2019-10-18T09:47:54+00:00

Agility

L’Agility Dog è una delle prime discipline sportive comparse sul territorio europeo, e indubbiamente una delle più conosciute dal grande pubblico, anche non addetto al settore cinofilo, per la spettacolarità delle sue manifestazioni. A partire dagli anni ’90, quando compare sul territorio italiano, ha avuto una rapida diffusione, trovando appassionati sempre più numerosi ma anche sempre più competitivi… l’Agility ormai è diventata una dimensione sportiva estremamente esigente sul piano delle performance, tanto da risultare quasi elitaria e difficilmente godibile per i binomi che non hanno caratteristiche fisiche o attitudinali da atleti provetti.

L’Agility FICSS, quindi, rivede e stravolge alcune caratteristiche della disciplina da cui prende ispirazione, per creare uno sport tutto nuovo, che mantiene il dinamismo e la spettacolarità che hanno reso l’Agility uno degli sport cinofili più famosi al mondo, ma facendo emergere aspetti tecnici che possono favorire anche i binomi meno veloci. Limitando l’importanza della velocità nella definizione della classifica, l’Agility FICSS risulta più equa, ma anche più inclusiva, attraverso la creazione di categorie dedicate ai cani di grossa taglia (EXTRA-LARGE) o di età avanzata (OVER).

Gli ostacoli sono quelli che tutti conosciamo: salti, tubi, passerella, palizzata, e per le classi superiori slalom e bascula, ma tutti rivisti rispetto alle altezze, così da impattare meno sulla fisicità dei cani, in particolare di quelli con strutture fisiche più massicce. Il percorso varia ogni volta, e al conduttore sta la bravura di scegliere la strategia giusta per affrontare il percorso, in base alle caratteristiche del proprio cane, e di saper poi diventare con lui un binomio nel guidarlo al meglio.

Collaborazione e intesa all’interno di un’attività dinamica ed elettrizzante, in cui tutti possono trovare soddisfazione e divertimento: questo è ciò che vogliamo dalla nostra Agility FICSS!

 

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Regole generali della disciplina sportiva

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FAQ Agility

  • Da quando entrano in vigore i crediti formativi?

    I crediti formativi entrano in vigore dal 01/01/2022 ma, come indicato nel documento abbiamo 2 anni per entrare a regime.

  • E’ obbligatorio il certificato medico per i tesserato che scelgono attività sportive che non comportano impegno fisico?

    Per questi soggetti non sussiste l’obbligo di certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva. Vi rientrano quelle attività che sono caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare: Tiro a segno, a volo, con l’arco, dinamico sportivo, biliardo sportivo, bocce (eccezione volo di tiro veloce), bowling, bridge, dama, giochi tradizionali, golf, pesca sportiva di superficie (eccezione per il long cutting e pesca d’altura), scacchio e curling, aeromodellismo, imbarcazioni radiocomandate, attività sportiva cinotecnica.

  • E’ obbligatorio il certificato medico per i tesserati che non svolgono attività sportiva?

    Non sono sottoposti ad alcuna certificazione sanitaria le persone che siano state dichiarate “non praticanti” dalle FSN, DSA, EPS, anche per il tramite della società o associazione sportiva di affiliazione. Tale specifica qualità dovrà essere espressa all’atto del tesseramento con inserimento in un’apposita categoria all’uopo istituita dal soggetto tesserante

  • L’assicurazione di responsabilità civile è obbligatoria per le associazioni?

    Di responsabilità civile, oltre che in senso lato – come responsabilità derivante dalla violazione di un obbligo di diritto privato e che rientra, quindi, nella sfera dei rapporti fra privati – si parla anche, e soprattutto, per indicare la responsabilità derivante da fatto illecito della quale il Codice civile tratta negli art. 2043-2059. Si parla di responsabile civile per indicare il soggetto che è tenuto al risarcimento del danno cagionato da un altro soggetto. Normalmente la responsabilità civile richiede il dolo o la colpa, a meno che non si versi nelle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva. Per quanto attiene alla violazione dell’obbligo, la responsabilità è contrattuale o extracontrattuale a seconda che la violazione riguardi un precedente vincolo giuridico (quale che sia la fonte da cui questo deriva) o il generico precetto del neminem laedere (art. 2043 c.c.). Di responsabilità civile, in senso proprio, si parla con riferimento alla responsabilità extracontrattuale. FICSS-ASI hanno previsto (inclusa nella quota di affiliazione) anche questa tipologia assicurativa.

    Anche e soprattutto gli Enti di Terzo settore, che si avvalgono di volontari, sia occasionali che non, hanno l’obbligo di “assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi” (articolo 18, comma 1, D.lgs 117/17).

  • ASD è tenuta a pagare l’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni?

    L’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni non è dovuta da circoli e da associazioni sportive dilettantistiche per targhe e simili apposte per l’indicazione della sede sociale (art.17, C.1 lett h del d.Lgs.15/1 1/1993 n.507), né per volantini etc, distribuiti a propria cura; (art.17,C.1 lett h del d.Lgs.15/11/1993 n.507).
    E’ dovuta nella misura del 50% se è presente pubblicità (ris. del Ministero delle finanze n.3/3360 del 12/08/1997) per manifesti etc, anche se l’affissione avviene a cura del circolo o dell’associazione sportiva (art. 16,C.1- letta) del D.Lgs.507/97). Il tema dell’assolvimento dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni per quelle società sportive dilettantistiche che regolarmente espongono spazi pubblicitari nelle strutture sportive che usufruiscono, per le manifestazioni sportive dilettantistiche, ha sempre creato “attriti” con i Comuni che ne richiedevano spesso il pagamento. Il Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze su tale problema con la nota n. 1576/DPF del 3 aprile 2007 ha cercato di chiarire definitivamente le esenzioni dal pagamento del tributo locale in commento. L’articolo 1, comma 128 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria 2006) in materia di imposta di pubblicità nei piccoli stadi ha previsto che le disposizioni contenute nel comma 11-bis dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, devono essere interpretate nel senso che la pubblicità in qualunque modo utilizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche, rivolta all’interno degli impianti con capienza inferiore ai tremila posti e dalle stesse associazioni usufruite, è esente dal pagamento dell’imposta sulla pubblicità.

  • ASD è ESENTE dell’imposta di bollo?

    La legge di bilancio 2019 (L.30/12/2018 n.145) ha modificato l’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642. La legge ha esteso anche alle ASD e SSD riconosciute dal CONI l’esenzione dall’imposta di bollo precedentemente limitata alle Federazioni: dal 1/1/2019 gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie, anche conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dai sodalizi sportivi riconosciuti non saranno soggetti all’imposta di bollo (a titolo esemplificativo: sono esclusi dal bollo il contratto di locazione intestato alla asd e ssd, l’estratto conto del conto corrente bancario, il verbale assembleare di modifica statutaria).

  • Al momento della chiusura di una ASD si può ripartire ai soci più attivi l’avanzo e i beni?

    La ripartizioni di utili in una ASD è assolutamente vietata dalla normativa e pertanto anche dallo Statuto della stessa associazione.

  • A COSA SERVE IL “BILANCIO PREVENTIVO”?

    Nelle ASD come in tutte le altre forme associative, il Bilancio Preventivo serve a dare risalto alla democraticità visto che la tracciabiltà delle spese è rimandata ai membri del C.d.A. da parte degli associati.

  • Una ASD che assuma anche la qualifica di APS iscrivendosi al RUNTS, perde lo speciale regi­me fiscale della de commercializzazione dei corrispettivi specifici di cui all’art. 148, comma 3, TUIR? In tal caso, quale regime sostitutivo le si applica?

    Alle ASD iscritte nel RUNTS non si applica il regime di decommercializzazione di cui all’art. 148, comma 3, TUIR, bensì il regime di decommercializzazione di cui all’art. 85, commi 1 e 2, del Codice del Terzo settore, che è esteso alle prestazioni rese da una ASD ai familiari conviventi dei soci, ma non comprende quelle rese ai tesserati delle organizzazioni nazionali. La tabella sotto pone a raffron­to i due regimi e ne consente la comparazione.

  • Cosa è il RAS? Quali sono le informazioni utili da sapere?

    Sul sito del Ministero di Sport e Salute: Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

  • Quanto dura il corso di formazione per tecnico Agility Ficss?

    Il corso “Tecnico Agility FICSS 1° Livello” prevede 22 ore di formazione con i Docenti e i Responsabili di disciplina FICSS e permetterà di preparare binomi per le Classi Debuttanti e Classe 1. La formazione sarà svolta esclusivamente in presenza. Il corso “Tecnico Agility FICSS 2° Livello” prevede 22 ore di formazione con i Docenti e i Responsabili di disciplina FICSS e permetterà di preparare binomi per le Classi 2, 3 e Masterclass. La formazione sarà svolta esclusivamente in presenza.

  • Quali requisiti devo avere per poter iscrivermi al corso di formazione per tecnico Agility Ficss?

    I partecipanti devono essere educatori cinofili FICSS in regola con i rinnovi o in formazione. Nel caso non fossi un educatore cinofilo FICSS, ma in possesso di Diploma riconosciuto da un ente di promozione sportiva, ti consigliamo di contattare la segreteria FICSS e informarti sulle modalità di equiparazione del titolo.

  • Come ottengo la Qualifica Tecnica? Come avviene la valutazione?

    Per diventare Tecnico Agility FICSS 1°Livello è necessario aver seguito il relativo corso e sostenere un esame pratico che consiste nello svolgere 2 lezioni con 2 diversi binomi (uno alla primissima esperienza e uno con qualche base pregressa); l’aspirante tecnico sarà valutato nella sua capacità di presentare la disciplina al binomio, di insegnare al binomio l’approccio agli ostacoli, di impostare alcuni esercizi di base e di strutturare un piccolo percorso di Agility Classe1. L’esame sarà organizzato su date prestabilite presentate sul sito FICSS, o al termine di una giornata di gara (dove indicato).

    Per diventare Tecnico Agility FICSS 2°Livello è necessario aver conseguito la qualifica di Tecnico Agility FICSS 1°Livello, aver seguito il corso Tecnico Agility FICSS 2°Livello e sostenere un esame pratico che consiste nello svolgere 2 lezioni con 2 diversi binomi con preparazione differente (uno dei due binomi può essere il proprio cane); l’aspirante tecnico sarà valutato nella sua capacità di impostare alcuni esercizi avanzati, dare indicazioni tecniche per migliorare la conduzione o l’esecuzione, e di creare un percorso di Agility Classe3. L’esame sarà organizzato su date prestabilite presentate sul sito FICSS, o al termine di una giornata di gara (dove indicato).

     

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