori sportivi richiama la predetta disposizione si ritiene che l’esclusione valga anche in questo caso.

Chi eroga l’indennità?

Il bonus per i collaboratori sportivi verrà riconosciuto da Sport e Salute s.p.a. nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 pari all’incremento delle risorse assegnate a tal fine a Sport e Salute s.p.a.

Come devo fare per presentare la domanda?

I dettagli per la presentazione della domanda non sono ancora noti perché le modalità di presentazione così come i criteri di gestione delle risorse verranno stabiliti da un Decreto MEF che non è ancora stato adottato e dovrà essere emanato entro il 1 aprile 2020 (nel termine di 15 giorni dal 18 marzo previsto dal decreto Cura Italia).

Devo avere una PEC?

Sport e Salute s.p.a. ha attivato un indirizzo mail dedicato alle domande curaitalia@sportesalute.eu(link sends e-mail) Si tratta di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e dunque è presumibile che le domande si dovranno inviare con tale modalità. Al momento dunque non risulta richiesta l’attivazione di una PEC ma ogni ulteriore dettaglio è demandato al successivo decreto. In via precauzionale potrebbe essere comunque utile attivare una casella di posta certificata per non arrivare impreparati.
Sono già disponibili i moduli per la presentazione della domanda?
No, perché le modalità sono demandate ad un successivo decreto.
Il sito Sport e Salute s.p.a. precisa che non essendo ancora stato emanato il relativo decreto, non esiste alcun modulo di presentazione della domanda o format di autocertificazione e che, per presentare la domanda, occorrerà attendere le modalità che la società Sport e Salute pubblicherà Per ulteriori approfondimenti consultare http://www.asinazionale.it/news/seicento-euro-il-coro-degli-indovini-asi-fa-chiarezza(link is external)

Qual è il termine per la presentazione della domanda?

Non sono ancora stati fissati termini per inoltrare la domanda; il termine di quindici giorni non è riferito alla presentazione delle richieste ma all’adozione del decreto attuativo che deve indicare le modalità e le procedure da seguire. Altri termini, come ad esempio quello del 1 aprile, riguardano il bonus dei titolari di partita iva e non i collaboratori che percepiscono compensi sportivi di cui all’art. 67 comma I lett.m) TUIR.

Come verranno ripartite le risorse? Ci sarà il click day?

I criteri di gestione dei 50 milioni assegnati a Sport e Salute s.p.a. per far fronte al bonus verranno stabiliti dal successivo decreto ministeriale. In base a quanto stabilito dall’art. 96 del Decreto, è previsto che le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione e che saranno istruite sulla base del Registro Coni. Il riferimento al Registro Coni si ritiene dovuto al necessario riscontro da parte di Sport e Salute s.p.a. della regolare iscrizione da parte dell’associazione/società sportiva. Si dovrà attendere il decreto per verificare quali altri requisiti possano essere richiesti (come ad esempio tesseramento e qualifica).
Queste indicazioni – e l’ammontare limitato delle risorse – hanno comprensibilmente creato confusione e incertezza tra gli operatori e le migliaia di collaboratori sportivi soprattutto in relazione al criterio cronologico di presentazione che desta allarme in vista del c.d. click day.
Tuttavia siccome INPS ha già escluso tale modalità per le prestazioni a favore dei lavoratori autonomi, si ritiene a maggior ragione che anche Sport e Salute s.p.a. non preveda un click day.

Cosa serve per documentare la collaborazione?

In attesa di conoscere i dettagli per la presentazione della domanda è comunque opportuno che tutti i collaboratori interessati preparino una serie di dati e documenti che potrebbero essere richiesti per inoltrare la richiesta e/o per compilare il modello di autodichiarazione:
copia del contratto/lettere di incarico con data anteriore al 23 febbraio 2020;
comunicazione al centro per l’impiego (per i co.co.co. amministrativi gestionali)
delibera del direttivo per l’incarico (se presente)
tesseramento, tesserino tecnico, qualifiche (se richiesti)
ricevute di pagamenti pregressi;
bonifici relativi ai pagamenti;
CU anno precedente (se presente),
altro materiale che attesti lo svolgimento dell’incarico prima del 23 febbraio 2020 (fotografie, programmi, calendario attività riferiti al singolo collaboratore).

L’indennità di 600 euro si cumula con i compensi sportivi percepiti nell’anno 2020 per il raggiungimento della soglia di euro 10.000?
Si ritiene di no perché la disposizione prevede che l’indennità non concorre alla formazione del reddito e quindi non dovrebbe cumularsi con i compensi ai fini del calcolo della soglia prevista dall’art. 69 comma II TUIR.

Bonus di 600 euro per gli sportivi titolari di partita IVA

A chi spetta?

Il bonus di 600 euro una tantum per il mese di marzo spetta a tutti i lavoratori autonomi titolari di partita iva iscritti alla gestione separata INPS o alla gestione INPS ex ENPALS e quindi nel settore sportivo per tutte le figure che operano come liberi professionisti (personal trainer, istruttori,maestri di sci ecc.) e che siano in possesso dei requisiti richiesti.

Quali sono i requisiti?

Per gli iscritti alla gestione separata INPS, essere titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, non essere titolari di pensione e non essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Per gli iscritti al Fondo lavoratori dello Spettacolo (ex Enpals) si richiede di avere almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 con reddito non superiore a 50.000 euro
e non essere titolari di pensione

Come si presenta la domanda?

La domanda si presenta all’INPS con modalità esclusivamente telematiche.
Chi non è in possesso delle credenziali INPS può ottenere un PIN dispositivo con speciale procedura semplificata , utilizzabile soltanto per le domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus. Il PIN si richiede al sito internet www.inps.it(link is external), utilizzando il servizio “Richiesta PIN” oppure al Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile). Il richiedente riceverà via mail o via sms un codice di 8 cifre (prima parte del PIN) che potrà immediatamente essere utilizzato per la compilazione e l’invio della domanda on line. Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, questa prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

E’ necessario lo SPID?

No, per le prestazioni relative all’emergenza coronavirus previste dal D.L. 17 marzo 2020 n.18 non è necessario seguire la procedura ordinaria per ottenere le credenziali INPS [ PIN dispositivo INPS, SPID, la Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS)] perché è stata attivata la procedura semplificata per il rilascio del PIN che consente di inoltrare la domanda con la sola prima parte del codice ricevuto via mail o via sms.

Qual è il termine per la presentazione della domanda?

La domanda si può inoltrare a partire dal 1 aprile 2020. L’INSP ha escluso che il criterio di selezione sia quello della precedenza della prenotazione on line (c.d. click day) precisando che ci saranno domande aperte a tutti gli aventi diritto e un giorno di inizio con un click (il 1 aprile). Suggeriamo comunque di inoltrare la domanda il prima possibile.
http://www.asinazionale.it/news/indennita-di-600-euro-per-gli-sportivi-con-partita-iva-come-ottenere-il-pin(link is external)

Ammortizzatori sociali

Sono previsti benefici per i dipendenti di a.s.d./s.s.d.?
Sì, tutti i datori di lavoro del settore privato, esclusi soltanto i rapporti di lavoro domestico, possono accedere alla cassa integrazione in deroga (CIGD) senza limiti dimensionali, quindi anche quando il numero di dipendenti sia inferiore a 5 e anche per un solo dipendente. L’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 specifica che la misura è concessa anche agli enti non profit. La domanda si presenta alla Regione o alla Provincia autonoma (Trento e Bolzano) sulla base di accordi quadro con le organizzazioni sindacali. Molte Regioni hanno già adottato le linee guida e predisposto le piattaforme e si consiglia pertanto di monitorare direttamente i siti istituzionali dedicati.

Rimborsi, pagamenti e contratti

Dobbiamo restituire le quote associative? E le quote versate per i corsi?
Non ci sono previsioni specifiche per il settore sportivo nei provvedimenti adottati dal Governo (che riguardano invece teatri e altre attività culturali). Le quote associative nelle a.s.d. e nelle altre associazioni non sono rimborsabili per natura e non vanno restituite.
Le quote versate a fronte di specifiche attività (ad esempio corrispettivi specifici per corsi o abbonamenti) vanno valutate caso per caso alla luce di quanto previsto nello statuto e nel regolamento: se hanno effettivamente natura di controprestazione la strada preferibile è quella di una sospensione per impossibilità temporanea dovuta ai provvedimenti dell’autorità (factum principis). Per le s.s.d. non potendosi parlare di quota associativa ma soltanto di quota a natura corrispettiva, va valutata la strada della sospensione, salve specifiche clausole contrattuali sottoscritte con gli utenti.

Sono previste sospensioni per i canoni di locazione nel settore sportivo?
L’art. 95 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 prevede la sospensione soltanto per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Tali versamenti sono sospesi fino al 31 maggio 2020; andranno versati senza interessi e sanzioni entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione oppure in cinque rate sempre a partire da giugno 2020.

Devo continuare a pagare l’affitto anche se l’attività è sospesa?
Il Decreto Cura Italia non prevede misure di sostegno per le locazioni tra privati. Bisogna dunque verificare le singole clausole del contratto in essere per capire se e come è regolata l’impossibilità della prestazione per forza maggiore. Applicando i principi generali si potrebbe invocare l’impossibilità temporanea prevista dall’art. 1256 comma secondo c.c. che non comporta inadempimento per il ritardo, ma richiede una valutazione in concreto caso per caso da parte del giudice. Dunque per evitare azioni legali e non correre i rischi di azioni di sfratto per morosità da parte della proprietà è consigliabile definire mediante accordi scritti con il locatore una sospensione e una congrua dilazione/riduzione del pagamento.

È possibile posticipare i pagamenti verso i fornitori?
Anche in questo caso non ci sono misure previste per legge e pertanto è opportuno accordarsi con i fornitori per la dilazione del pagamento oppure a seconda del caso concreto per la risoluzione del contratto o per una riduzione della prestazione. Si può invocare l’impossibilità temporanea; tuttavia siccome il pagamento di una somma di denaro non sempre è considerata una prestazione oggettivamente impossibile, nonostante la crisi in corso, si consiglia di addivenire ad accordi scritti con i fornitori per lo spostamento dei termini di pagamento.

Assemblee e approvazione bilanci

E’ possibile svolgere l’assemblea annuale prevista per aprile?

No, il divieto di assembramenti e di riunione e le ulteriori misure più restrittive adottate a partire dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 (Decreto Iorestoacasa) non consentono lo svolgimento di assemblee.

E’ possibile svolgere l’assemblea in videoconferenza?

Il D.L. del 17 marzo prevede la possibilità per tutti i sodalizi di riunire gli organi collegiali in videoconferenza, anche se tale modalità non sia regolamentata dallo statuto purché vengano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. E’ evidente pertanto che l’organizzazione di assemblee sociali con un numero consistente di aventi diritto alla partecipazione è di fatto impraticabile per la stragrande maggioranza delle associazioni.

Sono prorogati i termini per l’approvazione del bilancio?

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 – c.d. Decreto Cura Italia – ha previsto per onlus, odv e aps iscritte ai rispettivi registri la possibilità di approvare i bilanci in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto entro il 31 ottobre 2020 se il termine di approvazione rientri nel periodo emergenziale (31 gennaio – 31 luglio). Quindi il rinvio previsto per legge si applica anche alle a.s.d. con qualifica di onlus o aps, in quanto iscritte ai rispettivi registri, e che debbano approvare il bilancio nel periodo emergenziale. Per le società di capitali e dunque anche per le s.s.d. il Decreto consente, per il periodo emergenziale,di approvare il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio ( in deroga al termine di 120 giorni previsto dal codice civile).

Sono previsti rinvii dei termini per le assemblee di a.s.d. e di altre associazioni (culturali, ricreative)?

No, le disposizioni del Decreto Cura Italia si riferiscono alle associazioni che abbiano la qualifica di onlus, odv o aps derivante dall’iscrizione ai rispettivi registri (quindi si applicano per le a.s.d. che abbiano la doppia qualifica). Non vi sono disposizioni per le a.s.d. o per altre associazioni prive di tale qualifica perché il termine di approvazione dei rendiconti è previsto dallo statuto e non per legge. Si ritiene, considerata la proroga dei termini di legge, ove presenti, che lo stato di emergenza e le limitazioni imposte possano giustificare il mancato rispetto delle disposizioni statutarie quando il termine per approvazione del rendiconto ricada nel periodo di vigenza delle limitazioni e comunque nel periodo emergenziale (fino al 31 luglio).

Possono tenersi le riunioni del consiglio direttivo?

Solo in video conferenza. Considerato che di regola gli statuti non contengono forme particolari per la convocazione di tale organo, è consentito e utile il ricorso alla videoconferenza, nel rispetto delle prescrizioni, utilizzando piattaforme e applicazioni gratuite disponibili sul mercato, con estrema facilità di utilizzo considerato anche il numero esiguo dei componenti.

Misure di contenimento, sanzioni e controlli

Quali sono le sanzioni per la violazione delle misure di contenimento?

La violazione delle misure di contenimento da ultimo dettagliate dall’art. 1 comma 2 del D.L. 25 marzo 2020 n.19 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, che viene aumentata fino a un terzo nel caso la violazione delle restrizioni si commetta con l’uso di un veicolo. Inoltre è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività per un periodo da 5 a 30 giorni nel caso in cui siano violate le limitazioni e le restrizioni relative alle attività sportive e alla chiusura di impianti sportivi, piscine, palestre, centri sportivi, scuole di ballo ecc… In caso di reiterata violazione delle prescrizioni la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Si possono avere conseguenze penali?

Il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 prevedeva che il mancato rispetto delle misure di contenimento fosse punito ai sensi dell’art.650 c.p. e quindi configurava la commissione di un reato. Il nuovo decreto, D.L. 25/3/2020 n.19, ha introdotto invece una sanzione amministrativa, più onerosa per l’ammontare dell’importo (da 400 a 3000 euro) ma meno grave per le conseguenze personali derivanti dalla commissione di un reato. La nuova disposizione, in quanto norma più favorevole, fa cadere le contestazioni penali rilevate sulla base della normativa precedentemente in vigore; tuttavia verranno applicate ugualmente le sanzioni amministrative, in questo caso ridotte alla metà del minimo (200 euro).
Rimane invece e viene ulteriormente inasprita la responsabilità penale per chi sia positivo al virus e violi la quarantena : in tal caso è previsto l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000 salvo che il fatto non costituisca più grave reato come ad esempio il delitto di epidemia colposa di cui all’art.452 c.p. punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

A seguito delle misure ancora più restrittive del DPCM del 22 marzo (c.d. lockdown), l’istruttore potrà ancora registrare la lezione a distanza all’aperto o presso l’aula della sede sociale?
Si tratta di attivita’ non essenziali, secondo la classificazione del decreto 22 marzo, consentite soltanto in modalità Smart Working. Pertanto si reputa che non sarà più giustificato lo spostamento dell’istruttore che si reca al centro per registrare una lezione a distanza.