ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE
L’affiliazione a FICSS-ASI include una polizza di Tutela Legale per i presidenti delle associazioni affiliate, gli istruttori, i tecnici e tutti i presidenti dei comitati provinciali e regionali dell’Ente. Questa polizza, nei limiti del massimale di € 15.000,00 per sinistro e delle condizioni previste, assume in carico l’assistenza giudiziale e stragiudiziale, in sede civile e penale, per la tutela dei diritti degli assicurati. Nelle garanzie rientrano tra le altre interventi di legali incaricati alla gestione del caso, periti, consulenti, accertamenti, anticipi di cauzioni ed altre garanzie. ASI è il primo ed unico Ente di Promozione Sportiva a garantire questo utilissimo strumento di tutela, ricompreso nel rapporto affiliativo.

CORRETTO UTILIZZO DEL LOGO DEL CONI Come previsto nella circolare n. 22 del 4.7.02, le FSN (Federazioni Sportive Nazionali: Federcalcio , Federnuoto ecc.), le DSA (Discipline Associate), gli EPS (Enti di Promozione Sportiva, quali ASI) che avevano nel proprio logo i cinque cerchi e la stella, li hanno dovuti togliere. Il logo CONI (stilizzato, con scritta CONI a righe) può essere utilizzato, previa autorizzazione, dalle FSN, DSA, EPS (ASI), per attività istituzionali – d’ufficio, amministrative, tecniche ed agonistiche – purché il logo stesso non sia connesso ad attività commerciali, né concesso in uso a sponsor o ad iniziative private a scopo di lucro. Il logo CONI (stilizzato a righe), previa autorizzazione, può essere utilizzato solo ed esclusivamente, nel rispetto della normativa vigente, dalle FSN, DSA, EPS (ASI) riconosciuti dal CONI; Il logo della FSN, DSA, EPS (ASI) di appartenenza, previa autorizzazione, può essere utilizzato solo ed esclusivamente dalle Società ed Associazioni sportive riconosciute dalle rispettive FSN, DSA, EPS (ASI)
Pertanto una Associazione o Società Sportiva Dilettantistica iscritta al Registro CONI:
– può utilizzare il logo della Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione o Società Sportiva è affiliata nella sua corrispondenza, negli stampati, nelle targhe delle sedi e nei siti web, a condizione tassativa che il detto utilizzo sia stato esplicitamente autorizzato e che venga indicato il numero di iscrizione al registro CONI oltre che la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva cui l’Ente è affiliato; – può utilizzare il logo del CONI a condizione che lo stesso sia presente all’interno del logo della Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione o Società Sportiva è affiliata e del quale gli è stato concesso espressamente l’utilizzo; – non può utilizzare il (solo) logo del CONI (anche senza cerchi olimpici) fatta salva espressa ed esplicita autorizzazione del CONI stesso in funzione di uno o più eventi specifici.

ISCRIZIONE al REGISTRO CONI
è stato disposto che tutte le agevolazioni fiscali previste per un’associazione sportiva dilettantistica, siano applicate solo previa iscrizione al registro stesso (l’art. 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 186/04) e quindi previo riconoscimento ai fini sportivi riconosciuto dal CONI.
Iscriversi dunque è d’obbligo, sia per avere a tutti gli effetti il riconoscimento come Associazione o Società sportiva, sia per poter usufruire delle agevolazioni fiscali a favore dello sport non professionistico. L’iscrizione al Registro ha validità annuale e coincide con quella di affiliazione alla propria EPS/FSN. Possono iscriversi al registro le ASD che svolgono attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, e che rispettino i requisiti richiesti dall’articolo 90 della Legge del 27 dicembre 2002 n.289 (ovvero le disposizioni per le attività sportive dilettantistiche della Finanziaria 2003). Inoltre le ASD devono essere affiliate o alla FSN (Federazione Sportiva Nazionale) / DSA (Disciplina Sportiva Associata) di riferimento, oppure ad un EPS (Ente di Promozione Sportiva), poiché è a questi enti che è affidata la delega per il riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle ASD, riconoscimento che da provvisorio diventerà definitivo con l’iscrizione al Registro. Altro requisito essenziale è che lo statuto delle ASD sia conforme alla sopracitata legge del 27 dicembre 2002 n.289 e conforme anche agli Statuti delle FSN/DSA/EPS di appartenenza, in quanto senza l’affiliazione a questi è automaticamente impossibile avere accesso al Registro.

LE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
Sono esentati dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche • Esenzione dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa su alcuni atti amministrativi, in ossequio alla Legge 289 (detta “Legge Finanziaria 2003″), art. 90 comma 7, del 17 dicembre 2002. (es. telefonia mobile, concessioni, autorizzazioni, istanze, permessi
Con tale norma si estende agli atti ed ai provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche, l’esenzione dalle tasse di concessione governativa prevista dall’art 13-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 641.

ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO
Non è genericamente prevista l’esenzione dall’imposta di bollo, che è regola riguardante tutti tranne specifiche esenzioni. Infatti il bollo su ricevute di pagamento è sempre obbligatorio se l’importo riportato sulla ricevuta supera i 77,47 euro. Vi sono specifiche esenzioni a favore di Onlus o Enti ( es. l’”Ente” ASI) . Ma non sono estese alle ASD. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono versare l’imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti (o copie), estratti, certificazioni e attestazioni da loro poste in essere o richieste. Tale imposta è di euro 1,81 (dal 26 giugno 2013 euro 2) solo su documenti aventi valore maggiore di euro 77,47. Non sono inoltre esentati dal pagamento dell’imposta di bollo per le quietanze emesse per la riscossione e per il versamento dei contributi associativi (ad esempio per la partecipazione ai corsi ed alle attività sociali), mentre è prevista l’esenzione per le quietanze emesse per la riscossione delle quote associative (come da Tabella allegato B dell’art. 27 bis del DPR 642/72). L’interpretazione prevalente, che fino ad oggi non risulta contestata, è di considerare quote associative le quote di iscrizione all’associazione.

ESENZIONE FISCALE (DE-FISCALIZZAZIONE) per ATTIVITA’ SPORTIVE ED ISTITUZIONALI SVOLTE A FAVORE DEI TESSERATI (ART. 148 DEL TUIR COMMA 3 E CIRC. MIN. FINANZE 124/E/98)
….3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita’ svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre
associazioni che svolgono la medesima attivita’ e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale (ASI), dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (ASI), nonche’ le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

ESENZIONE FISCALE per gli introiti del BAR SOCIALE (ART. 148 DEL TUIR COMMA 5 E CIRC. MIN. FINANZE 124/E/98). …..5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, ( ovvero nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno); le cui finalita’ assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno (ASI), non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attivita’ istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche’ le predette attivita’ siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
Condizione di applicabilità delle agevolazioni inerenti la c.d. defiscalizzazione dei corrispettivi specifici istituzionali e dei ricavi istituzionali del bar interno: si rammenta che le predette agevolazioni sopra descritte spettano solo a condizione che l’asd/ssd inserisca nello statuto registrato le clausole indicate non solo dall’art. 90 l. 289/02 ma previste anche dall’art. 148 comma VIII TUIR e che vi si conformi concretamente ed effettivamente.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni non è dovuta da circoli e da associazioni sportive dilettantistiche per targhe e simili apposte per l’indicazione della sede sociale
(art.17, C.1 lett h del d.Lgs.15/1 1/1993 n.507), né per volantini etc, distribuiti a propria cura; (art.17,C.1 lett h del d.Lgs.15/11/1993 n.507). E’ dovuta nella misura del 50% se è presente pubblicità (ris. del Ministero delle finanze n.3/3360 del 12/08/1997) per manifesti etc, anche se l’affissione avviene a cura del circolo o dell’associazione sportiva (art. 16,C.1- letta) del D.Lgs.507/97).

Il tema dell’assolvimento dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni per quelle società sportive dilettantistiche che regolarmente espongono spazi pubblicitari nelle strutture sportive che usufruiscono, per le manifestazioni sportive dilettantistiche, ha sempre creato “attriti” con i Comuni che ne richiedevano spesso il pagamento. Il Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze su tale problema con la nota n. 1576/DPF del 3 aprile 2007 ha cercato di chiarire definitivamente le esenzioni dal pagamento del tributo locale in commento. L’articolo 1, comma 128 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria 2006) in materia di imposta di pubblicità nei piccoli stadi ha previsto che le disposizioni contenute nel comma 11-bis dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, devono essere interpretate nel senso che la pubblicità in qualunque modo utilizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche, rivolta all’interno degli impianti con capienza inferiore ai tremila posti e dalle stesse associazioni usufruite, è esente dal pagamento dell’imposta sulla pubblicità.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU ex ICI)

Esenzione dall’IMU per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali prevista dall’art. 91-bis del Decreto-Legge n° 1 del 2012.
Prima dell’introduzione dell’IMU – Imposta Municipale Propria con l’art. 13 del Decreto-Legge n° 201 del 2011 (il Decreto della c.d. “manovra Monti”, convertito in Legge n° 214 del 2011) gli enti non commerciali godevano dell’esenzione dall’ICI – Imposta Comunale sugli Immobili, oggi sostituita dall’IMU, prevista dalla lettera i) del 1° comma dell’art. 7 del Decreto Legislativo n° 504 del 1992, per quegli “immobili […] destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive” di cui erano proprietari od usufruttuari.
Dopo l’introduzione dell’IMU, questa agevolazione è stata confermata dall’art. 91-bis del Decreto-Legge n° 1 del 2012 (il Decreto sulle liberalizzazioni, convertito in Legge n° 27 del 2012. L’art. 91-bis è stato poi modificato dal comma 6° dell’art. 9 del Decreto-Legge n° 174 del 2012 convertito in Legge n° 213 del 2012) che ha previsto pure che, nel caso di utilizzazione mista dell’immobile (vale a dire per attività commerciali e non commerciali), l’esenzione citata “si applica solo alla frazione (cioè alla parte) di unità immobiliare in cui si svolge l’attività di natura non commerciale”. Se questa parte dell’immobile non è identificabile attraverso l’individuazione di un immobile autonomo (per esempio, un appartamento) o di una porzione di immobile (per esempio, una stanza) adibiti esclusivamente all’attività non commerciale, in quanto dotati di una permanente autonomia funzionale e reddituale (cioè di un reddito del fabbricato o di un reddito dominicale del terreno autonomi, distinti da ottenere per mezzo di una revisione della qualificazione e della rendita catastale di questo immobile), l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzo non commerciale dell’immobile quale risulta da una apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’ente non commerciale.
Identifichiamo le attività non commerciali previste nel decreto. Tra le altre vi sono:
5) attività culturali: sono quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte;
6) attività ricreative: sono quelle dirette all’animazione del tempo libero;
7) attività sportive: sono quelle rientranti nelle discipline sportive riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali od agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’art. 90 della Legge n° 289 del 2002. La norma sembra quindi escludere le società sportive dilettantistiche.

RIDUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
esclusivamente per i locali e le aree dove vengono svolte le attività proprie dell’Ente, prive di carattere commerciale (attenzione: DA VERIFICARE NEL COMUNE DI APPARTENENZA) Si fa riferimento alla Risoluzione Ministeriale 24 gennaio 1994, protocollo 5/3398 secondo la quale “Per quanto riguarda i locali adibiti a palestra si ritiene di confermare, secondo quanto già espresso nella circolare n° 7 del 3 maggio 1983, l’intassabilità di quella parte destinata esclusivamente allo svolgimento dell’attività sportiva e la cui utilizzazione è riservata ai soli praticanti, in quanto su di essa non può esservi produzione di rifiuti” e alla Risoluzione ministeriale 14 marzo 1987 Protocollo 8/1868
(“… la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, a prescindere dalla circostanza che detti impianti siano ubicati nei locali o su aree scoperte, non va assoggettata a tributo…”), l’Associazione (vale anche per una Società Sportiva Dilettantistica) può chiedere all’Ufficio Tributi di usufruire dell’agevolazione sopra indicata indicando quanti mq sono destinati esclusivamente allo svolgimento dell’attività sportiva e quindi non idonei a produrre rifiuti. Inviare una lettera con intestazione dell’associazione (a mezzo raccomandata A/R all’ufficio tributi comunale), contenente quanto indicato nell’articolo, ovviamente indicando metratura totale e metratura utilizzata per l’attività sportiva dilettantistica.

REGIME AGEVOLATO PER EVENTUALI ATTIVITA’ COMMERCIALI PREVISTO DALLA LEGGE 398/91 (ABBIGLIAMENTO SPORTIVO, PUBBLICITA\’, SPONSORIZZAZIONI, RISTORAZIONE). previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398. Grazie a questa legge le associazioni sportive dilettantistiche possono possedere una posizione IVA (essere cioè dotati di Partita IVA ed emettere fatture per sponsorizzazioni, affitto impianti, organizzazione eventi sportivi ecc.), potendo fruire in un regime agevolato (tenuta di un solo registro ai fini iVA, liquidazione forfetaria trimestrale con versamento dell’imposta al 50%, abbattimento forfetario dei costi ai fini IRES pari al 97%; applicabile con plafond del volume d’affari fino € 250.00,00.
Nota bene. Pubblicità o Sponsorizzazione? La domanda è ormai superflua. Il Decreto Legislativo nr. 175/2014 avente ad oggetto “Semplificazioni fiscali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014, riduce la percentuale di detrazione forfettaria iva al 50% per le prestazioni di sponsorizzazione effettuate dalle associazioni non profit e societa’ sportive in regime di Legge 398/1991: le norme previste nello stesso entreranno dunque in vigore il 13.12.2014.
IN DEFINITIVA: non dovrete più cercare di capire se il logo di una Azienda su uno striscione sia pubblicità o sponsorizzazione … Tanto si pagherà la stessa aliquota (adeguandosi a quella inferiore e non a quella superiore, con un risparmio a vostro favore sull’IVA versata).
Nota bene. TRACCIABILITA’ ai sensi dell’ art. 25 della legge 13 maggio 1999 n. 133, per importi superiori (in entrata o in uscita) a € 516,46 è prevista la tracciabilità del pagamento, che dovrà essere effettuato attraverso sistemi bancari, bollettini di conto correnti postale, bonifici, assegni non trasferibili, bancomat o carte di credito. La violazione dell’obbligo di tracciabilità comporta la perdita dei benefici della L. 398/91. L’art. 1, co. 713 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2015, ha modificato il predetto limite di euro 516,46, innalzandolo a euro 1.000,00.

DETRAIBILITA’ DAL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DELLE ISCRIZIONI E ABBONAMENTI PER I FIGLI MINORI (5 – 18 ANNI) ALLE A.S.D. FINO A € 210,00 ANNUE (COMMA 319 LEGGE 27/12/2006 N. 296).
In seguito alla Legge Finanziaria 2007 è stato emanato il decreto che regola l’emissione delle ricevute finalizzata alla detrazione del 19% delle spese (massimale € 210,00 all’anno) per l’iscrizione e l’abbonamento alle attività sportive destinate ai minori di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Le ASD affiliate al ASI ed in regola con le normative vigenti, possono emettere tali ricevute, ed i genitori dei ragazzi che praticano l’attività sportiva presso di esse potranno “scaricare” tali somme dalla prossima dichiarazione dei redditi.