HAI già costituito l’associazione e vuoi affiliarti?

Prepara la seguente documentazione da inviare:
– Atto costitutivo e Statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate); f.to .pdf;
– Copia del Certificato di attribuzione del codice fiscale; f.to .pdf
– Copia del documento del legale rappresentante; f.to .pdf

compila il form d’iscrizione

Non hai ancora un’associazione?

Costituisci l’associazione che rispecchia le attività che vorrai proporre.
L’Atto costitutivo e lo Statuto sono i documenti più importanti per la tua Associazione

Trascurarli, o scriverli male, può crearti molti problemi.
Ti aiutiamo noi, scarica i fac simile aggiornati e allineati con le normative in vigore

Di seguito ti indichiamo 5 semplici azioni per procedere in maniera corretta e iniziare con il piede giusto la vostra nuova attività nel “non profit”.

Se hai necessità di altre informazioni prova a cliccare per vedere se in questa pagina trovi le risposte che cerchi.

Procedura di costituzione e affiliazione (non occorre rivolgersi ad un professionista puoi fare da solo)

1. modificare/redigere l’atto costitutivo e statuto (minimo 3 persone maggiorenni)

SCARICA IL FAC SIMILE EDITABILE DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO

IMPORTANTE: Acquista le marche da bollo in data precedente o uguale alla data di costituzione riportata nell’atto costitutivo. L’atto per l’Agenzia delle Entrate (AdE) deve nascere in bollo. Eventualmente contattate la stessa l’Agenzia delle Entrate della tua provincia per sapere quante ne occorrono.

2. recarsi all’Agenzia delle Entrate più vicina per la registrazione entro 20 giorni dalla data di costituzione

stampa n° 3 copie del documento “atto costitutivo e statuto” modificato pronto per la registrazione (costo 200,00 euro. Spesa una tantum)

3. farsi rilasciare (sempre dallo stesso ufficio) codice fiscale dell’associazione

(Sia per richiedere il numero di Codice Fiscale che per richiedere il numero di partita IVA occorre compilare l’apposito modulo, all’interno del quale occorre mettere, per le Associazioni Sportive, sotto la voce “natura giuridica”: 12 e sotto la voce “tipo attività” 931200 (Attività di club sportivi)

4. Affiliazione da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di costituzione

Documentazione necessaria da INVIARE VIA MAIL a affiliazioni@ficss.it

  • Modulo affiliazione DA COMPILARE con il PC compilato in tutte le sue parti e firmato in originale
  • Copia del primo foglio dell’informativa della privacy firmato in originale dal Legale Rappresentante dell’associazione SCARICA L’INFORMATIVA PRIVACY
  • Copia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell’associazione
  • Copia del documento di identità del Legale Rappresentante
  • Copia ricevuta di versamento

CLICCA QUI PER COMPILARE IL MODULO DI PRE-AFFILIAZIONE E RICEVERAI LA MAIL

CON I DOCUMENTI NECESSARI PER COMPLETARE LA PROCEDURA

5. Libri obbligatori per le associazioni/circoli:

2 libri dei verbali: sia per le riunioni del consiglio direttivo che per l’Assemblea dei Soci è necessaria la tenuta di un libro verbali dove annotare le deliberazioni e dal quale poter evincere le responsabilità delle decisioni assunte.
1 libro soci: registrazione dei soci
1 prima nota cassa: può essere composta da fogli Excel e deve avere indicazioni di entrate, uscite cassa e banca.

Organi dell’associazione/circolo:
L’Assemblea dei soci è l’organo deliberante formata da tutti i soci dell’associazione/circolo, ad essa compete la nomina del Consiglio Direttivo, l’approvazione del bilancio e delle linee generali del programma delle attività, le modifiche di statuto e lo scioglimento dell’associazione stessa.
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo, viene eletto dall’Assemblea dei soci, la sua durata in carica è prevista dallo statuto e non può essere composto da meno di 3 membri. Ad esso competono l’amministrazione del fondo comune e del patrimonio dell’associazione e la gestione di tutte le attività necessarie al perseguimento dello scopo sociale.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, cioè colui che rappresenta l’associazione presso terzi e di conseguenza a norma dell’art. 36 del Codice Civile ha la rappresentanza processuale.
I Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri sono organi di controllo non necessari che possono essere nominati soprattutto quando la complessità delle attività dell’associazione/circolo richiede un ulteriore organo di garanzie e controllo.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessità

Per costituire e aprire una associazione di promozione sociale, è necessario:

  • costituire un’associazione, con almeno sette soci fondatori, per l’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Solitamente, i soci fondatori formano il primo Consiglio Direttivo;
  • preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto, necessari per creare un’associazione di promozione sociale, inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dal Codice del Terzo Settore;
  • recarsi all’Agenzia delle Entrate per la registrazione dell’associazione (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dal nostro ordinamento). E’ necessario richiedere l’attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro ed infine presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia per la registrazione (la procedura è quella di “registrazione atti privati” e non è necessario l’intervento di un notaio);
  • inoltrare la domanda di iscrizione al registro unico nazionale degli enti del terzo settore, tramite l’apposito portale web attivato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • una volta iscritta al registro avrete terminato la procedura per aprire una associazione di promozione sociale.

Secondo il codice del terzo settore, le associazioni di promozione sociale sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, da un numero non inferiore a sette persone fisiche, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Le associazioni di promozione sociale si inquadrano quindi come un sottoinsieme degli enti del terzo settore, e si caratterizzano per alcune regole o vincoli peculiari e per alcune agevolazioni fiscali ulteriori rispetto a quelle stabilite per gli E.T.S. (ricordiamo però che per la costituzione di quest’ultimi sono sufficienti tre persone e non sette).

Riguardo allo svolgimento di attività di interesse generale, si fa riferimento all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, che prevede un’ampia gamma di iniziative. Le associazioni di promozione sociale sembrano comunque orientate allo svolgimento di attività, rivolta a favore dei propri soci e di terzi soggetti, nell’ambito culturale, ludico-ricreativo, della tutela e della valorizzazione del territorio, promozione delle tradizioni locali ecc…..

L’attività dell’associazione di promozione sociale dovrà essere perseguita avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati. L’attività del volontariato non potrà essere retribuita in alcun modo e potranno essere rimborsate solo le spese sostenute per lo svolgimento dell’attività, entro limiti preventivamente stabiliti. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l’organizzazione di cui il volontario fa parte.

L’associazione di promozione sociale potrà comunque assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche individuandoli tra i propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Con il nuovo regime previsto dal Codice del Terzo Settore, assumere la qualifica di APS sarà particolarmente conveniente. Infatti, la regola generale prevista dalla nuova normativa considera non commerciali le sole attività rese a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non eccedono i costi di organizzazione della stessa attività. Diversamente, per le APS il Codice del Terzo Settore prevede una deroga, stabilendo che non si cosiderano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi statutari per cui gli associati versano un corrispettivo specifico, che quindi può anche eccedere i costi organizzativi dell’attività.

Inoltre, il Codice del Terzo Settore prevede che per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Enti di Promozione Sociale a carattere nazionale), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
  • per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

Precisiamo comunque che la possibilità di somministrare alimenti e bevande ai soci è subordinata allo svolgimento di un iter burocratico amministrativo e al rispetto di determinati requisiti. Per ulteriori approfondimenti in merito chiama gli uffici FICSS siamo a tua disposizione.

Da rilevale che la nuova normativa stabilisce che le sedi e i locali utilizzati dagli enti del terzo settore (APS e circoli compresi), in cui si svolge l’attività istituzionale, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, purché non di tipo produttivo.

Secondo l’articolo 21 del Codice del Terzo Settore, l’atto costitutivo e lo statuto di tutti gli ETS devono indicare la denominazione dell’ente; l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale; la sede legale; il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell’ente, se prevista; le norme relative al funzionamento dell’ente. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

NOTA IMPORTANTE: Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla domanda d’iscrizione al registro degli Enti del Terzo Settore, che sarà vagliata dagli uffici regionali competenti. L’atto costitutivo e lo statuto dovranno prevedere i requisiti prescritti dal D. Lgs. 117/2017 e le attività dovranno essere coerenti con quanto permesso da questa normativa. Inoltre dovrà essere posta attenzione alle linee guida e alle raccomandazioni predisposte dalle varie regioni. In tal senso si consiglia l’assistenza di un consulente, per non rischiare che la domanda venga rigettata, con la conseguente necessità di modificare lo statuto già registrato all’Agenzia delle Entrate.

FACSIMILE_AttoCostitutivo_Statuto_APS

Un’Organizzazione di Volontariato (OdV) e può essere costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, presso un notaio che conferisce certezza legale all’atto, o con scrittura privata registrata, cioè registrando atto costitutivo e statuto all’Ufficio del Registro presso l’Agenzia delle Entrate. La registrazione si ottiene alla consegna del modello di richiesta di registrazione presso gli sportelli dell’Agenzia, unitamente a doppia copia di Atto Costitutivo, Statuto e ricevuta dell’avvenuto pagamento tramite F23 bancario dei tributi dovuti per la registrazione.
Le spese per la registrazione sono composte da imposta di registro e imposte di bollo.

Una OdV costituita con scrittura privata registrata è regolarmente costituita e può operare senza ulteriori adempimenti, l’atto pubblico è obbligatorio per la costituzione solo qualora l’associazione intendesse richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

L’iscrizione nei Registri pubblici invece non è obbligatoria ed è strumentale a accedere a agevolazioni fiscali (agevolazioni su donazioni, 5X1000, etc.) o a ricevere contributi qualora fosse una condizione richiesta.

Per costituire una OdV sono necessari i seguenti documenti:

  • Atto Costitutivo
  • Statuto
  • Certificato di attribuzione del Codice Fiscale

Il Codice Fiscale si richiede presso l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (facendo riferimento alla sede legale dell’associazione per l’individuazione) con il modulo AA5/6: Richiesta di attribuzione del Codice Fiscale.

La richiesta deve essere inoltrata dal rappresentante legale dell’associazione o da un suo delegato, provvisto quindi di delega e fotocopia della Carta d’identità del presidente. Il Codice Fiscale viene rilasciato contestualmente.

IMPORTANTE: tra gli adempimenti formali dell’associazione, durante la vita associativa, vi è quello di aggiornare l’Agenzia delle Entrate (sempre con il medesimo modulo) di ogni variazione che si opera relativa alla richiesta di Codice Fiscale ad esempio: cambiamento del nome, della sede, del presidente, ecc. Queste modifiche vanno comunicate entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate: non verrà modificato il Codice Fiscale attribuito, ma verranno aggiornati i dati relativi.

Per quanto riguarda le ODV e le differenti attività è necessario chiedere lo statuto alla segreteria

Per costituire ed aprire una associazione di volontariato (o organizzazione di volontariato – ODV) è necessario:

  • determinare lo scopo dell’associazione di volontariato e la sua attività specifica secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). E’ necessario prevedere almeno sette soci fondatori;
  • preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto, necessari per creare un’associazione di volontariato, inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dal D. Lgs. 117/2017;
  • recarsi all’Agenzia delle Entrate per la registrazione dell’associazione di volontariato (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dalla legge). E’ necessario richiedere l’attribuzione del Codice Fiscale e successivamente presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia per la registrazione (la procedura è quella di “registrazione atti privati” e non è necessario l’intervento di un notaio).
  • inoltrare la domanda di iscrizione al registro unico nazionale degli enti del terzo settore, tramite l’apposito portale web attivato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • dopo aver ottenuto l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, avrete terminato la procedura per costituire un’organizzazione di volontariato, che potrà iniziare la sua attività.

Secondo il Codice del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, da un numero non inferiore a sette persone fisiche, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Le organizzazioni di volontariato si inquadrano quindi come un sottoinsieme degli enti del terzo settore, e si caratterizzano per alcune regole o vincoli peculiari e per alcune agevolazioni fiscali ulteriori rispetto a quelle stabilite per gli E.T.S. (ricordiamo però che per la costituzione di quest’ultimi sono sufficienti tre persone e non sette).

Riguardo allo svolgimento di attività di interesse generale, si fa riferimento all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, che prevede un’ampia gamma di iniziative. Le organizzazioni di volontariato sembrano comunque orientate allo svolgimento di attività rivolta a favore di terzi soggetti, per fini di solidarietà e assistenza, e quindi beneficenza, interventi e servizi sociali, prestazioni socio sanitarie, tutela dei diritti civili ecc…….Potremmo quindi affermare che questa tipologia prende il posto delle associazioni che avevano la qualifica di ONLUS, categoria che dopo la riforma si è estinta.

L’attività dell’organizzazione di volontariato dovrà essere gestita avvalendosi prevalentemente del sostegno di volontari associati, che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. L’ODV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. Inoltre, è espressamente previsto che ai componenti degli organi sociali (presidente\consiglieri), non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

Nel caso delle ODV, l’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo e possono essere rimborsate solo le spese sostenute per lo svolgimento dell’attività, entro limiti preventivamente stabiliti. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l’organizzazione di cui il volontario fa parte.

Secondo l’articolo 21 del Codice del Terzo Settore, l’atto costitutivo e lo statuto di tutti gli ETS devono indicare la denominazione dell’ente; l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale; la sede legale; il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell’ente, se prevista; le norme relative al funzionamento dell’ente. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

NOTA IMPORTANTE: Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla domanda d’iscrizione al registro degli Enti del Terzo Settore, che sarà vagliata dagli uffici regionali competenti. L’atto costitutivo e lo statuto dovranno prevedere i requisiti prescritti dal D. Lgs. 117/2017 e le attività dovranno essere coerenti con quanto permesso da questa normativa. Inoltre, dovrà essere posta attenzione alle linee guida e alle raccomandazioni predisposte dalle varie regioni. In tal senso si consiglia l’assistenza di un consulente, per non rischiare che la domanda venga rigettata, con la conseguente necessità di modificare lo statuto già registrato all’Agenzia delle Entrate.

COME ADERIRE A FICSS-ASI

    • Copia del primo foglio dell’informativa della privacy firmato in originale dal Legale Rappresentante dell’associazione SCARICA L’INFORMATIVA PRIVACY
    • Dichiarazione dell’aderente (presa visione del codice deontologico) firmato in originale SCARICA CODICE DEONTOLOGICO
    • Copia dell’atto costitutivo e statuto (registrato presso l’Agenzia delle entrate)
    • Copia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell’associazione
    • Copia del documento di identità del Legale RappresentanteInviare domanda di adesione (SCARICA LA DOMANDA EDITABILE)
    • Copia ricevuta di versamento
  • 5. Libri obbligatori per le associazioni/circoli:

    2 libri dei verbali: sia per le riunioni del consiglio direttivo che per l’Assemblea dei Soci è necessaria la tenuta di un libro verbali dove annotare le deliberazioni e dal quale poter evincere le responsabilità delle decisioni assunte.
    1 libro soci: registrazione dei soci
    1 libro dei volontari preventivamente vidimato
    1 prima nota cassa: può essere composta da fogli Excel e deve avere indicazioni di entrate, uscite cassa e banca.

    Organi dell’associazione/circolo:
    L’Assemblea dei soci è l’organo deliberante formata da tutti i soci dell’associazione/circolo, ad essa compete la nomina del Consiglio Direttivo, l’approvazione del bilancio e delle linee generali del programma delle attività, le modifiche di statuto e lo scioglimento dell’associazione stessa.
    Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo, viene eletto dall’Assemblea dei soci, la sua durata in carica è prevista dallo statuto e non può essere composto da meno di 3 membri. Ad esso competono l’amministrazione del fondo comune e del patrimonio dell’associazione e la gestione di tutte le attività necessarie al perseguimento dello scopo sociale.
    Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, cioè colui che rappresenta l’associazione presso terzi e di conseguenza a norma dell’art. 36 del Codice Civile ha la rappresentanza processuale.
    I Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri sono organi di controllo non necessari che possono essere nominati soprattutto quando la complessità delle attività dell’associazione/circolo richiede un ulteriore organo di garanzie e controllo.

    Rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessità