Mobility Dog®
Che cos'è la MobilityDog®
La MobilityDog® è una disciplina di recente introduzione, non agonistica e non competitiva, aperta e idonea a tutti i team cane-conduttore anche alla prima esperienza.
Nata in Svizzera negli anni ‘90, si è diffusa velocemente in tutto il Nord Europa perché per le sue caratteristiche diventa un ottimo strumento per migliorare l'inserimento e l'integrazione del cane nella società urbana.
Il percorso ad ostacoli della MobilityDog® viene inserito in un normale percorso educativo della coppia cane-padrone. Esso è divertente sia per il cane che per il conduttore, e rompe la possibile monotonia di un normale corso di educazione.
Affrontare e risolvere piccoli problemi e superare ostacoli di diverso tipo ha molteplici effetti sulla coppia: aumenta l'autostima, diminuisce l'iperattività, aumenta la capacità di comunicare tra i due soggetti migliorandone via via l'intesa, aumenta la fiducia in sé stessi e nel proprio compagno, sia umano che canino, implementa la capacità del cane di concentrarsi e di prestare attenzione, diminuisce l'insicurezza e di conseguenza mitiga l'insorgere di alcuni problemi di aggressività, migliora in generale la qualità della vita della coppia, fornisce innumerevoli opportunità di socializzare, e non essendovi ansia da prestazione, che può essere motivata da un aspetto agonistico, aiuta a rilassarsi e ad eliminare lo stress.
In ultima analisi è importante tenere in considerazione che il compiere particolari movimenti e superare piccoli ostacoli con successo aumenta la facoltà di apprendere e la flessibilità cognitiva nel nostro cane.
Non ultimi gli effetti positivi dell'attività fisica, in particolar modo se si considera che tutto il lavoro di training è impostato sul gioco, che rappresenta di per sé un'efficace movente per il nostro amico quattro zampe.
Fare attività con il nostro cane ci fornisce anche innumerevoli monitor sul suo stato di salute sia fisico che psicologico, consentendoci di anticipare l'insorgere di più gravi problematiche. Inutile dire come un cane sano, equilibrato e con un'ottima relazione con il suo proprietario sia apprezzabile anche da un punto di vista sociale.
La MobilityDog® si propone anche come strumento di una maggior diffusione di cultura sul cane; nella prevenzione di incidenti e di maltrattamenti, per lo più involontari, dovuti ad una scarsa conoscenza etologica dello stesso.
La disciplina si articola in 18 prove standard da eseguire ciascuna nel tempo massimo di 1 minuto; i tempi di esecuzione e la tipologia delle prove sono tali da non creare stress psicofisico al cane (e al conduttore) indipendentemente dall'età e dalla taglia.
L'obiettivo finale ed esplicito del corso di MobilityDog® è quello di preparare il team cane-conduttore alla corretta partecipazione ad una manifestazione di MobilityDog. In realtà le speciali caratteristiche di questa disciplina permettono di approfondire e migliorare la relazione e la gestione del proprio cane.
Regole generali della disciplina sportiva
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Eventi e Corsi
Una giornata dedicata alla mobility. Vedremo 8 cani, 4 alla mattina e 4 al...
Ulteriori informazioniMobility naturale nel magnifico contesto del percorso geologico della Grotta Giusti
Ulteriori informazioniTecnici Ufficiali Mobility Dog®
Associazioni aderenti Mobility Dog®
FAQ Mobility Dog®
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Da quando entrano in vigore i crediti formativi?
I crediti formativi entrano in vigore dal 01/01/2022 ma, come indicato nel documento abbiamo 2 anni per entrare a regime.
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E’ obbligatorio il certificato medico per i tesserato che scelgono attività sportive che non comportano impegno fisico?
Per questi soggetti non sussiste l’obbligo di certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva. Vi rientrano quelle attività che sono caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare: Tiro a segno, a volo, con l’arco, dinamico sportivo, biliardo sportivo, bocce (eccezione volo di tiro veloce), bowling, bridge, dama, giochi tradizionali, golf, pesca sportiva di superficie (eccezione per il long cutting e pesca d’altura), scacchio e curling, aeromodellismo, imbarcazioni radiocomandate, attività sportiva cinotecnica.
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E’ obbligatorio il certificato medico per i tesserati che non svolgono attività sportiva?
Non sono sottoposti ad alcuna certificazione sanitaria le persone che siano state dichiarate “non praticanti” dalle FSN, DSA, EPS, anche per il tramite della società o associazione sportiva di affiliazione. Tale specifica qualità dovrà essere espressa all’atto del tesseramento con inserimento in un’apposita categoria all’uopo istituita dal soggetto tesserante
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L’assicurazione di responsabilità civile è obbligatoria per le associazioni?
Di responsabilità civile, oltre che in senso lato – come responsabilità derivante dalla violazione di un obbligo di diritto privato e che rientra, quindi, nella sfera dei rapporti fra privati – si parla anche, e soprattutto, per indicare la responsabilità derivante da fatto illecito della quale il Codice civile tratta negli art. 2043-2059. Si parla di responsabile civile per indicare il soggetto che è tenuto al risarcimento del danno cagionato da un altro soggetto. Normalmente la responsabilità civile richiede il dolo o la colpa, a meno che non si versi nelle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva. Per quanto attiene alla violazione dell’obbligo, la responsabilità è contrattuale o extracontrattuale a seconda che la violazione riguardi un precedente vincolo giuridico (quale che sia la fonte da cui questo deriva) o il generico precetto del neminem laedere (art. 2043 c.c.). Di responsabilità civile, in senso proprio, si parla con riferimento alla responsabilità extracontrattuale. FICSS-ASI hanno previsto (inclusa nella quota di affiliazione) anche questa tipologia assicurativa.
Anche e soprattutto gli Enti di Terzo settore, che si avvalgono di volontari, sia occasionali che non, hanno l’obbligo di “assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi” (articolo 18, comma 1, D.lgs 117/17).
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ASD è tenuta a pagare l’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni?
L’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni non è dovuta da circoli e da associazioni sportive dilettantistiche per targhe e simili apposte per l’indicazione della sede sociale (art.17, C.1 lett h del d.Lgs.15/1 1/1993 n.507), né per volantini etc, distribuiti a propria cura; (art.17,C.1 lett h del d.Lgs.15/11/1993 n.507).
E’ dovuta nella misura del 50% se è presente pubblicità (ris. del Ministero delle finanze n.3/3360 del 12/08/1997) per manifesti etc, anche se l’affissione avviene a cura del circolo o dell’associazione sportiva (art. 16,C.1- letta) del D.Lgs.507/97). Il tema dell’assolvimento dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni per quelle società sportive dilettantistiche che regolarmente espongono spazi pubblicitari nelle strutture sportive che usufruiscono, per le manifestazioni sportive dilettantistiche, ha sempre creato “attriti” con i Comuni che ne richiedevano spesso il pagamento. Il Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze su tale problema con la nota n. 1576/DPF del 3 aprile 2007 ha cercato di chiarire definitivamente le esenzioni dal pagamento del tributo locale in commento. L’articolo 1, comma 128 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria 2006) in materia di imposta di pubblicità nei piccoli stadi ha previsto che le disposizioni contenute nel comma 11-bis dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, devono essere interpretate nel senso che la pubblicità in qualunque modo utilizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche, rivolta all’interno degli impianti con capienza inferiore ai tremila posti e dalle stesse associazioni usufruite, è esente dal pagamento dell’imposta sulla pubblicità. -
ASD è ESENTE dell’imposta di bollo?
La legge di bilancio 2019 (L.30/12/2018 n.145) ha modificato l’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642. La legge ha esteso anche alle ASD e SSD riconosciute dal CONI l’esenzione dall’imposta di bollo precedentemente limitata alle Federazioni: dal 1/1/2019 gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie, anche conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dai sodalizi sportivi riconosciuti non saranno soggetti all’imposta di bollo (a titolo esemplificativo: sono esclusi dal bollo il contratto di locazione intestato alla asd e ssd, l’estratto conto del conto corrente bancario, il verbale assembleare di modifica statutaria).
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Al momento della chiusura di una ASD si può ripartire ai soci più attivi l’avanzo e i beni?
La ripartizioni di utili in una ASD è assolutamente vietata dalla normativa e pertanto anche dallo Statuto della stessa associazione.
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A COSA SERVE IL “BILANCIO PREVENTIVO”?
Nelle ASD come in tutte le altre forme associative, il Bilancio Preventivo serve a dare risalto alla democraticità visto che la tracciabiltà delle spese è rimandata ai membri del C.d.A. da parte degli associati.
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Una ASD che assuma anche la qualifica di APS iscrivendosi al RUNTS, perde lo speciale regime fiscale della de commercializzazione dei corrispettivi specifici di cui all’art. 148, comma 3, TUIR? In tal caso, quale regime sostitutivo le si applica?
Alle ASD iscritte nel RUNTS non si applica il regime di decommercializzazione di cui all’art. 148, comma 3, TUIR, bensì il regime di decommercializzazione di cui all’art. 85, commi 1 e 2, del Codice del Terzo settore, che è esteso alle prestazioni rese da una ASD ai familiari conviventi dei soci, ma non comprende quelle rese ai tesserati delle organizzazioni nazionali. La tabella sotto pone a raffronto i due regimi e ne consente la comparazione.
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Cosa è il RAS? Quali sono le informazioni utili da sapere?
Sul sito del Ministero di Sport e Salute: Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche