2019-10-18T09:47:54+00:00

Terzo Settore e info fiscali

Tutto quello che devi sapere per la gestione della tua attività sportiva o della tua attività di un associazione del terzo settore con un unico riferimento. Informazioni utili per supportarti nella tua attività.

Il Terzo Settore racchiude un campo molto vasto di attività umane non condizionate dalla logica del profitto, e accompagna le istituzioni nella promozione sociale, culturale e ambientale, valorizzando il lavoro prezioso del volontariato, da sempre tra le principali risorse dell’Italia.

A questo scopo, FICSS si propone di aggregare competenze ed esperienze diffuse in tutto il territorio nazionale per sviluppare la nostra rete associativa, promuovere la sua conformità alla riforma in atto, comunicare una visione unitaria capace di rappresentare le reali esigenze di promozione sociale dell’italianità. Chiedi info: segreteria@ficss.it

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Regole generali della disciplina sportiva

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Associazioni aderenti Terzo Settore e info fiscali

FAQ Terzo Settore e info fiscali

  • Le ASD che diverranno ETS potranno erogare compensi sportivi?

    Con l’emanazione del codice del terzo settore il legislatore ha inteso lasciare fuori dalla normativa, tutta la disciplina riguardante il mondo sportivo dilettante.

    Sport dilettantisco e terzo settore

    Purtuttavia ha inserito tra le attività di interesse generale (art. 5 lettera t) “l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”. L’intento del legislatore è, dunque, quello di coinvolgere gli enti sportivi dilettantistici nel terzo settore pur dando loro la facoltà di continuare ad esercitare la normativa ad oggi vigente.

    DILEMMA: TERZO SETTORE SI O TERZO SETTORE NO

    Sicuramente la scelta, in un senso o nell’altro, deve essere attentamente valutata perché le due normative hanno implicazioni fiscali e giuslavoristiche diverse e non è detto che la scelta di un’associazione sia applicabile tout court ad un’altra.

    Dal punto di vista fiscale le differenze sono sicuramente sostanziali, basti pensare che alle Associazioni sportive che dovessero transitare all’interno del Terzo Settore non è più applicabile la legge 398/91 e forti sono anche le limitazioni con riguardo alle norme fiscali ex art.148 Tuir.

    Il legislatore del Terzo Settore ha, comunque, tenuto conto dell’importanza di tutto il movimento e del valore sociale degli Enti che ne faranno parte  e per tale motivo ha voluto introdurre un regime fiscale agevolato che nei fatti non si discosta molto da quello previsto dall’art.148 del TUIR. L’art.80 del codice prevede, infatti, un regime fiscale forfettario con aliquote differenti in funzione dei ricavi prodotti e della tipologia di attività esercita.

    Si ricorda, per completezza di informazione, che il regime in questione, così come la maggior parte delle novità fiscali previste dalla riforma, non è ad oggi operativo ma lo sarà solo a seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea e dopo che il Registro unico nazionale (RUNTS) sarà reso operativo.

    Ci chiediamo a questo punto cosa accade per i compensi sportivi? Un’Asd che dovesse optare per il transito nella nuova normativa di cui al D. Lgs. 117/2017 può avvalersi  dei collaboratori sportivi?

    Compensi sportivi: un aspetto determinante per la scelta

     E’ ormai assodato che, seppur in mancanza di una disciplina omogenea che definisca con certezza cosa si intende per lavoratore nel settore dilettantistico, le ultime sentenze di legittimità e di merito riconoscono la possibilità di erogare compensi sportivi agevolati ex articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir anche a coloro i quali svolgono prestazione nell’ambito delle attività sportive dilettantistiche. Inoltre, già in precedenza, l’orientamento del nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro spingeva nella medesima direzione. La circolare 1/2016 affermava infatti “… la volontà del legislatore … è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro …”.

    Ma, allora, come si devono comportare le Asd che volessero iscriversi nel nuovo Registro Unico del Terzo settore? Possono avvalersi delle prestazione sportive dilettantistiche di cui all’art 67 del TUIR di lavoro dipendente? Quali agevolazioni possono sfruttare?

    Sul tema dell’apertura del terzo settore all’art. 67 del TUIR l’attuale dottrina è divisa, tuttavia nel proseguo dimostreremo come terzo settore e compensi sportivi possono essere discipline tra loro compatibili.

    Con riguardo per le Associazioni sportive che ambissero a transitare nel terzo settore ed iscriversi al registro unico del Terzo settore e che volessero avvalersi di personale la norma di riferimento è l’art.16 del decreto legislativo 117.

    Nel dettaglio  l’articolo in commento consentirebbe alle associazioni del terzo settore di utilizzare personale purché il relativo trattamento economico e normativo non risulti inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ossia quelli stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

    E’ chiaro come la norma vuole contrastare pratiche o condotte di concorrenza sleale ed, in ogni caso, in ciascun ETS, la differenza di trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore dovranno peraltro dare conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella c.d. relazione di missione a norma dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 117/2017.

    Visto che la nuova norma cita espressamente i contratti collettivi, a quale contratto fare di riferimento?

    Ebbene, a luglio 2019 è stato sottoscritto tra Confalavoro Pmi, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni – ASI e Libertas – e la Federazione Italiana dello sport come organizzazioni datoriali e la Fesica-Confsal quale parte sindacale un contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive. Questo contratto è particolarmente rivolto al mondo dilettantistico e definisce all’art. 44 le mansioni di collaboratori sportivi facendo esplicito riferimento alle collaborazioni ex art. 67 del TUIR, di fatto riconoscendo all’interno di un contratto collettivo nazionale i compensi esenti sia ai fini fiscali che previdenziali.

    Pertanto, le Asd che volessero applicare la normativa di cui al D.Lgs 117/2017 adeguandosi alle disposizioni di cui all’art. 16 e applicando il suddetto CCNL potrebbero essere legittimate ad erogare compensi esenti ex art. 67 del TUIR.

    |di Mario Rapisarda, Consulente del Lavoro|

     
  • MODO CORRETTO DI UTILIZZO DEL LOGO CONI ASSOCIATO AL LOGO ASI (FICSS Settore cinofilia)?

    Come previsto nella circolare n. 22 del 4.7.02, le FSN (Federazioni Sportive Nazionali: Federcalcio , Federnuoto ecc.), le DSA (Discipline Associate), gli EPS (Enti di Promozione Sportiva, quali ASI) che avevano nel proprio logo i cinque cerchi e la stella, li hanno dovuti togliere.
    Il logo CONI (stilizzato, con scritta CONI a righe) può essere utilizzato, previa autorizzazione, dalle FSN, DSA, EPS (ASI), per attività istituzionali – d'ufficio, amministrative, tecniche ed agonistiche – purché il logo stesso non sia connesso ad attività commerciali, né concesso in uso a sponsor o ad iniziative private a scopo di lucro.
    Il logo CONI (stilizzato a righe), previa autorizzazione, può essere utilizzato solo ed esclusivamente, nel rispetto della normativa vigente, dalle FSN, DSA, EPS (ASI-FICSS Settore Cinofilia) riconosciuti dal CONI;
    Il logo della FSN, DSA, EPS (FICSS-ASI settore cinofilia) di appartenenza, previa autorizzazione, può essere utilizzato solo ed esclusivamente dalle Società ed Associazioni sportive riconosciute dalle rispettive FSN, DSA, EPS (ASI- FICSS settore cinofilia).
    Nell'area documenti della sezione riservata trovate il manuale di utilizzo.

  • LA MIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA È ESENTATA DALLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA?

    Sono esentati dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche. Esenzione dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa su alcuni atti amministrativi, in ossequio alla Legge 289 (detta “Legge Finanziaria 2003"), art. 90 comma 7, del 17 dicembre 2002. (es. telefonia mobile, concessioni, autorizzazioni, istanze, permessi.
    Con tale norma si estende agli atti ed ai provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche, l'esenzione dalle tasse di concessione governativa prevista dall'art 13-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 641.

  • LE QUOTE ASSOCIATIVE VERSATE DAGLI ISCRITTI TESSERATI SONO FISCALMENTE RILEVANTI?

    E' prevista l'ESENZIONE FISCALE (DE-FISCALIZZAZIONE) per ATTIVITA’ SPORTIVE ED ISTITUZIONALI SVOLTE A FAVORE DEI TESSERATI (ART. 148 DEL TUIR COMMA 3 E CIRC. MIN. FINANZE 124/E/98)

    Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale (ASI), dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (ASI), nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

  • POSSO AVERE UN BAR INTERNO ALL'ASSOCIAZIONE RISERVATO AI SOCI?

    È prevista l'ESENZIONE FISCALE per gli introiti del BAR SOCIALE (ART. 148 DEL TUIR COMMA 5 E CIRC. MIN. FINANZE 124/E/98).
    Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, (ovvero nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno); le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno (ASI), non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè le predette attività' siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. Condizione di applicabilità delle agevolazioni inerenti la c.d. defiscalizzazione dei corrispettivi specifici istituzionali e dei ricavi istituzionali del bar interno: si rammenta che le predette agevolazioni sopra descritte spettano solo a condizione che l’asd/ssd inserisca nello statuto registrato le clausole indicate non solo dall’art. 90 l. 289/02 ma previste anche dall’art. 148 comma VIII TUIR e che vi si conformi concretamente ed effettivamente

  • CI SONO AGEVOLAZIONI INERENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU EX ICI)?

    Esenzione dall’IMU per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali è prevista dall’art. 91-bis del Decreto-Legge n° 1 del 2012.

    Dopo l’introduzione dell’IMU, questa agevolazione è stata confermata dall’art. 91-bis del Decreto-Legge n° 1 del 2012 (il Decreto sulle liberalizzazioni, convertito in Legge n° 27 del 2012. L’art. 91-bis è stato poi modificato dal comma 6° dell’art. 9 del Decreto-Legge n° 174 del 2012 convertito in Legge n° 213 del 2012) che ha previsto pure che, nel caso di utilizzazione mista dell’immobile (vale a dire per attività commerciali e non commerciali), l’esenzione citata “si applica solo alla frazione (cioè alla parte) di unità immobiliare in cui si svolge l’attività di natura non commerciale”. Se questa parte dell’immobile non è identificabile attraverso l’individuazione di un immobile autonomo (per esempio, un appartamento) o di una porzione di immobile (per esempio, una stanza) adibiti esclusivamente all’attività non commerciale, in quanto dotati di una permanente autonomia funzionale e reddituale (cioè di un reddito del fabbricato o di un reddito dominicale del terreno autonomi, distinti da ottenere per mezzo di una revisione della qualificazione e della rendita catastale di questo immobile), l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzo non commerciale dell’immobile quale risulta da una apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’ente non commerciale.
    Identifichiamo le attività non commerciali previste nel decreto. Tra le altre vi sono:
    5) attività culturali: sono quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte;
    6) attività ricreative: sono quelle dirette all’animazione del tempo libero;
    7) attività sportive: sono quelle rientranti nelle discipline sportive riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali od agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’art. 90 della Legge n° 289 del 2002. La norma sembra quindi escludere le società sportive dilettantistiche.

  • SONO PREVISTE RIDUZIONI INERENTI LA TASSA SUI RIFIUTI?

    Esclusivamente per i locali e le aree dove vengono svolte le attività proprie dell’Ente, prive di carattere commerciale (attenzione: DA VERIFICARE NEL COMUNE DI APPARTENENZA)
    Si fa riferimento alla Risoluzione Ministeriale 24 gennaio 1994, protocollo 5/3398 secondo la quale “Per quanto riguarda i locali adibiti a palestra si ritiene di confermare, secondo quanto già espresso nella circolare n° 7 del 3 maggio 1983, l’intassabilità di quella parte destinata esclusivamente allo svolgimento dell’attività sportiva e la cui utilizzazione è riservata ai soli praticanti, in quanto su di essa non può esservi produzione di rifiuti” e alla Risoluzione ministeriale 14 marzo 1987 Protocollo 8/1868 (“… la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, a prescindere dalla circostanza che detti impianti siano ubicati nei locali o su aree scoperte, non va assoggettata a tributo…”), l’Associazione (vale anche per una Società Sportiva Dilettantistica) può chiedere all'Ufficio Tributi di usufruire dell’agevolazione sopra indicata indicando quanti mq sono destinati esclusivamente allo svolgimento dell’attività sportiva e quindi non idonei a produrre rifiuti.
    Inviare una lettera con intestazione dell'associazione (a mezzo raccomandata A/R all'ufficio tributi comunale), contenente quanto indicato nell'articolo, ovviamente indicando metratura totale e metratura utilizzata per l'attività sportiva dilettantistica.

  • POSSO DETRARRE DALLE TASSE LE SPESE SPORTIVE DEI FIGLI MINORI?

    E' prevista la DETRAIBILITA’DAL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DELLE ISCRIZIONI E ABBONAMENTI PER I FIGLI MINORI (5 – 18 ANNI) ALLE A.S.D. FINO A € 210,00 ANNUE (COMMA 319 LEGGE 27/12/2006 N. 296). Già a partire dalla Legge Finanziaria 2007 veniva emanato il decreto che regola l’emissione delle ricevute finalizzata alla detrazione del 19% delle spese (massimale € 210,00 all’anno) per l’iscrizione e l’abbonamento alle attività sportive destinate ai minori di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Le ASD affiliate al ASI ed in regola con le normative vigenti, possono emettere tali ricevute, ed i genitori dei ragazzi che praticano l’attività sportiva presso di esse potranno “scaricare” tali somme dalla prossima dichiarazione dei redditi (730 o Redditi PF).

  • LA MIA ASD HA UNA PRIORITà NELL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI?

    E' una PRIORITA’ prevista ex legge 289/2002, ART. 90 COMMI 25 E 26, NELL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI E DELLE PALESTRE, AREE DI GIOCO ED IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI . Comma 25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento. Comma 26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

  • LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE POSSONO PARTECIPARE AL RIPARTO DEL 5 PER MILLE?

    n particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
    Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
    •avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
    •avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
    •avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
    A partire dal 21 marzo 2014, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti presentano la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando modello – pdf e software specifici.
    La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

  • È PREVISTA UNA RIDUZIONE IMPOSTA DI CONSUMO GAS METANO?

    le strutture associative (circoli, associazioni, ONLUS ecc.) che non hanno scopo di lucro e svolgono la propria attività nel campo sportivo dilettantistico possono accedere alla riduzione dell’imposta di consumo sul gas metano (D.Lgs. 26/10/1995 n° 504) in impianti sportivi e loro pertinenze. Infatti, a seguito dell’emanazione di una circolare delle dogane del 2000 (cir. N° 64/D del 3 aprile 2000), è stato chiarito che l’applicazione della agevolazione prevista per il riscaldamento degli impianti industriali è anche applicabile non solo agli impianti sportivi, ma anche a tutte quelle strutture (docce, locali adibiti a spogliatoi, uffici amministrativi ecc.) annesse agli impianti stessi anche qualora questi ultimi, per la loro natura, non siano soggetti al riscaldamento (campi da tennis, da calcio ecc.).

  • CIRCOLI PRIVATI ED APS SONO ASSOGGETTATI AD UNA PARTICOLARE DESTINAZIONE D'USO?

    Legge 7 dicembre 2000, n. 383: “Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
    Art. 32. (Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)
    “La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.
    Nella sostanza quindi ciò significa una APS può insediarsi in un qualsiasi immobile con una qualsiasi destinazione d’uso ed una qualunque zona urbanistica del territorio comunale, senza che ciò costituisca mutamento di destinazione d’uso.
    Sotto il profilo edilizio quindi non occorre alcun titolo edilizio per la collocazione di una APS in un qualsiasi immobile ai fini del mutamento di destinazione (salvo per eventuali opere).
    Se l’insediamento avviene senza esecuzione di opere edilizie a ciò finalizzate, sarà comunque necessaria una SCIA gratuita per diverso utilizzo dell’unità immobiliare nell’ambito della stessa destinazione d’uso.

  • LA MIA ASSOCIAZIONE È ASSOGGETTATA AGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 (SICUREZZA LAVORO)

    La Legge 98/2013, pubblicata sulla G.U. del 20 Agosto 2013 (legge di conversione del D.L. 69/2013 c.d. “Decreto del Fare”), ha introdotto alcune modifiche al D. Lgs. 81/08 di estrema rilevanza per il mondo dell'associazionismo.
    Il Parlamento, in tema di sicurezza sul lavoro, ha evitato l'equiparazione tra volontari e i collaboratori delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e di Promozione Sociale ai lavoratori di aziende o altri settori produttivi. Grazie ad un emendamento al “decreto del fare” confermato al Senato, è risparmiato all’associazionismo sportivo questo ennesimo obbligo. Un presidente di una ASD che non ha a che fare con lavoratori dipendenti ma con volontari o con persone soggette a rimborso sportivo, non può essere chiamato a rispondere della normativa sulla sicurezza al pari di un imprenditore. Rimane comunque l’obbligo di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni per tutte quelle associazioni che hanno dipendenti.

  • ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI INERENTI IL CERTIFICATO PENALE

    Il Ministero della Giustizia ha fornito importanti e positivi chiarimenti sull’obbligo di acquisire il certificato penale in relazione all’impiego di operatori in contatto diretto e regolare con minori.
    Si precisa che l’obbligo è posto a carico del datore di lavoro – il quale dunque dovrà richiedere il certificato all’ufficio del casellario – ma solo per rapporti di lavoro in senso proprio.
    In base alle indicazioni ministeriali pertanto i volontari e coloro che operano al di fuori di un “rapporto di lavoro” – quindi anche i soggetti che percepiscono compensi di cui all’art. 67,c.1, lett. m) (i c.d. “sportivi dilettanti”), non sono soggetti all’obbligo.
    Il riferimento al contratto di lavoro e la conferma che l’obbligo vige anche per il settore non profit porta ad interpretare la norma nel senso che l’obbligo sussista invece per quanto riguarda i collaboratori inquadrati come co.co.co (ordinari) o co.co.pro. e come liberi professionisti in possesso di P.IVA in relazione ai quali, considerata la specificità della norma e le pesanti sanzioni, si consiglia pertanto di procedere con la richiesta del certificato.

  • POSSO PAGARE CON I CONTANTI?

    A far data dal 1° luglio 2018, su indicazione della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

    Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalita’ di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonche’ ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

    Suggerimento: prudenzialmente converrebbe pagare i COCOCO (sportivi) amministrativo gestionali con movimentazione bancaria. Per quanto concerne i compensi sportivi ordinari, parrebbero esclusita tale obbligo.

  • NUOVO ELENCO DISCIPLINE CONI. DEVO MODIFICARE LO STATUTO?

    con Delibera n.1566 del 20.12.2016 e successive integrazioni e modificazioni il CONI ha individuato le discipline sportive la cui pratica consente alle Associazioni e alle Società sportive l’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche detenuto dallo stesso CONI e da cui deriva il “riconoscimento ai fini sportivi”.
    La conseguenza della mancata inclusione di alcune attività tra le discipline “riconosciute” dal CONI è che le associazioni e società praticanti le predette attività “escluse” non potranno più definirsi associazioni o società “sportive“, non potranno più iscriversi al Registro nazionale del CONI delle società e associazioni sportive con conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali e previdenziali riservate ai soggetti iscritti al Registro, in particolare per quanto attiene alla disciplina dei rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica e amministrativo-gestionale. Infatti l’esclusione da ogni forma di imposizione fiscale e contributiva fino al limite di euro 7.500 (ora 10.000) interessa solo le collaborazioni per l’esercizio diretto dello sport e le collaborazioni coordinate e continuative non professionali per attività di carattere amministrativo gestionale rese nei confronti di associazioni o società risultanti iscritte al Registro CONI (ai sensi dell’art. 67 del TUIR Testo Unico Imposte sui Redditi DPR 917/1986).
    ATTENZIONE! Questo, fino a prova contraria, non significa che le ASD non possano svolgere queste attività, godendo anche di agevolazioni fiscali quali la de-commercializzazione delle quote associative. Ma implica che non potranno qualificarsi come ASD se svolgono “solo” attività non ricomprese; e che non potranno godere di alcune agevolazioni riservate agli iscritti nel Registro CONI, quali la possibilità di pagare gli istruttori con compensi ex. art . 90.
    Situazione diversa riguarda invece le SRL SD. Queste infatti avranno, da quel che si evince, 3 alternative. 1-trasformarsi in ente associativo (es. in ASD). 2-uscire dall’ambito del non profit e commercializzarsi. 3-rinunciare allo svolgimento della attività non ammessa (se non è l’attività unica ed esclusiva).

  • È OBBLIGATORIO INVIARE IL MODELLO EAS?

    Sì, deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate ed elemento necessario per fruire delle agevolazioni fiscali

  • QUANDO SI PUÒ COMPILARE UN EAS CON MODALITà SEMPLIFICATA?

    Può essere redatto in forma abbreviata da una ASD o SSD quando quest'ultima è iscritta nel registro del Coni.

  • QUALI SONO I TERMINI PER POTER INVIARE IL MODELLO EAS?

    entro 60 giorni dalla data di costituzione della nuova associazione. Dopo essersi affiliato ad un EPS e aver ottenuto la registrazione al CONI.

  • È POSSIBILE RAVVEDERE IL MANCATO INVIO DEL MODELLO EAS?

    Si tramite la “remissione in Bonis" (presentazione tardiva e pagamento della sanzione pari a 258 euro) entro il termine della dichiarazione dei redditi del primo esercizio, dopo di che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 18/e al punto 7.7, non è più sanabile.

  • ENTRO QUANDO POSSO RAVVEDERE IL MANCATO INVIO DEL MODELLO EAS E QUALI SONO LE SANZIONI?

    Entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi, tramite pagamento di euro 258 con Mod. F24 codice tributo 8114

  • È OBBLIGATORIO OBBLIGO TESSERARE GLI ASSOCIATI DELLA PROPRIA ASD?

    Si è obbligatorio tesserare tutti, è obbligatorio il tesseramanto per quei soggetti che fanno attività sportiva o che svolgono mansioni gestionali-amministrative.

  • COS'È LA LEGGE 398/1991?

    Si tratta di una legge che definisce determinate agevolazioni fiscali per le ASD o SSD che svolgono anche attività commerciale.

  • QUALI SONO I REQUISITI PER POTER ACCEDERE AL REGIME FISCALE AGEVOLATO DELLA L. 398/1991?

    L'ASD o SSD che intende beneficiare del regime agevolato previsto dalla L. 398/1991 deve rispettare tutti requisiti oggettivi previsti ovvero avere uno Statuto “a norma", essere iscritta nel registro del Coni, aver presentato il modello EAS e non superare la soglia di 400.000 € di attività commerciali.

  • QUANTI ANNI DURA IL VINCOLO DI OPZIONE AL REGIME AGEVOLATO PREVISTO DALLA L. 398/1991?

    La scelta è vincolante per cinque esercizi.

  • COME PUÒ UNA ASD O SSD OPTARE PER IL REGIME FISCALE AGEVOLATO DELLA L. 398/1991?

    Tramite comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alla Siae competente al momento della richiesta della partita iva o entro la fine l'anno fiscale ma per successivo.

  • IN TEMA DI SPONSORIZZAZIONI OBBLIGHI FISCALI CHE SONO RICHIESTI?

    l'obbligo è procedere alla fatturazione delle somme riscossa dall'ente; il consiglio perà è la redazione di in contratto chiaro che individui gli obblighi delle parti e la conservazione di documentazione idonea alla dimostrazione dell'avvenuta sponsorizzazione.

  • QUAL È IL LIMITE DI SPESA PREVISTO DALLA LEGGE PER LE AZIENDE CHE FANNO SPONSORIZZAZIONI AD ASD E/O SSD?

    La legge prevede un tetto massimo di 200.000 € di “Spese di Pubblicità" per la società erogante.

  • QUAL È IL LIMITE DI DETASSAZIONE DEI COMPENSI SPORTIVI?

    Sono detassati i compensi fino a 10.000 € annui

  • QUALI SONO I RIMBORSI SPESA ANALITICI?

    I rimborsi analitici o a piè di lista sono conteggiati in base alla rendicontazione degli importi realmente spesi, accompagnati da relativa documentazione comprovante oltre che il conteggio delle spese per l'eventuale utilizzo dell'auto personale, moltiplicando i km percorsi per l'importo di rimborso chilometrico indicato nelle tabelle ACI

  • QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA UN RIMBORSO SPESE FORFETTARIO E UN RIMBORSO ANALITICO?

    Il rimborso analitico è un importo oggettivamente speso e comprovato mentre il secondo è conteggiato in maniera più elastica ed approsimativa.

  • IL RIMBORSO SPESE FORFETTARIO CONCORRE ALLA FORMAZIONE DELLA SOGLIA DEI 10.000 euro?

    Sì, il Legislatore ha ritenuto di trattare il rimborso spese forfettario allo stesso modo di un compenso sportivo di cui all'art 67 Lettera m) del TUIR. Questo tipo di rimborso concorre pertanto, con il compenso sportivo, alla formazione della base esente, il cui tetto massimo è di 10.000 €

  • È OBBLIGATORIO RICHIEDERE IL CERTIFICATO MEDICO A TUTTI I MIEI TESSERATI?

    E' la Circolare CONI del 10 giugno 2016 che chiarisce quali categorie di tesserati devono essere sottoposto a visita medica non agonistica. Salvo diversa previsione della Regione con ordinamento successivo.

  • IN QUALI CASI SI PUò FARE UNA AUTOCERTIFICAZIONE MEDICA?

    Mai, inquanto il “diritto alla salute" è un “diritto indisponibile".

  • QUALI POSSONO ESSERE I LIMITI DEI POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO?

    Lo statuto o la nomina del Consiglio di Amministrazione può prevedere dei limiti dei poteri, ad esempio le operazioni straordinarie rimandando la decisione agli associati.

  • UN COMPETENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PUò PERCEPIRE DEI COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DELLA SUA CARICA?

    Nelle ASD non è possibile percepire nessun compenso per l'assolvimento della mansione se non un ottenimento di rimborsi spese per spostamenti legati all'assolvimento dei propri compiti. Mentree nelle SSD, pur con dei limiti, questo è possibile.

  • IL PRESIDENTE DI UNA ASD PUÒ ESSERE UN ISTRUTTORE?

    Sì, il presidente di una ASD può essere anche istruttore.

  • QUALI SONO I LIBRI OBBLIGATORI DI UNA A.S.D.?

    Il libri obbligatori per una ASD sono: il verbale del consiglio direttivo, il verbale dei soci, il libro soci, il registro analitico degli incassi in contanti e il registro dei minimi per le ASD che optano per il regime fiscale agevolato della L. 398/1991

  • IN QUALI CONSEGUENZE INCORRE L'ASSOCIAZIONE SE NON CONVOCO ASSEMBLEE?

    Oltre che a problematiche civilistiche tra il C di A ed i soci, si può arrivare al disconoscimento della natura dell'ente in quanto carente di democraticità

  • GLI ISTRUTTORI DI UNA ASD HANNO L'OBBLIGO DEL TESSERAMENTO?

    Si, in quanto anch'essi svolgono attività sportiva.

  • POSSO ESSERE CONTEMPORANEAMENTE IL PRESIDENTE DI DUE ASSOCIAZIONI?

    Sì, purchè le due associazioni operini in settori sportivi diversi.

  • QUANTE RACCOLTE FONDI PUO' FARE UN'ASSOCIAZIONE IN UN ANNO?

    Al massimo due, per preservare la detassazione prevista dalla L. 398/1991

  • SONO IL SOCIO FONDATORE DI UNA ASSOCIAZIONE COME POSSO GESTIRE L'ANTICIPO SPESE CHE HO SOSTENUTO PER LA COSTITUZIONE?

    Il miglior mordo è darne traccia con i movimenti contabili, ad esempio attraverso un bonifico bancario con causale “anticipo socio".

  • QUAL È IL GIUSTO TRATTAMENTO AMMINISTRATIVO /FISCALE DELLE EROGAZIONI LIBERALI?

    L’art. 90, c.9,L.289/02 prevede sia per le persone fisiche che per i soggetti Ires il tetto massimo di € 1.500,00 su cui calcolare la detrazione del 19% per elargizioni liberali in denaro a favore di ASD e SSD. L'erogante deve versare la liberalità tramite mezzo tracciabile e l'ente beneficiario deve rilasciare un'apposita ricevuta da dove si evince, attraverso la denominazione o la ragione sociale, la natura “Sportiva Dilettante".

  • QUAL È LA PROCEDURA CORRETTA PER ACCETTARE NUOVI SOCI ALL'INTERNO DELLA MI ASSOCIAZIONE?

    Un nuovo socio deve presentare una domanda di associazione, che sarà sottoposta al consiglio direttivo, il quale ha la facoltà di accettare la domanda e verbalizzare tale decisione. Una volta avvenuta la formalizzazione della conferma, il candidato accettato dovrà pagare l'eventuale quota associativa per poi essere iscritto nel libro dei soci.

  • QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA QUOTA ASSOCIATIVA E CORRISPETTIVO SPECIFICO?

    La quota associativa è quell'importo previsto dallo statuto o demandato alla determinazione del C.d.A. che è uguale per tutti. Il corrispettivo specifico è la somma dei costi sostenuta dall'ente, ad esempio per la realizzazione di un corso, diviso il numero dei partecipanti.

  • L'APPROVAZIONE DEL "BILANCIO PREVENTIVO" È OBBLIGATORIO?

    No, ma si tratta di una procedura fortemente consigliata in quanto nelle ASD consente di dare risalto alla domocraticità visto che i membri del C.d.A. hanno il mandato di tracciare di spesa da parte delgi associati.

  • QUAL È LA MAGGIORANZA ASSEMBLEARE NECESSARIA PER SCIOGLIERE UNA ASSOCIAZIONE?

    Per sciogliere una ASD è necessario il consenso positivo di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto.

  • SULLO STATUTO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE C'È SCRITTO CHE È VIETATO IL RIPARTO DIRETTO E INDIRETTO DI UTILI, CHE COSA SI SIGNIFICA?

    Per riparto indiretto di utili si intende quando un sogggetto, in virtù della posizione di socio/associato e/o mebro del Consiglio Direttivo di una ASD o SSD, si attribuisce un beneficio economico aumentando ad esempio il compenso o ottenendo condizioni di favore in servizi dall'ente rispetto ad un altro soggetto terzo.

  • PUÒ LA SIAE EFFETTUARE CONTROLLI SULLA NOSTRA ASSOCIAZIONE?

    Nei confronti delle ASD e SSD la SIAE ha gli stessi poteri ispettivi della Agenzia delle Entrate

  • C'Ȩ L'OBBLIGO DI MANDARE TRIMESTRALMENTE ALLA SIAE LE FATTURE DI VENDITA?

    Non c'è l'obbligo di invio della fatture di vendita alla SIAE a meno che quest'ultima non effetui un controllo documentale.

  • ENTRO QUANTO TEMPO VA APPROVATO IL RENDICONTO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE?

    Generalmente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salva diversa indicazione prevista dallo Statuto.

  • IL BILANCIO PUO' CHIUDERE IN NEGATIVO?

    Certo, ovvio è che seguendo un criterio di cassa ed avendo l'obbligo di riportare il residuo anche dell'anno precedente, se il saldo finale è negativo significa che c'è un affidamento bancario sui conti dell'ente.

  • SE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE NON HA AVUTO INCASSI NE SPESE DEVE APPROVARE LO STESSO IL RENDICONTO?

    Sì, l'obbligo non viene meno.

  • CON QUALE MODALITA'  DEVE ESSERE REDATTO IL RENDICONTO ANNUALE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE SECONDO IL PRINCIPIO DI CASSA O DI COMPETENZA?

    Le ASD, per elaborare il proprio rendiconto, seguono il principio di cassa.

  • C'È UNO SCHEMA DA RISPETTARE PER FARE IL RENDICONTO?

    Non c'è nessun schema obbligatorio se non tenere separati i dati commerciali, da quelli istituzionali.

  • LE SPESE SOSTENUTE PER UN CORSO DI FORMAZIONE DA PARTE DI UN ISTRUTTORE SONO DA CONSIDERARE COME UN COSTO PER UNA ASD?

    Solo tramite mezzo bancario tracciato

  • QUAL È IL LIMITE PER L'UTILIZZO DEI CONTANTI PER CHE È IN REGIME 398/91?

    Inferiore ai 1.000,00 €

  • SE SUPERO IL LIMITE DI PAGAMENTO IN CONTANTI PREVISTO DALLA L . 398/91 DECADO DA QUESTO REGIME AGEVOLATIVO?

    Se effettuano pagamenti in contanti superiori al limite dei 1.000,00 € non decade il regime agevolativo, ma si è sottoposti ad una sanzione amministrativa.

  • POSSO COSTITUIRE UNA SSD LUCRATIVA?

    No, la nomativa di riferimento è stata abrogata.

  • Da quando entrano in vigore i crediti formativi?

    I crediti formativi entrano in vigore dal 01/01/2022 ma, come indicato nel documento abbiamo 2 anni per entrare a regime.

  • E’ obbligatorio il certificato medico per i tesserato che scelgono attività sportive che non comportano impegno fisico?

    Per questi soggetti non sussiste l’obbligo di certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva. Vi rientrano quelle attività che sono caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare: Tiro a segno, a volo, con l’arco, dinamico sportivo, biliardo sportivo, bocce (eccezione volo di tiro veloce), bowling, bridge, dama, giochi tradizionali, golf, pesca sportiva di superficie (eccezione per il long cutting e pesca d’altura), scacchio e curling, aeromodellismo, imbarcazioni radiocomandate, attività sportiva cinotecnica.

  • E’ obbligatorio il certificato medico per i tesserati che non svolgono attività sportiva?

    Non sono sottoposti ad alcuna certificazione sanitaria le persone che siano state dichiarate “non praticanti” dalle FSN, DSA, EPS, anche per il tramite della società o associazione sportiva di affiliazione. Tale specifica qualità dovrà essere espressa all’atto del tesseramento con inserimento in un’apposita categoria all’uopo istituita dal soggetto tesserante

  • L’assicurazione di responsabilità civile è obbligatoria per le associazioni?

    Di responsabilità civile, oltre che in senso lato – come responsabilità derivante dalla violazione di un obbligo di diritto privato e che rientra, quindi, nella sfera dei rapporti fra privati – si parla anche, e soprattutto, per indicare la responsabilità derivante da fatto illecito della quale il Codice civile tratta negli art. 2043-2059. Si parla di responsabile civile per indicare il soggetto che è tenuto al risarcimento del danno cagionato da un altro soggetto. Normalmente la responsabilità civile richiede il dolo o la colpa, a meno che non si versi nelle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva. Per quanto attiene alla violazione dell’obbligo, la responsabilità è contrattuale o extracontrattuale a seconda che la violazione riguardi un precedente vincolo giuridico (quale che sia la fonte da cui questo deriva) o il generico precetto del neminem laedere (art. 2043 c.c.). Di responsabilità civile, in senso proprio, si parla con riferimento alla responsabilità extracontrattuale. FICSS-ASI hanno previsto (inclusa nella quota di affiliazione) anche questa tipologia assicurativa.

    Anche e soprattutto gli Enti di Terzo settore, che si avvalgono di volontari, sia occasionali che non, hanno l’obbligo di “assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi” (articolo 18, comma 1, D.lgs 117/17).

  • ASD è tenuta a pagare l’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni?

    L’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni non è dovuta da circoli e da associazioni sportive dilettantistiche per targhe e simili apposte per l’indicazione della sede sociale (art.17, C.1 lett h del d.Lgs.15/1 1/1993 n.507), né per volantini etc, distribuiti a propria cura; (art.17,C.1 lett h del d.Lgs.15/11/1993 n.507).
    E’ dovuta nella misura del 50% se è presente pubblicità (ris. del Ministero delle finanze n.3/3360 del 12/08/1997) per manifesti etc, anche se l’affissione avviene a cura del circolo o dell’associazione sportiva (art. 16,C.1- letta) del D.Lgs.507/97). Il tema dell’assolvimento dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni per quelle società sportive dilettantistiche che regolarmente espongono spazi pubblicitari nelle strutture sportive che usufruiscono, per le manifestazioni sportive dilettantistiche, ha sempre creato “attriti” con i Comuni che ne richiedevano spesso il pagamento. Il Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze su tale problema con la nota n. 1576/DPF del 3 aprile 2007 ha cercato di chiarire definitivamente le esenzioni dal pagamento del tributo locale in commento. L’articolo 1, comma 128 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria 2006) in materia di imposta di pubblicità nei piccoli stadi ha previsto che le disposizioni contenute nel comma 11-bis dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, devono essere interpretate nel senso che la pubblicità in qualunque modo utilizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche, rivolta all’interno degli impianti con capienza inferiore ai tremila posti e dalle stesse associazioni usufruite, è esente dal pagamento dell’imposta sulla pubblicità.

  • ASD è ESENTE dell’imposta di bollo?

    La legge di bilancio 2019 (L.30/12/2018 n.145) ha modificato l’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642. La legge ha esteso anche alle ASD e SSD riconosciute dal CONI l’esenzione dall’imposta di bollo precedentemente limitata alle Federazioni: dal 1/1/2019 gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie, anche conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dai sodalizi sportivi riconosciuti non saranno soggetti all’imposta di bollo (a titolo esemplificativo: sono esclusi dal bollo il contratto di locazione intestato alla asd e ssd, l’estratto conto del conto corrente bancario, il verbale assembleare di modifica statutaria).

  • Al momento della chiusura di una ASD si può ripartire ai soci più attivi l’avanzo e i beni?

    La ripartizioni di utili in una ASD è assolutamente vietata dalla normativa e pertanto anche dallo Statuto della stessa associazione.

  • A COSA SERVE IL “BILANCIO PREVENTIVO”?

    Nelle ASD come in tutte le altre forme associative, il Bilancio Preventivo serve a dare risalto alla democraticità visto che la tracciabiltà delle spese è rimandata ai membri del C.d.A. da parte degli associati.

  • Una ASD che assuma anche la qualifica di APS iscrivendosi al RUNTS, perde lo speciale regi­me fiscale della de commercializzazione dei corrispettivi specifici di cui all’art. 148, comma 3, TUIR? In tal caso, quale regime sostitutivo le si applica?

    Alle ASD iscritte nel RUNTS non si applica il regime di decommercializzazione di cui all’art. 148, comma 3, TUIR, bensì il regime di decommercializzazione di cui all’art. 85, commi 1 e 2, del Codice del Terzo settore, che è esteso alle prestazioni rese da una ASD ai familiari conviventi dei soci, ma non comprende quelle rese ai tesserati delle organizzazioni nazionali. La tabella sotto pone a raffron­to i due regimi e ne consente la comparazione.

  • Cosa è il RAS? Quali sono le informazioni utili da sapere?

    Sul sito del Ministero di Sport e Salute: Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

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