Sì, ci sono diversi vantaggi, fiscali e d’altro genere. Le APS godono infatti di un regime particolarmente am­pio e favorevole di decommercializzazione dei corrispettivi specifici e possono usufruire di ulteriori misure agevolative come ad esempio il c.d. socia] bonus e le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali in loro favore. Quanto alle entrate di natura commerciale godono di un regime forfettario ad hoc (imponibilità del 3% del reddito) nei limiti di 130.000 €. Inoltre, diventando APS, le ASD potrebbero accedere a diversi contributi pubblici in favore delle APS, come quelli di cui all’art. 72 del Codice del terzo settore (tanto a livello nazionale che regionale).
Dall’altra parte, le ASD che diventano APS mediante iscrizione nel RUNT S perdono la possibilità di ap­plicare la legge 398/1991 e le disposizioni che la presuppongono come quelle di cui all’art. 25, comma 2, legge 133/1999. Se, pertanto, le ASD hanno entrate commerciali (anche per effetto di sponsorizzazioni) abbastanza elevate (cioè superiori a 130.000 € ma comunque inferiori a 400.000 €, che è il limite di ap­plicazione del regime ex legge 398/1991), allora esse devono attentamente valutare se assumere anche la qualifica di APS.
A parte l’impossibilità di applicare la legge 398/1991 non vi sono altre conseguenze negative legate all’as­sunzione da parte di una ASD dell’ulteriore qualifica di APS. In particolare, rimane invariata ed applicabile alle ASD-APS la disciplina fiscale di cui all’art. 69, comma 2, TUIR (esenzione 10.000 €) e la deducibilità ex art. 74, comma 2, TUIR, delle sponsorizzazioni.