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Per diventare Tecnico Agility FICSS 1°Livello è necessario aver seguito il relativo corso e sostenere un esame pratico che consiste nello svolgere 2 lezioni con 2 diversi binomi (uno alla primissima esperienza e uno con qualche base pregressa); l’aspirante tecnico sarà valutato nella sua capacità di presentare la disciplina al binomio, di insegnare al binomio l’approccio agli ostacoli, di impostare alcuni esercizi di base e di strutturare un piccolo percorso di Agility Classe1. L’esame sarà organizzato su date prestabilite presentate sul sito FICSS, o al termine di una giornata di gara (dove indicato).
Per diventare Tecnico Agility FICSS 2°Livello è necessario aver conseguito la qualifica di Tecnico Agility FICSS 1°Livello, aver seguito il corso Tecnico Agility FICSS 2°Livello e sostenere un esame pratico che consiste nello svolgere 2 lezioni con 2 diversi binomi con preparazione differente (uno dei due binomi può essere il proprio cane); l’aspirante tecnico sarà valutato nella sua capacità di impostare alcuni esercizi avanzati, dare indicazioni tecniche per migliorare la conduzione o l’esecuzione, e di creare un percorso di Agility Classe3. L’esame sarà organizzato su date prestabilite presentate sul sito FICSS, o al termine di una giornata di gara (dove indicato).
I partecipanti devono essere educatori cinofili FICSS in regola con i rinnovi o in formazione. Nel caso non fossi un educatore cinofilo FICSS, ma in possesso di Diploma riconosciuto da un ente di promozione sportiva, ti consigliamo di contattare la segreteria FICSS e informarti sulle modalità di equiparazione del titolo.
Il corso “Tecnico Agility FICSS 1° Livello” prevede 22 ore di formazione con i Docenti e i Responsabili di disciplina FICSS e permetterà di preparare binomi per le Classi Debuttanti e Classe 1. La formazione sarà svolta esclusivamente in presenza. Il corso “Tecnico Agility FICSS 2° Livello” prevede 22 ore di formazione con i Docenti e i Responsabili di disciplina FICSS e permetterà di preparare binomi per le Classi 2, 3 e Masterclass. La formazione sarà svolta esclusivamente in presenza.
Sul sito del Ministero di Sport e Salute: Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche
I due status – quello di socio e quello di tesserato – discendono da due rapporti profondamente diversi:
- Stato di SOCIO: questa qualifica viene acquisita a seguito della conclusione di un contratto tra l’associazione e la persona fisica interessata a partecipare alla vita associativa in quanto ne condivide le finalità: il socio è tale perché condivide le finalità dell’ente, e può essere intenzionato a praticare l’attività sportiva, come invece può essere solo interessato a intervenire nella vita dell’associazione nelle forme più varie (es: partecipazione alle assemblee, organizzazione di eventi, ecc.). In questo secondo caso, siccome non parteciperà “direttamente” all’attività sportiva, può non procedere al tesseramento.
- La qualifica di TESSERATO, per contro, è l’unico modo per poter far parte (non dell’associazione ma) del mondo sportivo: il tesseramento è l’atto con il quale si aderisce alla Federazione o all’Ente di promozione di riferimento per lo sport praticato (se pratico il tiro a volo mi tessero alla FITAV); il rapporto con l’organismo di riferimento si instaura per lo più per il tramite dell’associazione, ma non necessariamente si deve esserne soci (l’atleta può “vestire più maglie” nella sua carriera, senza mai essere socio dell’associazione per i cui colori gareggia); d’altra parte alcune Federazioni ed Enti di promozione ammettono tesseramenti da parte di soggetti non soci di associazioni/società a esse affiliate.
Muovendo da questa distinzione si comprende facilmente come all’interno di una a.s.d. possano coesistere: il socio tesserato, il solo socio non tesserato (che non pratica lo sport di riferimento) e il solo tesserato, tramite tale associazione (che pratica l’attività sportiva ma non ne è socio).
Può accadere – e forse da qui nasce il dubbio espresso nel quesito – che alcuni regolamenti di EPS siano poco precisi nella distinzione delle due figure, assimilandole o utilizzando indifferentemente l’uno o l’altro termine: ciò tuttavia non può significare automatismo (o addirittura obbligatorietà) dell’assunzione della qualifica di socio per i soggetti che l’associazione tessera considerando che è socio colui che che manifesta la propria volontà di entrare a far parte della compagine sociale. Si raccomanda quindi la conservazione della domanda di ammissione che unitamente al verbale di sua accettazione (verbale del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea a seconda dell’organo preposto statutariamente a detto incarico), rappresentano gli elementi essenziali per dimostrare la costituzione del vincolo associativo. I soci vanno inseriti nel libro soci la cui tenuta costituisce strumento essenziale per dimostrare la natura associativa del sodalizio.
Si faccia comunque sempre attenzione al rapporto tra numero di tesserati rispetto al numero dei soci: il principio di democraticità richiesto dall’art. 90, comma 18, l. 289/02, va rispettato non solo nella forma ma soprattutto nella sostanza.
[fonte: fiscosport]
Alle ASD iscritte nel RUNTS non si applica il regime di decommercializzazione di cui all’art. 148, comma 3, TUIR, bensì il regime di decommercializzazione di cui all’art. 85, commi 1 e 2, del Codice del Terzo settore, che è esteso alle prestazioni rese da una ASD ai familiari conviventi dei soci, ma non comprende quelle rese ai tesserati delle organizzazioni nazionali. La tabella sotto pone a raffronto i due regimi e ne consente la comparazione.
Il corso ha il costo complessivo di 390 euro (28 ore di formazione), comprensivo di kit materiale tecnico, maglietta con logo Scent Sporting Games e quota tesserino tecnico.
Le ASD, per elaborare il proprio rendiconto, seguono il principio di cassa.
Certo, ovvio è che seguendo un criterio di cassa ed avendo l'obbligo di riportare il residuo anche dell'anno precedente, se il saldo finale è negativo significa che c'è un affidamento bancario sui conti dell'ente.
Nelle ASD come in tutte le altre forme associative, il Bilancio Preventivo serve a dare risalto alla democraticità visto che la tracciabiltà delle spese è rimandata ai membri del C.d.A. da parte degli associati.
La ripartizioni di utili in una ASD è assolutamente vietata dalla normativa e pertanto anche dallo Statuto della stessa associazione.
La legge di bilancio 2019 (L.30/12/2018 n.145) ha modificato l’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642. La legge ha esteso anche alle ASD e SSD riconosciute dal CONI l’esenzione dall’imposta di bollo precedentemente limitata alle Federazioni: dal 1/1/2019 gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie, anche conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dai sodalizi sportivi riconosciuti non saranno soggetti all’imposta di bollo (a titolo esemplificativo: sono esclusi dal bollo il contratto di locazione intestato alla asd e ssd, l’estratto conto del conto corrente bancario, il verbale assembleare di modifica statutaria).
L’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni non è dovuta da circoli e da associazioni sportive dilettantistiche per targhe e simili apposte per l’indicazione della sede sociale (art.17, C.1 lett h del d.Lgs.15/1 1/1993 n.507), né per volantini etc, distribuiti a propria cura; (art.17,C.1 lett h del d.Lgs.15/11/1993 n.507).
E’ dovuta nella misura del 50% se è presente pubblicità (ris. del Ministero delle finanze n.3/3360 del 12/08/1997) per manifesti etc, anche se l’affissione avviene a cura del circolo o dell’associazione sportiva (art. 16,C.1- letta) del D.Lgs.507/97). Il tema dell’assolvimento dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni per quelle società sportive dilettantistiche che regolarmente espongono spazi pubblicitari nelle strutture sportive che usufruiscono, per le manifestazioni sportive dilettantistiche, ha sempre creato “attriti” con i Comuni che ne richiedevano spesso il pagamento. Il Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze su tale problema con la nota n. 1576/DPF del 3 aprile 2007 ha cercato di chiarire definitivamente le esenzioni dal pagamento del tributo locale in commento. L’articolo 1, comma 128 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria 2006) in materia di imposta di pubblicità nei piccoli stadi ha previsto che le disposizioni contenute nel comma 11-bis dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, devono essere interpretate nel senso che la pubblicità in qualunque modo utilizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche, rivolta all’interno degli impianti con capienza inferiore ai tremila posti e dalle stesse associazioni usufruite, è esente dal pagamento dell’imposta sulla pubblicità.
Di responsabilità civile, oltre che in senso lato – come responsabilità derivante dalla violazione di un obbligo di diritto privato e che rientra, quindi, nella sfera dei rapporti fra privati – si parla anche, e soprattutto, per indicare la responsabilità derivante da fatto illecito della quale il Codice civile tratta negli art. 2043-2059. Si parla di responsabile civile per indicare il soggetto che è tenuto al risarcimento del danno cagionato da un altro soggetto. Normalmente la responsabilità civile richiede il dolo o la colpa, a meno che non si versi nelle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva. Per quanto attiene alla violazione dell’obbligo, la responsabilità è contrattuale o extracontrattuale a seconda che la violazione riguardi un precedente vincolo giuridico (quale che sia la fonte da cui questo deriva) o il generico precetto del neminem laedere (art. 2043 c.c.). Di responsabilità civile, in senso proprio, si parla con riferimento alla responsabilità extracontrattuale. FICSS-ASI hanno previsto (inclusa nella quota di affiliazione) anche questa tipologia assicurativa.
Anche e soprattutto gli Enti di Terzo settore, che si avvalgono di volontari, sia occasionali che non, hanno l’obbligo di “assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi” (articolo 18, comma 1, D.lgs 117/17).
Non sono sottoposti ad alcuna certificazione sanitaria le persone che siano state dichiarate “non praticanti” dalle FSN, DSA, EPS, anche per il tramite della società o associazione sportiva di affiliazione. Tale specifica qualità dovrà essere espressa all’atto del tesseramento con inserimento in un’apposita categoria all’uopo istituita dal soggetto tesserante
Per questi soggetti non sussiste l’obbligo di certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva. Vi rientrano quelle attività che sono caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare: Tiro a segno, a volo, con l’arco, dinamico sportivo, biliardo sportivo, bocce (eccezione volo di tiro veloce), bowling, bridge, dama, giochi tradizionali, golf, pesca sportiva di superficie (eccezione per il long cutting e pesca d’altura), scacchio e curling, aeromodellismo, imbarcazioni radiocomandate, attività sportiva cinotecnica.
I laboratori di tipo D sono quelli che riguardano la Discriminazione olfattiva, quelli di tipo O riguardano invece la Ricerca oggetti.
I laboratori pratici saranno incontri formativi, tenuti dai Docenti FICSS, della durata di 4 ore ciascuno e pianificati sul territorio in diversi momenti dell’anno. Il laboratorio sarà organizzato in piccoli gruppi di partecipanti (minimo 6): questo darà maggiore versatilità e flessibilità e permetterà una didattica più efficace.
Al fine di ultimare il progetto formativo sarà necessario partecipare ad entrambe le tipologie di laboratorio, per un totale di tre laboratori. (D+D+O)
I crediti formativi entrano in vigore dal 01/01/2022 ma, come indicato nel documento abbiamo 2 anni per entrare a regime.
Al massimo due, per preservare la detassazione prevista dalla L. 398/1991
Il kit base contiene i materiali da noi selezionati e collaudati per poter svolgere con qualità ed efficacia l’attività di Discriminazione olfattiva.
Il costo del kit è compreso nel prezzo del corso di formazione Tecnica e prevede:
-
- Contenitore a tenuta stagna
- 3 diversi oli essenziali da 5ml
- 3 flaconi vetro 15 ml con contagocce e capovolgimento
- 30 tamponcini colorati
- 3 contenitori essenze per discriminazione
- 3 confezioni di cottonfioc biodegradabili colorati
- 3 salviette in cialda
- Flaconcino spray 15ml di alcool isopropilico
- Etichette adesive colorate personalizzate
- Maglietta disciplina
Il kit verrà consegnato durante il primo laboratorio pratico.
3 laboratori pratici FICSS sono compresi nella quota del corso di formazione Tecnico, al termine dei quali il candidato accederà agli allenamenti ufficiali FICSS al costo di 30 euro per ogni sessione di allenamento.
Nel caso in cui il partecipante dovesse sentire la necessità di frequentare nuovamente un laboratorio pratico o gli venisse consigliato in fase di valutazione durante i due allenamenti obbligatori, lo potrà richiedere e pagare il corrispettivo di 60 euro.
certamente, è possibile. Conviene seguire i programmi delle discipline che saranno pubblicati a breve per poter vivere appieno tutte le attività e conoscere i progetti che FICSS ti mette a disposzione
I membri dello Staff Discriminazione Olfattiva e Ricerca Oggetti vengono individuati dai Responsabili di Disciplina, vengono valutati durante i laboratori e gli allenamenti ufficiali. Sono abilitati a tenere le sessioni di allenamenti ufficiali FICSS. Trovi elenco aggiornato sul sito FICSS, nella sessione dedicata alla discriminazione olfattiva e ricerca oggetti:
Enrico Laria (in formazione)
Lucia Zanarotti (in formazione)
Sara Zilioli (in formazione)
L’affiliato FICSS può inserire il corso di formazione Tecnica all’interno di un percorso formativo patrocinato o all’interno di un corso proposta da una scuola riconosciuta. Una volta concordata la data con FIcss e i docenti, si procederà come di seguito:
- La parte teorica verrà erogata su piattaforma DAD con accesso un mese prima della data scelta (8 ore di formazione).
- Gli allievi potranno acquistare il kit dei materiali ad un prezzo agevolato di 110 euro.
- Verranno erogate due giornate teorico/pratiche (16 ore di formazione) con costo di 400 euro al giorno, pagato direttamente al docente.
- Per ogni allievo dovrà essere versata la quota della qualifica tecnica di 80 euro.
- La qualifica tecnica verrà raggiunta con valutazione dell’allievo durante due allenamenti ufficiali Ficss a cui dovrà in seguito iscriversi direttamente l’allievo che hanno il costo di 30 euro ciascuno.
Sono i professionisti individuati da FICSS per la formazione tecnica e quindi gli unici abilitati a tenere webinar, laboratori di pratica e gli altri momenti formativi. I docenti vengono selezionati in base alle competenze su argomenti specifici. Trovi elenco aggiornato sul sito FICSS, nella sessione dedicata alla discriminazione olfattiva e ricerca oggetti:
Daniela Malagoli
Elena Vizzone
Ivano Vitalini
I Responsabili di disciplina FICSS si occupano di gestire e promuovere per conto di FICCS una disciplina e ne sono gli unici referenti nazionali. Trovi elenco aggiornato sul sito FICSS, nella sessione dedicata alla discriminazione olfattiva e ricerca oggetti:
Responsabile Discriminazione Olfattiva: Daniela Malagoli
Responsabile Ricerca Oggetti: Ivano Vitalini
Sì, se sei iscritto al corso Tecnico potrai acquistare direttamente da Ficss un kit di materiale base aggiuntivo ad un costo di 110 euro (comprese spese di spedizione). In caso contrario, il costo al pubblico del kit è di 135 euro.
Saranno disponibili a breve ulteriori kit di diverse dimensioni e materiali contenuti.
Gli allenamenti ufficiali FIcss si tengono presso i centri affiliati FICSS. Per poter richiedere di ospitare un allenamento FICSS è necessario ottenere la disponibilità da parte di un membro dello Staff FICSS di disciplina ed aver completato le tre fasi del corso di formazione per Tecnico Discriminazione olfattiva e ricerca oggetti.
Per poter richiedere di ospitare un laboratorio pratico FICSS è necessario ottenere la disponibilità da parte di un Docente ed aver partecipato alle prime due fasi del corso di formazione per Tecnico Discriminazione olfattiva e Ricerca oggetti.
I laboratori pratici sono organizzati direttamente da FICSS in location scelte dalla sede e possono essere ospitati sul territorio da centri affiliati FICSS.
Gli allenamenti ufficiali sono un momento di confronto, dove è sempre presente un Docente o membro dello Staff FICSS di disciplina (trovi elenco dello Staff autorizzato sulla pagina Discriminazione olfattiva e Ricerca oggetti), organizzati sul territorio e della durata di 4 ore.
E’ obbligatorio partecipare a due allenamenti per ottenere la valutazione finale, al superamento della quale potrete richiedere il tesserino tecnico (nel caso siate in possesso di tutti i requisiti richiesti).
Per diventare Tecnico Discriminazione Olfattiva e Ricerca Oggetti, una volta completati i 3 step formativi (A+B+C) e superato l’esame scritto erogato durante il corso di formazione tecnica, è necessario frequentare due allenamenti ufficiali FICSS, durante i quali verrete valutati sulle vostre abilità pratiche.
Le modalità e quali aspetti verranno valutati saranno spiegati durante il corso di formazione tecnica.
Il calendario completo dei laboratori pratici sarà pubblicato su questo sito nella sezione "prossimi eventi e corsi". Basterà verificare la disponibilità di posti e cliccare sulla data per prenotarsi.
Al raggiungimento del numero di 6 iscritti vi verrà inviato un avviso di conferma.
Nel caso non venisse raggiunto il numero di 6 iscritti o il laboratorio venisse spostato per cause di forza maggiore (per esempio restrizione Covid) verrete avvisati entro le 24 ore antecedenti.
No, i tre passaggi sono organizzati in modo che avvengano in modo sequenziale:
Prima (A) si acquisisce la teoria con il corso su piattaforma FAD FICSS
Poi (B) si partecipa al webinar dove confermare ed approfondire quanto imparato durante il corso
FAD e confrontarsi direttamente con i docenti
Ed infine (C) ci si può prenotare per frequentare i 3 laboratori pratici di tipo D e O
I partecipanti devono essere educatori cinofili FICSS in regola con i rinnovi o in formazione. Nel caso non fossi un educatore cinofilo FICSS, ma in possesso di Diploma riconosciuto da un ente di promozione sportiva, ti consigliamo di contattare la segreteria FICSS e informarti sulle modalità di equiparazione del titolo.
Il modulo di iscrizione al corso di formazione lo trovi in questo sito selezionando la voce di menu prossimi corsi ed eventi. Una volta compilato e inviato con il pagamento della relativa quota, verranno forniti all’indirizzo di posta, evidenziato nel modulo di iscrizione, le modalità di accesso alla piattaforma FICSS e al modulo teorico del corso.
Una volta completato il corso teorico e superato il test di autovalutazione finale, potrai prenotarti per il webinar di 8 ore, trovi le date in questo sito selezionando la voce di menu prossimi corsi ed eventi.
Alla fine della giornata di webinar potrai prenotare i 3 laboratori pratici, consultando il calendario in questo sito selezionando la voce di menu prossimi corsi ed eventi. dove troverai date, luoghi e nominativo di chi lo tiene.
Il corso di formazione prevede tre differenti modalità didattiche:
- Corso erogato in piattaforma FAD FICSS (8 ore)
- Webinar con i Docenti e Responsabili di disciplina FICSS (8 ore)
- 3 laboratori pratici di tipo D e O della durata di 4 ore ciascuno
La teoria su piattaforma FAD e la registrazione dell’incontro webinar saranno fruibili per 12 mesi dalla data dell’iscrizione, così come entro quella data dovranno essere frequentati i 3 laboratori pratici.
Il corso prevede 28 ore di formazione con i Docenti e i Responsabili di disciplina FICSS
No, la nomativa di riferimento è stata abrogata.
Se effettuano pagamenti in contanti superiori al limite dei 1.000,00 € non decade il regime agevolativo, ma si è sottoposti ad una sanzione amministrativa.
Inferiore ai 1.000,00 €
Solo tramite mezzo bancario tracciato
Non c'è nessun schema obbligatorio se non tenere separati i dati commerciali, da quelli istituzionali.
Sì, l'obbligo non viene meno.
Generalmente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salva diversa indicazione prevista dallo Statuto.
Non c'è l'obbligo di invio della fatture di vendita alla SIAE a meno che quest'ultima non effetui un controllo documentale.
Nei confronti delle ASD e SSD la SIAE ha gli stessi poteri ispettivi della Agenzia delle Entrate
Per riparto indiretto di utili si intende quando un sogggetto, in virtù della posizione di socio/associato e/o mebro del Consiglio Direttivo di una ASD o SSD, si attribuisce un beneficio economico aumentando ad esempio il compenso o ottenendo condizioni di favore in servizi dall'ente rispetto ad un altro soggetto terzo.
Per sciogliere una ASD è necessario il consenso positivo di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto.
No, ma si tratta di una procedura fortemente consigliata in quanto nelle ASD consente di dare risalto alla domocraticità visto che i membri del C.d.A. hanno il mandato di tracciare di spesa da parte delgi associati.
La quota associativa è quell'importo previsto dallo statuto o demandato alla determinazione del C.d.A. che è uguale per tutti. Il corrispettivo specifico è la somma dei costi sostenuta dall'ente, ad esempio per la realizzazione di un corso, diviso il numero dei partecipanti.
Un nuovo socio deve presentare una domanda di associazione, che sarà sottoposta al consiglio direttivo, il quale ha la facoltà di accettare la domanda e verbalizzare tale decisione. Una volta avvenuta la formalizzazione della conferma, il candidato accettato dovrà pagare l'eventuale quota associativa per poi essere iscritto nel libro dei soci.
L’art. 90, c.9,L.289/02 prevede sia per le persone fisiche che per i soggetti Ires il tetto massimo di € 1.500,00 su cui calcolare la detrazione del 19% per elargizioni liberali in denaro a favore di ASD e SSD. L'erogante deve versare la liberalità tramite mezzo tracciabile e l'ente beneficiario deve rilasciare un'apposita ricevuta da dove si evince, attraverso la denominazione o la ragione sociale, la natura “Sportiva Dilettante".
Il miglior mordo è darne traccia con i movimenti contabili, ad esempio attraverso un bonifico bancario con causale “anticipo socio".
Sì, purchè le due associazioni operini in settori sportivi diversi.
Si, in quanto anch'essi svolgono attività sportiva.
Oltre che a problematiche civilistiche tra il C di A ed i soci, si può arrivare al disconoscimento della natura dell'ente in quanto carente di democraticità
Il libri obbligatori per una ASD sono: il verbale del consiglio direttivo, il verbale dei soci, il libro soci, il registro analitico degli incassi in contanti e il registro dei minimi per le ASD che optano per il regime fiscale agevolato della L. 398/1991
Sì, il presidente di una ASD può essere anche istruttore.
Nelle ASD non è possibile percepire nessun compenso per l'assolvimento della mansione se non un ottenimento di rimborsi spese per spostamenti legati all'assolvimento dei propri compiti. Mentree nelle SSD, pur con dei limiti, questo è possibile.
Lo statuto o la nomina del Consiglio di Amministrazione può prevedere dei limiti dei poteri, ad esempio le operazioni straordinarie rimandando la decisione agli associati.
Mai, inquanto il “diritto alla salute" è un “diritto indisponibile".
E' la Circolare CONI del 10 giugno 2016 che chiarisce quali categorie di tesserati devono essere sottoposto a visita medica non agonistica. Salvo diversa previsione della Regione con ordinamento successivo.
Sì, il Legislatore ha ritenuto di trattare il rimborso spese forfettario allo stesso modo di un compenso sportivo di cui all'art 67 Lettera m) del TUIR. Questo tipo di rimborso concorre pertanto, con il compenso sportivo, alla formazione della base esente, il cui tetto massimo è di 10.000 €
Il rimborso analitico è un importo oggettivamente speso e comprovato mentre il secondo è conteggiato in maniera più elastica ed approsimativa.
I rimborsi analitici o a piè di lista sono conteggiati in base alla rendicontazione degli importi realmente spesi, accompagnati da relativa documentazione comprovante oltre che il conteggio delle spese per l'eventuale utilizzo dell'auto personale, moltiplicando i km percorsi per l'importo di rimborso chilometrico indicato nelle tabelle ACI
Sono detassati i compensi fino a 10.000 € annui
La legge prevede un tetto massimo di 200.000 € di “Spese di Pubblicità" per la società erogante.
l'obbligo è procedere alla fatturazione delle somme riscossa dall'ente; il consiglio perà è la redazione di in contratto chiaro che individui gli obblighi delle parti e la conservazione di documentazione idonea alla dimostrazione dell'avvenuta sponsorizzazione.
Tramite comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alla Siae competente al momento della richiesta della partita iva o entro la fine l'anno fiscale ma per successivo.
La scelta è vincolante per cinque esercizi.
L'ASD o SSD che intende beneficiare del regime agevolato previsto dalla L. 398/1991 deve rispettare tutti requisiti oggettivi previsti ovvero avere uno Statuto “a norma", essere iscritta nel registro del Coni, aver presentato il modello EAS e non superare la soglia di 400.000 € di attività commerciali.
Si tratta di una legge che definisce determinate agevolazioni fiscali per le ASD o SSD che svolgono anche attività commerciale.
Si è obbligatorio tesserare tutti, è obbligatorio il tesseramanto per quei soggetti che fanno attività sportiva o che svolgono mansioni gestionali-amministrative.
Entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi, tramite pagamento di euro 258 con Mod. F24 codice tributo 8114
Si tramite la “remissione in Bonis" (presentazione tardiva e pagamento della sanzione pari a 258 euro) entro il termine della dichiarazione dei redditi del primo esercizio, dopo di che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 18/e al punto 7.7, non è più sanabile.
entro 60 giorni dalla data di costituzione della nuova associazione. Dopo essersi affiliato ad un EPS e aver ottenuto la registrazione al CONI.
E' una PRIORITA’ prevista ex legge 289/2002, ART. 90 COMMI 25 E 26, NELL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI E DELLE PALESTRE, AREE DI GIOCO ED IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI . Comma 25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento. Comma 26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.
Sì, deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate ed elemento necessario per fruire delle agevolazioni fiscali
Può essere redatto in forma abbreviata da una ASD o SSD quando quest'ultima è iscritta nel registro del Coni.
con Delibera n.1566 del 20.12.2016 e successive integrazioni e modificazioni il CONI ha individuato le discipline sportive la cui pratica consente alle Associazioni e alle Società sportive l’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche detenuto dallo stesso CONI e da cui deriva il “riconoscimento ai fini sportivi”.
La conseguenza della mancata inclusione di alcune attività tra le discipline “riconosciute” dal CONI è che le associazioni e società praticanti le predette attività “escluse” non potranno più definirsi associazioni o società “sportive“, non potranno più iscriversi al Registro nazionale del CONI delle società e associazioni sportive con conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali e previdenziali riservate ai soggetti iscritti al Registro, in particolare per quanto attiene alla disciplina dei rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica e amministrativo-gestionale. Infatti l’esclusione da ogni forma di imposizione fiscale e contributiva fino al limite di euro 7.500 (ora 10.000) interessa solo le collaborazioni per l’esercizio diretto dello sport e le collaborazioni coordinate e continuative non professionali per attività di carattere amministrativo gestionale rese nei confronti di associazioni o società risultanti iscritte al Registro CONI (ai sensi dell’art. 67 del TUIR Testo Unico Imposte sui Redditi DPR 917/1986).
ATTENZIONE! Questo, fino a prova contraria, non significa che le ASD non possano svolgere queste attività, godendo anche di agevolazioni fiscali quali la de-commercializzazione delle quote associative. Ma implica che non potranno qualificarsi come ASD se svolgono “solo” attività non ricomprese; e che non potranno godere di alcune agevolazioni riservate agli iscritti nel Registro CONI, quali la possibilità di pagare gli istruttori con compensi ex. art . 90.
Situazione diversa riguarda invece le SRL SD. Queste infatti avranno, da quel che si evince, 3 alternative. 1-trasformarsi in ente associativo (es. in ASD). 2-uscire dall’ambito del non profit e commercializzarsi. 3-rinunciare allo svolgimento della attività non ammessa (se non è l’attività unica ed esclusiva).
A far data dal 1° luglio 2018, su indicazione della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalita’ di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonche’ ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Suggerimento: prudenzialmente converrebbe pagare i COCOCO (sportivi) amministrativo gestionali con movimentazione bancaria. Per quanto concerne i compensi sportivi ordinari, parrebbero esclusita tale obbligo.
Il Ministero della Giustizia ha fornito importanti e positivi chiarimenti sull’obbligo di acquisire il certificato penale in relazione all’impiego di operatori in contatto diretto e regolare con minori.
Si precisa che l’obbligo è posto a carico del datore di lavoro – il quale dunque dovrà richiedere il certificato all’ufficio del casellario – ma solo per rapporti di lavoro in senso proprio.
In base alle indicazioni ministeriali pertanto i volontari e coloro che operano al di fuori di un “rapporto di lavoro” – quindi anche i soggetti che percepiscono compensi di cui all’art. 67,c.1, lett. m) (i c.d. “sportivi dilettanti”), non sono soggetti all’obbligo.
Il riferimento al contratto di lavoro e la conferma che l’obbligo vige anche per il settore non profit porta ad interpretare la norma nel senso che l’obbligo sussista invece per quanto riguarda i collaboratori inquadrati come co.co.co (ordinari) o co.co.pro. e come liberi professionisti in possesso di P.IVA in relazione ai quali, considerata la specificità della norma e le pesanti sanzioni, si consiglia pertanto di procedere con la richiesta del certificato.
La Legge 98/2013, pubblicata sulla G.U. del 20 Agosto 2013 (legge di conversione del D.L. 69/2013 c.d. “Decreto del Fare”), ha introdotto alcune modifiche al D. Lgs. 81/08 di estrema rilevanza per il mondo dell'associazionismo.
Il Parlamento, in tema di sicurezza sul lavoro, ha evitato l'equiparazione tra volontari e i collaboratori delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e di Promozione Sociale ai lavoratori di aziende o altri settori produttivi. Grazie ad un emendamento al “decreto del fare” confermato al Senato, è risparmiato all’associazionismo sportivo questo ennesimo obbligo. Un presidente di una ASD che non ha a che fare con lavoratori dipendenti ma con volontari o con persone soggette a rimborso sportivo, non può essere chiamato a rispondere della normativa sulla sicurezza al pari di un imprenditore. Rimane comunque l’obbligo di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni per tutte quelle associazioni che hanno dipendenti.
Legge 7 dicembre 2000, n. 383: “Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
Art. 32. (Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)
“La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.
Nella sostanza quindi ciò significa una APS può insediarsi in un qualsiasi immobile con una qualsiasi destinazione d’uso ed una qualunque zona urbanistica del territorio comunale, senza che ciò costituisca mutamento di destinazione d’uso.
Sotto il profilo edilizio quindi non occorre alcun titolo edilizio per la collocazione di una APS in un qualsiasi immobile ai fini del mutamento di destinazione (salvo per eventuali opere).
Se l’insediamento avviene senza esecuzione di opere edilizie a ciò finalizzate, sarà comunque necessaria una SCIA gratuita per diverso utilizzo dell’unità immobiliare nell’ambito della stessa destinazione d’uso.
le strutture associative (circoli, associazioni, ONLUS ecc.) che non hanno scopo di lucro e svolgono la propria attività nel campo sportivo dilettantistico possono accedere alla riduzione dell’imposta di consumo sul gas metano (D.Lgs. 26/10/1995 n° 504) in impianti sportivi e loro pertinenze. Infatti, a seguito dell’emanazione di una circolare delle dogane del 2000 (cir. N° 64/D del 3 aprile 2000), è stato chiarito che l’applicazione della agevolazione prevista per il riscaldamento degli impianti industriali è anche applicabile non solo agli impianti sportivi, ma anche a tutte quelle strutture (docce, locali adibiti a spogliatoi, uffici amministrativi ecc.) annesse agli impianti stessi anche qualora questi ultimi, per la loro natura, non siano soggetti al riscaldamento (campi da tennis, da calcio ecc.).
n particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
•avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
•avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
•avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
A partire dal 21 marzo 2014, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti presentano la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando modello – pdf e software specifici.
La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
E' prevista la DETRAIBILITA’DAL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DELLE ISCRIZIONI E ABBONAMENTI PER I FIGLI MINORI (5 – 18 ANNI) ALLE A.S.D. FINO A € 210,00 ANNUE (COMMA 319 LEGGE 27/12/2006 N. 296). Già a partire dalla Legge Finanziaria 2007 veniva emanato il decreto che regola l’emissione delle ricevute finalizzata alla detrazione del 19% delle spese (massimale € 210,00 all’anno) per l’iscrizione e l’abbonamento alle attività sportive destinate ai minori di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Le ASD affiliate al ASI ed in regola con le normative vigenti, possono emettere tali ricevute, ed i genitori dei ragazzi che praticano l’attività sportiva presso di esse potranno “scaricare” tali somme dalla prossima dichiarazione dei redditi (730 o Redditi PF).
Esclusivamente per i locali e le aree dove vengono svolte le attività proprie dell’Ente, prive di carattere commerciale (attenzione: DA VERIFICARE NEL COMUNE DI APPARTENENZA)
Si fa riferimento alla Risoluzione Ministeriale 24 gennaio 1994, protocollo 5/3398 secondo la quale “Per quanto riguarda i locali adibiti a palestra si ritiene di confermare, secondo quanto già espresso nella circolare n° 7 del 3 maggio 1983, l’intassabilità di quella parte destinata esclusivamente allo svolgimento dell’attività sportiva e la cui utilizzazione è riservata ai soli praticanti, in quanto su di essa non può esservi produzione di rifiuti” e alla Risoluzione ministeriale 14 marzo 1987 Protocollo 8/1868 (“… la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, a prescindere dalla circostanza che detti impianti siano ubicati nei locali o su aree scoperte, non va assoggettata a tributo…”), l’Associazione (vale anche per una Società Sportiva Dilettantistica) può chiedere all'Ufficio Tributi di usufruire dell’agevolazione sopra indicata indicando quanti mq sono destinati esclusivamente allo svolgimento dell’attività sportiva e quindi non idonei a produrre rifiuti.
Inviare una lettera con intestazione dell'associazione (a mezzo raccomandata A/R all'ufficio tributi comunale), contenente quanto indicato nell'articolo, ovviamente indicando metratura totale e metratura utilizzata per l'attività sportiva dilettantistica.
Esenzione dall’IMU per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali è prevista dall’art. 91-bis del Decreto-Legge n° 1 del 2012.
Dopo l’introduzione dell’IMU, questa agevolazione è stata confermata dall’art. 91-bis del Decreto-Legge n° 1 del 2012 (il Decreto sulle liberalizzazioni, convertito in Legge n° 27 del 2012. L’art. 91-bis è stato poi modificato dal comma 6° dell’art. 9 del Decreto-Legge n° 174 del 2012 convertito in Legge n° 213 del 2012) che ha previsto pure che, nel caso di utilizzazione mista dell’immobile (vale a dire per attività commerciali e non commerciali), l’esenzione citata “si applica solo alla frazione (cioè alla parte) di unità immobiliare in cui si svolge l’attività di natura non commerciale”. Se questa parte dell’immobile non è identificabile attraverso l’individuazione di un immobile autonomo (per esempio, un appartamento) o di una porzione di immobile (per esempio, una stanza) adibiti esclusivamente all’attività non commerciale, in quanto dotati di una permanente autonomia funzionale e reddituale (cioè di un reddito del fabbricato o di un reddito dominicale del terreno autonomi, distinti da ottenere per mezzo di una revisione della qualificazione e della rendita catastale di questo immobile), l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzo non commerciale dell’immobile quale risulta da una apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’ente non commerciale.
Identifichiamo le attività non commerciali previste nel decreto. Tra le altre vi sono:
5) attività culturali: sono quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte;
6) attività ricreative: sono quelle dirette all’animazione del tempo libero;
7) attività sportive: sono quelle rientranti nelle discipline sportive riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali od agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’art. 90 della Legge n° 289 del 2002. La norma sembra quindi escludere le società sportive dilettantistiche.
Sono esentati dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche. Esenzione dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa su alcuni atti amministrativi, in ossequio alla Legge 289 (detta “Legge Finanziaria 2003"), art. 90 comma 7, del 17 dicembre 2002. (es. telefonia mobile, concessioni, autorizzazioni, istanze, permessi.
Con tale norma si estende agli atti ed ai provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche, l'esenzione dalle tasse di concessione governativa prevista dall'art 13-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 641.
È prevista l'ESENZIONE FISCALE per gli introiti del BAR SOCIALE (ART. 148 DEL TUIR COMMA 5 E CIRC. MIN. FINANZE 124/E/98).
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, (ovvero nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno); le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno (ASI), non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè le predette attività' siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. Condizione di applicabilità delle agevolazioni inerenti la c.d. defiscalizzazione dei corrispettivi specifici istituzionali e dei ricavi istituzionali del bar interno: si rammenta che le predette agevolazioni sopra descritte spettano solo a condizione che l’asd/ssd inserisca nello statuto registrato le clausole indicate non solo dall’art. 90 l. 289/02 ma previste anche dall’art. 148 comma VIII TUIR e che vi si conformi concretamente ed effettivamente
E' prevista l'ESENZIONE FISCALE (DE-FISCALIZZAZIONE) per ATTIVITA’ SPORTIVE ED ISTITUZIONALI SVOLTE A FAVORE DEI TESSERATI (ART. 148 DEL TUIR COMMA 3 E CIRC. MIN. FINANZE 124/E/98)
Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale (ASI), dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (ASI), nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Come previsto nella circolare n. 22 del 4.7.02, le FSN (Federazioni Sportive Nazionali: Federcalcio , Federnuoto ecc.), le DSA (Discipline Associate), gli EPS (Enti di Promozione Sportiva, quali ASI) che avevano nel proprio logo i cinque cerchi e la stella, li hanno dovuti togliere.
Il logo CONI (stilizzato, con scritta CONI a righe) può essere utilizzato, previa autorizzazione, dalle FSN, DSA, EPS (ASI), per attività istituzionali – d'ufficio, amministrative, tecniche ed agonistiche – purché il logo stesso non sia connesso ad attività commerciali, né concesso in uso a sponsor o ad iniziative private a scopo di lucro.
Il logo CONI (stilizzato a righe), previa autorizzazione, può essere utilizzato solo ed esclusivamente, nel rispetto della normativa vigente, dalle FSN, DSA, EPS (ASI-FICSS Settore Cinofilia) riconosciuti dal CONI;
Il logo della FSN, DSA, EPS (FICSS-ASI settore cinofilia) di appartenenza, previa autorizzazione, può essere utilizzato solo ed esclusivamente dalle Società ed Associazioni sportive riconosciute dalle rispettive FSN, DSA, EPS (ASI- FICSS settore cinofilia).
Nell'area documenti della sezione riservata trovate il manuale di utilizzo.
Con l’emanazione del codice del terzo settore il legislatore ha inteso lasciare fuori dalla normativa, tutta la disciplina riguardante il mondo sportivo dilettante.
Sport dilettantisco e terzo settore
Purtuttavia ha inserito tra le attività di interesse generale (art. 5 lettera t) “l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”. L’intento del legislatore è, dunque, quello di coinvolgere gli enti sportivi dilettantistici nel terzo settore pur dando loro la facoltà di continuare ad esercitare la normativa ad oggi vigente.
DILEMMA: TERZO SETTORE SI O TERZO SETTORE NO
Sicuramente la scelta, in un senso o nell’altro, deve essere attentamente valutata perché le due normative hanno implicazioni fiscali e giuslavoristiche diverse e non è detto che la scelta di un’associazione sia applicabile tout court ad un’altra.
Dal punto di vista fiscale le differenze sono sicuramente sostanziali, basti pensare che alle Associazioni sportive che dovessero transitare all’interno del Terzo Settore non è più applicabile la legge 398/91 e forti sono anche le limitazioni con riguardo alle norme fiscali ex art.148 Tuir.
Il legislatore del Terzo Settore ha, comunque, tenuto conto dell’importanza di tutto il movimento e del valore sociale degli Enti che ne faranno parte e per tale motivo ha voluto introdurre un regime fiscale agevolato che nei fatti non si discosta molto da quello previsto dall’art.148 del TUIR. L’art.80 del codice prevede, infatti, un regime fiscale forfettario con aliquote differenti in funzione dei ricavi prodotti e della tipologia di attività esercita.
Si ricorda, per completezza di informazione, che il regime in questione, così come la maggior parte delle novità fiscali previste dalla riforma, non è ad oggi operativo ma lo sarà solo a seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea e dopo che il Registro unico nazionale (RUNTS) sarà reso operativo.
Ci chiediamo a questo punto cosa accade per i compensi sportivi? Un’Asd che dovesse optare per il transito nella nuova normativa di cui al D. Lgs. 117/2017 può avvalersi dei collaboratori sportivi?
Compensi sportivi: un aspetto determinante per la scelta
E’ ormai assodato che, seppur in mancanza di una disciplina omogenea che definisca con certezza cosa si intende per lavoratore nel settore dilettantistico, le ultime sentenze di legittimità e di merito riconoscono la possibilità di erogare compensi sportivi agevolati ex articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir anche a coloro i quali svolgono prestazione nell’ambito delle attività sportive dilettantistiche. Inoltre, già in precedenza, l’orientamento del nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro spingeva nella medesima direzione. La circolare 1/2016 affermava infatti “… la volontà del legislatore … è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro …”.
Ma, allora, come si devono comportare le Asd che volessero iscriversi nel nuovo Registro Unico del Terzo settore? Possono avvalersi delle prestazione sportive dilettantistiche di cui all’art 67 del TUIR di lavoro dipendente? Quali agevolazioni possono sfruttare?
Sul tema dell’apertura del terzo settore all’art. 67 del TUIR l’attuale dottrina è divisa, tuttavia nel proseguo dimostreremo come terzo settore e compensi sportivi possono essere discipline tra loro compatibili.
Con riguardo per le Associazioni sportive che ambissero a transitare nel terzo settore ed iscriversi al registro unico del Terzo settore e che volessero avvalersi di personale la norma di riferimento è l’art.16 del decreto legislativo 117.
Nel dettaglio l’articolo in commento consentirebbe alle associazioni del terzo settore di utilizzare personale purché il relativo trattamento economico e normativo non risulti inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ossia quelli stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
E’ chiaro come la norma vuole contrastare pratiche o condotte di concorrenza sleale ed, in ogni caso, in ciascun ETS, la differenza di trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore dovranno peraltro dare conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella c.d. relazione di missione a norma dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 117/2017.
Visto che la nuova norma cita espressamente i contratti collettivi, a quale contratto fare di riferimento?
Ebbene, a luglio 2019 è stato sottoscritto tra Confalavoro Pmi, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni – ASI e Libertas – e la Federazione Italiana dello sport come organizzazioni datoriali e la Fesica-Confsal quale parte sindacale un contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive. Questo contratto è particolarmente rivolto al mondo dilettantistico e definisce all’art. 44 le mansioni di collaboratori sportivi facendo esplicito riferimento alle collaborazioni ex art. 67 del TUIR, di fatto riconoscendo all’interno di un contratto collettivo nazionale i compensi esenti sia ai fini fiscali che previdenziali.
Pertanto, le Asd che volessero applicare la normativa di cui al D.Lgs 117/2017 adeguandosi alle disposizioni di cui all’art. 16 e applicando il suddetto CCNL potrebbero essere legittimate ad erogare compensi esenti ex art. 67 del TUIR.
|di Mario Rapisarda, Consulente del Lavoro|
Per questi soggetti non sussiste l’obbligo di certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva. Vi rientrano quelle attività che sono caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare: Tiro a segno, a volo, con l’arco, dinamico sportivo, biliardo sportivo, bocce (eccezione volo di tiro veloce), bowling, bridge, dama, giochi tradizionali, golf, pesca sportiva di superficie (eccezione per il long cutting e pesca d’altura), scacchio e curling, aeromodellismo, imbarcazioni radiocomandate, attività sportiva cinotecnica.
Non sono sottoposti ad alcuna certificazione sanitaria le persone che siano state dichiarate “non praticanti” dalle FSN, DSA, EPS, anche per il tramite della società o associazione sportiva di affiliazione. Tale specifica qualità dovrà essere espressa all’atto del tesseramento con inserimento in un’apposita categoria all’uopo istituita dal soggetto tesserante
Di responsabilità civile, oltre che in senso lato – come responsabilità derivante dalla violazione di un obbligo di diritto privato e che rientra, quindi, nella sfera dei rapporti fra privati – si parla anche, e soprattutto, per indicare la responsabilità derivante da fatto illecito della quale il Codice civile tratta negli art. 2043-2059. Si parla di responsabile civile per indicare il soggetto che è tenuto al risarcimento del danno cagionato da un altro soggetto. Normalmente la responsabilità civile richiede il dolo o la colpa, a meno che non si versi nelle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva. Per quanto attiene alla violazione dell’obbligo, la responsabilità è contrattuale o extracontrattuale a seconda che la violazione riguardi un precedente vincolo giuridico (quale che sia la fonte da cui questo deriva) o il generico precetto del neminem laedere (art. 2043 c.c.). Di responsabilità civile, in senso proprio, si parla con riferimento alla responsabilità extracontrattuale. FICSS-ASI hanno previsto (inclusa nella quota di affiliazione) anche questa tipologia assicurativa.
Anche e soprattutto gli Enti di Terzo settore, che si avvalgono di volontari, sia occasionali che non, hanno l’obbligo di “assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi” (articolo 18, comma 1, D.lgs 117/17).
L’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni non è dovuta da circoli e da associazioni sportive dilettantistiche per targhe e simili apposte per l’indicazione della sede sociale (art.17, C.1 lett h del d.Lgs.15/1 1/1993 n.507), né per volantini etc, distribuiti a propria cura; (art.17,C.1 lett h del d.Lgs.15/11/1993 n.507).
E’ dovuta nella misura del 50% se è presente pubblicità (ris. del Ministero delle finanze n.3/3360 del 12/08/1997) per manifesti etc, anche se l’affissione avviene a cura del circolo o dell’associazione sportiva (art. 16,C.1- letta) del D.Lgs.507/97). Il tema dell’assolvimento dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni per quelle società sportive dilettantistiche che regolarmente espongono spazi pubblicitari nelle strutture sportive che usufruiscono, per le manifestazioni sportive dilettantistiche, ha sempre creato “attriti” con i Comuni che ne richiedevano spesso il pagamento. Il Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze su tale problema con la nota n. 1576/DPF del 3 aprile 2007 ha cercato di chiarire definitivamente le esenzioni dal pagamento del tributo locale in commento. L’articolo 1, comma 128 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria 2006) in materia di imposta di pubblicità nei piccoli stadi ha previsto che le disposizioni contenute nel comma 11-bis dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, devono essere interpretate nel senso che la pubblicità in qualunque modo utilizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche, rivolta all’interno degli impianti con capienza inferiore ai tremila posti e dalle stesse associazioni usufruite, è esente dal pagamento dell’imposta sulla pubblicità.
La legge di bilancio 2019 (L.30/12/2018 n.145) ha modificato l’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642. La legge ha esteso anche alle ASD e SSD riconosciute dal CONI l’esenzione dall’imposta di bollo precedentemente limitata alle Federazioni: dal 1/1/2019 gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie, anche conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dai sodalizi sportivi riconosciuti non saranno soggetti all’imposta di bollo (a titolo esemplificativo: sono esclusi dal bollo il contratto di locazione intestato alla asd e ssd, l’estratto conto del conto corrente bancario, il verbale assembleare di modifica statutaria).
Anche dopo il termine del 31 marzo 2021, le Odv, Aps e Onlus potranno comunque adeguare i propri statuti, ma senza beneficiare delle maggioranze alleggerite e delle formalità ridotte.
Occorre, tuttavia, distinguere la situazione delle Onlus (per ‘opzione’ o scelta, e non ‘di diritto’) dalle Odv e Aps.
Il nuovo regime fiscale di favore disposto per gli Ets dal Titolo X del Cts entrerà in vigore dal periodo d’imposta successivo all’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione europea (presumibilmente dal 2022) e solo da quel momento la disciplina fiscale delle Onlus sarà abrogata.
Quindi, mentre dopo l’iscrizione nel Runts, le Odv e Aps continuano a godere (fino al 2022) delle agevolazioni “anticipate” a cui hanno accesso perché resteranno comunque Odv e Aps, le Onlus che si iscriveranno al Runts perderanno tale qualifica perdendo sia le agevolazioni ex D.Lgs. 460/1997, sia quelle usufruite in via anticipata in quanto Onlus e dovranno attendere il 2022 per accedere al regime agevolato per gli Ets.
Per evitare questa situazione, il citato D.M. 15/09/2020 ha previsto che le Onlus (iscritte alla relativa Anagrafe) potranno iscriversi entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione europea, cioè entro, presumibilmente, il 31 marzo 2022. Quindi, tali organizzazioni potranno modificare lo statuto entro il 31 marzo 2021 (con le maggioranze semplificate) o successivamente (con quelle qualificate), ma dovranno subordinare – con apposita clausola statutaria – l’efficacia delle modifiche al venir meno del relativo regime agevolativo previsto dal D.Lgs 460/1997.
Per le Odv e Aps é prevista invece una ‘trasmigrazione automatica’ dai Registri regionali o nazionale delle Aps al Runts: gli Uffici regionali comunicheranno telematicamente al Runts i dati in loro possesso; gli Uffici del Runts, nel termine di 180 giorni, verificano la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, richiedendo agli enti eventuali informazioni e documenti mancanti, la cui omessa tempestiva trasmissione impedirà l’iscrizione nel Runts.
Per le Onlus, invece, l’Agenzia delle Entrate, comunicherà al Runts i dati e le informazioni sugli enti iscritti nell’Anagrafe Unica delle Onlus e pubblicherà sul proprio sito web il relativo elenco dandone comunicazione in Gazzetta Ufficiale. Per perfezionare l’iscrizione, le Onlus dovranno tuttavia presentare apposita domanda presso l’Ufficio Runts.
Alle ASD iscritte nel RUNTS non si applica il regime di decommercializzazione di cui all’art. 148, comma 3, TUIR, bensì il regime di decommercializzazione di cui all’art. 85, commi 1 e 2, del Codice del Terzo settore, che è esteso alle prestazioni rese da una ASD ai familiari conviventi dei soci, ma non comprende quelle rese ai tesserati delle organizzazioni nazionali. La tabella sotto pone a raffronto i due regimi e ne consente la comparazione.
Sì, ci sono diversi vantaggi, fiscali e d’altro genere. Le APS godono infatti di un regime particolarmente ampio e favorevole di decommercializzazione dei corrispettivi specifici e possono usufruire di ulteriori misure agevolative come ad esempio il c.d. socia] bonus e le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali in loro favore. Quanto alle entrate di natura commerciale godono di un regime forfettario ad hoc (imponibilità del 3% del reddito) nei limiti di 130.000 €. Inoltre, diventando APS, le ASD potrebbero accedere a diversi contributi pubblici in favore delle APS, come quelli di cui all’art. 72 del Codice del terzo settore (tanto a livello nazionale che regionale).
Dall’altra parte, le ASD che diventano APS mediante iscrizione nel RUNT S perdono la possibilità di applicare la legge 398/1991 e le disposizioni che la presuppongono come quelle di cui all’art. 25, comma 2, legge 133/1999. Se, pertanto, le ASD hanno entrate commerciali (anche per effetto di sponsorizzazioni) abbastanza elevate (cioè superiori a 130.000 € ma comunque inferiori a 400.000 €, che è il limite di applicazione del regime ex legge 398/1991), allora esse devono attentamente valutare se assumere anche la qualifica di APS.
A parte l’impossibilità di applicare la legge 398/1991 non vi sono altre conseguenze negative legate all’assunzione da parte di una ASD dell’ulteriore qualifica di APS. In particolare, rimane invariata ed applicabile alle ASD-APS la disciplina fiscale di cui all’art. 69, comma 2, TUIR (esenzione 10.000 €) e la deducibilità ex art. 74, comma 2, TUIR, delle sponsorizzazioni.
No, una ASD iscritta nel registro del CONI può assumere l’ulteriore qualifica di APS iscrivendosi nel RUNT S senza che ciò determini la perdita della qualifica di ASD e la cancellazione dal registro del CONI. In altre parole, le due qualifiche (ASD e APS) e le due iscrizioni (Registro del CONI e RUNT S) sono cumulabili.
Sì, una ASD può diventare ente del terzo settore, dal momento che l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche costituisce un’attività di interesse generale secondo il Codice del Terzo settore. Le ASD, inoltre, sono già enti democratici e senza scopo di lucro ai sensi e per gli effetti dell’ordinamento sportivo. Di conseguenza esse possiedono già le caratteristiche distintive di un ente del terzo settore. Una ASD, pertanto, potrebbe diventare ente del terzo settore iscrivendosi nel RUNTS.
Più specificamente, è consigliabile che le ASD si qualifichino, all’interno del terzo settore, come associazioni di promozione sociale (APS), iscrivendosi nella specifica sezione APS del RUNTS.
[intera disciplina degli enti del terzo settore è stata profondamente modificata ed innovata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore. Adesso tutti gli enti del terzo settore hanno un quadro normativo di riferimento organico e completo. Con !entrata in vigore del Codice del Terzo settore sono state abrogate le precedenti normative, tra cui la legge 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale e la legge 266/ 1991 sulle organizzazioni di volontariato.
Gli enti del terzo settore sono associazioni o fondazioni che svolgono un’attività di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essi devono essere iscritti in un registro denominato Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).