La legge di bilancio 2019 (n. 145 del 30 dicembre 2018), al suo articolo 1 comma 646 ha modificato l’articolo 27-bis di cui all’allegato B al DPR 642/1972 intitolato “Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto”. Stando alla nuova formulazione, pertanto, sono ora esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.
Questo, invece, il dettato dell’articolo 82 comma 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore): “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché’ le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 [Enti del terzo Settore] sono esenti dall’imposta di bollo”.
È dunque operativa ed ufficiale, dal primo gennaio scorso, l’esenzione dall’imposta di bollo per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza finalità di lucro riconosciute dal CONI, mentre, in esito all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, detta ulteriore agevolazione potrà essere estesa anche agli Enti del Terzo Settore.

[fonte MOVIDA STUDIO SRL]

Sintetizziamo:
Le APS iscritte nei registri nazionali o regionali delle Associazioni di Promozione sociale (dal 1° gennaio 2018), nonché le ASD, iscritte nel Registro CONI (dal 1° gennaio 2019), sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo su” tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti nonché le copie, anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti”.
Lo prevedono due norme: per quanto riguarda le APS, il codice del terzo settore; per quanto riguarda le ASD, la legge di bilancio 2019.
Rientrano ad esempio in questa esenzione sia le marche da bollo da applicare sulle ricevute rilasciate a soci, collaboratori etc, (non si devono più applicare) sia l’imposta sugli estratti conto bancari (non si deve più pagare)
Nella Vs. sezione riservata il facsimile con il quale comunicare eventualmente tale esenzione e i riferimenti di legge da utilizzare sulle ricevute emesse.