Rally Obedience
Giunta in Italia e praticata da relativamente poco tempo, purtroppo è stata bollata come disciplina per chi non è in grado di ottenere risultati nelle discipline più impegnative.
La Rally-O viene interpretata da FICSS come una disciplina agonistica che rispetta la corretta relazione uomo-cane e la voglia di “misurarsi” insieme. Dove l’aspetto agonistico è importante ma non prioritario, punta alla pulizia di esecuzione ed è tesa a rendere manifesta la collaborazione.
In ambito cinofilo la Rally-O’ FICSS, ha una propria identità e non merita di essere sminuita in alcun modo. È una disciplina che deve essere alla portata di tutti i binomi e praticata all’interno dei centri cinofili seguiti da tecnici esperti, proprio per aumentare il grado di soddisfazione e per darsi degli obiettivi. Il rispetto, come in ogni altra disciplina, per i bisogni del cane e la necessità di rendere un’attività divertente ha fatto si che FICSS adeguasse il regolamento inserendo delle classi con gradi di difficoltà crescenti. Nuovi esercizi, possibilità di accedere alla classe junior per un avvicinamento ancora più graduale, distinguono questa Rally-O’ dalle altre finora proposte in Italia.
A chi è rivolta la Rally-O’ FICSS?
È una disciplina rivolta praticamente a tutti, non vi è discriminazione di taglia, sesso, età, appartenenza o meno ad una o all’altra razza. Dai 6 mesi di età qualsiasi cane, purché in buona salute psico-fisica, può partecipare a gare di Rally-O’ FICSS. Partendo per esempio con un avvicinamento molto graduale, tale da non rendere stressante l’attività, inserendo il binomio nel contesto della classe Junior.
In cosa consiste?
Svolgere degli esercizi insieme al cane come indicato sui cartelli posizionati sul campo dall’Istruttore, nel minor tempo possibile con la massima precisione possibile.
La finalità è anche quella di prepararsi per una competizione ufficiale
Chi pratica questa disciplina, sostiene di avere ottenuto più attenzione, maggior serenità, un livello emozionale soddisfacente che viene mantenuto anche nelle situazioni di vita quotidiana. Un netto miglioramento nel rapporto che gioca sicuramente un ruolo fondamentale nell’intesa del binomio. Vengono comunque valutate le posizioni di “seduto”, “terra” e “in piedi”; “portare” o “riportare” un oggetto; passare un ostacolo e molto di più.
Un percorso di Rally Obedience comprende un’ampia serie di esercizi, di livello tecnico crescente in base alla classe, che da un lato, richiamano quelli dell'Obedience classica, dall'altro all'educazione di base. Questa disciplina è molto meno formale dell’Obedience e ancor più mirata al consolidamento di una serena collaborazione tra il cane e il suo conduttore. In termini di punteggio, infatti, non si penalizza il lavoro di rinforzo, gratificazione e comunicazione verbale e gestuale tra i due soggetti in gara ma, al contrario, lo si incoraggia, riconoscendone l'essenziale valore tra il cane e il partner umano in condizioni sia di competizione sia di vita quotidiana.
La classe L1 è accessibile a tutti i binomi; mentre la L3 non deve essere sottovalutata e necessità di un allenamento intenso. Nella Rally Obedience una delle difficoltà maggiori consiste nel condurre il cane gioiosamente attraverso il percorso.
La classe L1 è considerata come classe per i esordienti. Se si inizia con la classe L1, bisogna ottenere la valutazione “eccellente” per il passaggio di classe. Dopo 3 valutazioni “eccellente” il passaggio di classe è obbligatorio. Chi ottiene, nella classe L2, con due giudici diversi la valutazione “eccellente”, passa nella classe 3.
La Rally-O viene considerata come una disciplina eticamente corretta volta ad esaltare la grande versatilità del cane e la sua voglia di collaborazione nell’assecondare la nostra naturale necessità di competizione.
Lo spirito che ha spinto FICSS ad introdurre questa disciplina e proporne un regolamento condiviso anche con altre realtà. Il messaggio è proprio quello di condividere le esperienze per evitare che la Rally-O si riduca ad essere un ripiego per chi non è in grado di gareggiare in Obedience o per chi vede solo l’agonismo spietato a scapito della buona pratica e della relazione con il proprio partner a quattro zampe.
Regole generali della disciplina sportiva
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Tecnici Ufficiali Rally Obedience
Le foto
Allegati
Risultati gare
Associazioni aderenti Rally Obedience
FAQ Rally Obedience
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Da quando entrano in vigore i crediti formativi?
I crediti formativi entrano in vigore dal 01/01/2022 ma, come indicato nel documento abbiamo 2 anni per entrare a regime.
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E’ obbligatorio il certificato medico per i tesserato che scelgono attività sportive che non comportano impegno fisico?
Per questi soggetti non sussiste l’obbligo di certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva. Vi rientrano quelle attività che sono caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare: Tiro a segno, a volo, con l’arco, dinamico sportivo, biliardo sportivo, bocce (eccezione volo di tiro veloce), bowling, bridge, dama, giochi tradizionali, golf, pesca sportiva di superficie (eccezione per il long cutting e pesca d’altura), scacchio e curling, aeromodellismo, imbarcazioni radiocomandate, attività sportiva cinotecnica.
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E’ obbligatorio il certificato medico per i tesserati che non svolgono attività sportiva?
Non sono sottoposti ad alcuna certificazione sanitaria le persone che siano state dichiarate “non praticanti” dalle FSN, DSA, EPS, anche per il tramite della società o associazione sportiva di affiliazione. Tale specifica qualità dovrà essere espressa all’atto del tesseramento con inserimento in un’apposita categoria all’uopo istituita dal soggetto tesserante
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L’assicurazione di responsabilità civile è obbligatoria per le associazioni?
Di responsabilità civile, oltre che in senso lato – come responsabilità derivante dalla violazione di un obbligo di diritto privato e che rientra, quindi, nella sfera dei rapporti fra privati – si parla anche, e soprattutto, per indicare la responsabilità derivante da fatto illecito della quale il Codice civile tratta negli art. 2043-2059. Si parla di responsabile civile per indicare il soggetto che è tenuto al risarcimento del danno cagionato da un altro soggetto. Normalmente la responsabilità civile richiede il dolo o la colpa, a meno che non si versi nelle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva. Per quanto attiene alla violazione dell’obbligo, la responsabilità è contrattuale o extracontrattuale a seconda che la violazione riguardi un precedente vincolo giuridico (quale che sia la fonte da cui questo deriva) o il generico precetto del neminem laedere (art. 2043 c.c.). Di responsabilità civile, in senso proprio, si parla con riferimento alla responsabilità extracontrattuale. FICSS-ASI hanno previsto (inclusa nella quota di affiliazione) anche questa tipologia assicurativa.
Anche e soprattutto gli Enti di Terzo settore, che si avvalgono di volontari, sia occasionali che non, hanno l’obbligo di “assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi” (articolo 18, comma 1, D.lgs 117/17).
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ASD è tenuta a pagare l’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni?
L’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni non è dovuta da circoli e da associazioni sportive dilettantistiche per targhe e simili apposte per l’indicazione della sede sociale (art.17, C.1 lett h del d.Lgs.15/1 1/1993 n.507), né per volantini etc, distribuiti a propria cura; (art.17,C.1 lett h del d.Lgs.15/11/1993 n.507).
E’ dovuta nella misura del 50% se è presente pubblicità (ris. del Ministero delle finanze n.3/3360 del 12/08/1997) per manifesti etc, anche se l’affissione avviene a cura del circolo o dell’associazione sportiva (art. 16,C.1- letta) del D.Lgs.507/97). Il tema dell’assolvimento dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni per quelle società sportive dilettantistiche che regolarmente espongono spazi pubblicitari nelle strutture sportive che usufruiscono, per le manifestazioni sportive dilettantistiche, ha sempre creato “attriti” con i Comuni che ne richiedevano spesso il pagamento. Il Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze su tale problema con la nota n. 1576/DPF del 3 aprile 2007 ha cercato di chiarire definitivamente le esenzioni dal pagamento del tributo locale in commento. L’articolo 1, comma 128 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria 2006) in materia di imposta di pubblicità nei piccoli stadi ha previsto che le disposizioni contenute nel comma 11-bis dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, devono essere interpretate nel senso che la pubblicità in qualunque modo utilizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche, rivolta all’interno degli impianti con capienza inferiore ai tremila posti e dalle stesse associazioni usufruite, è esente dal pagamento dell’imposta sulla pubblicità. -
ASD è ESENTE dell’imposta di bollo?
La legge di bilancio 2019 (L.30/12/2018 n.145) ha modificato l’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642. La legge ha esteso anche alle ASD e SSD riconosciute dal CONI l’esenzione dall’imposta di bollo precedentemente limitata alle Federazioni: dal 1/1/2019 gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie, anche conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dai sodalizi sportivi riconosciuti non saranno soggetti all’imposta di bollo (a titolo esemplificativo: sono esclusi dal bollo il contratto di locazione intestato alla asd e ssd, l’estratto conto del conto corrente bancario, il verbale assembleare di modifica statutaria).
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Al momento della chiusura di una ASD si può ripartire ai soci più attivi l’avanzo e i beni?
La ripartizioni di utili in una ASD è assolutamente vietata dalla normativa e pertanto anche dallo Statuto della stessa associazione.
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A COSA SERVE IL “BILANCIO PREVENTIVO”?
Nelle ASD come in tutte le altre forme associative, il Bilancio Preventivo serve a dare risalto alla democraticità visto che la tracciabiltà delle spese è rimandata ai membri del C.d.A. da parte degli associati.
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Una ASD che assuma anche la qualifica di APS iscrivendosi al RUNTS, perde lo speciale regime fiscale della de commercializzazione dei corrispettivi specifici di cui all’art. 148, comma 3, TUIR? In tal caso, quale regime sostitutivo le si applica?
Alle ASD iscritte nel RUNTS non si applica il regime di decommercializzazione di cui all’art. 148, comma 3, TUIR, bensì il regime di decommercializzazione di cui all’art. 85, commi 1 e 2, del Codice del Terzo settore, che è esteso alle prestazioni rese da una ASD ai familiari conviventi dei soci, ma non comprende quelle rese ai tesserati delle organizzazioni nazionali. La tabella sotto pone a raffronto i due regimi e ne consente la comparazione.
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Cosa è il RAS? Quali sono le informazioni utili da sapere?
Sul sito del Ministero di Sport e Salute: Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche