Prima di tutto bisogna decidere il tipo di associazione da costituire, infatti, insieme ai propri e in base alle esigenze si può scegliere se costituire un’Associazione Sportiva Dilettantistica, un’Associazione di Promozione sociale, un Circolo Culturale, un’Associazione di Volontariato sociale oppure di Protezione Civile.

Ognuna di queste realtà ha diversi tipi di agevolazioni fiscali.

(vedi anche la pagina “Affiliazione e tesseramenti“)

Associazioni sportive dilettantistiche: vantaggi, svantaggi, costi e normativa

La realtà delle Associazioni Sportive dilettantistiche può essere particolarmente vantaggiosa, soprattutto da un punto di vista fiscale, a patto che si rispettino i requisiti previsti per legge.

In questo articolo prenderemo in considerazione i pro e i contro nel dettaglio, senza dimenticare di delineare un quadro dell’associazionismo sportivo per definirne le caratteristiche.

Come definire un’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD?

L’Associazione Sportiva Dilettantistica è una forma di associazione con finalità sportive e senza alcuno scopo di lucro. Si rivolge principalmente ad amatori, ovvero persone che praticano lo sport in maniera non professionale.

L’aspetto didattico ed istruttivo ha dunque una valenza di primo piano: i corsi potranno riguardare sia l’attività sportiva di riferimento (sport cinofili) sia le attività sportive connesse (preparazione atletica, educazione di base, ….). Tale formula, oltre ad essere più semplice ed economica nelle fasi di costituzione e gestione, consente di avvalersi di significative agevolazioni fiscali.

I requisiti per costituire un’Associazione Sportiva Dilettantistica

Il principio alla base della nascita dell’ASD è dunque la costituzione come associazione, società di capitali senza scopo di lucro o in cooperative, al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.

Altro importante requisito è vedersi riconosciuto il fine sportivo. Affinché ciò avvenga, è necessario iscriversi, attraverso l’ente a cui si è affiliati, presso il registro di Sport e Salute, il quale trasmette annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati ai fini di verifica dei presupposti per l’ammissione ai benefici di carattere fiscale.

In genere, un’Associazione Sportiva Dilettantistica deve stipulare un’affiliazione con una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata riconosciute dal CONI. In ogni sua fase, l’ASD viene disciplinata dal codice civile, tramite l’articolo 90 della legge 289/2002, mentre l’aspetto della fiscalità è preso in considerazione dal D. Lgs 36/2021

Ma, la normativa per rientrare nei criteri fiscali stabiliti per legge prevede inoltre:

  • l’obbligo di tesserare ciascun individuo con tessera amatoriale o agonistica;
  • l’inserimento dell’indicazione “sportiva dilettantistica” nella denominazione sociale;
  • il divieto di includere soci temporanei;
  • divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina sportiva;
  • l’obbligo di redigere ed approvare un rendiconto economico e finanziario;
  • il divieto di distribuire utili o capitai durante la vita dell’associazione;
  • il divieto di trasmettere o rivalutare le quote degli associati.

Come è organizzata un’Associazione Sportiva Dilettantistica?

Al pari di qualsiasi altro tipo di associazione, l’ASD viene gestita da un Organo Direttivo eletto dall’Assemblea, che deve contare almeno tre soci fondatori, aventi gli stessi diritti e doveri di tutti. Tra queste tre persone viene scelto un presidente, che svolgerà anche il ruolo di rappresentante legale, un vicepresidente e un segretario.

L’assemblea dei soci approva il bilancio annuale e nomina gli organi associativi. Può avere personale su base volontaria, ma i componenti dell’Organo Direttivo possono essere pagati, non per la carica ricoperta, ma per il possesso di un titolo/diploma riconosciuto dall’EPS di appartenenza. Può prevedere anche entrate di natura commerciale.

L’associazione deve dotarsi di uno statuto, l’atto che regola la vita dell’ente, il suo funzionamento, l’ordinamento interno e gli scopi sociali. Questo documento deve dare conto della denominazione, dell’attribuzione della rappresentanza legale dell’Associazione, dell’assenza di fini di lucro, delle norme di gestione interna, delle modalità di scioglimento dell’Associazione e di molti altri aspetti.

Sia lo statuto che l’atto costitutivo dovranno tener conto non solo delle prescrizioni fiscali e legali, ma anche di tutte le attività essenziali affinché l’Associazione Sportiva Dilettantistica sia riconosciuta come tale.

ASD: vantaggi e svantaggi

La principale spinta alla costituzione di un’Associazione Sportiva Dilettantistica viene mossa principalmente dalle agevolazioni fiscali. Innanzitutto, le entrate derivanti dalla frequentazione dei corsi sportivi sono esenti da tassazione.

In pratica, l’attività sportiva nei confronti dei soci è considerata non commerciale, e per svolgerla non è necessario aprire Partita Iva. Resta comunque l’obbligo di tenere un registro contabile e fiscale col quale effettuare la rendicontazione annuale.

Inoltre, per fondare un’associazione sportiva dilettantistica non è necessario un atto notarile, nè il riconoscimento governativo, che implica una procedura lunga e costosa.

Ma le stesse normative benevole nei confronti della costituzione dell’ASD prevedono anche alcuni limiti. Innanzitutto, affinché l’associazione sia iscritta al RAS (Sport e Salute), dovrà consentire soltanto lo svolgimento delle attività sportive riconosciute nella lista del CONI. Le attività sportive cino-sportive, sono incluse.

L’associazione dovrà impegnarsi, almeno una volta l’anno, ad organizzare manifestazioni sportive non competitive (TUTTE LE GARE CINOFILE sono NON COMPETITIVE) tramite la federazione sportiva e/o l’ente di promozione a cui è affiliata.

Da un punto di vista fiscale, sono da segnalare alcuni contro. Essendo a tutti gli effetti disciplinata dal codice civile, l’ASD deve adempiere a tutti gli oneri contabili, amministrativi e fiscali previsti dalle normative vigenti.

Sono tutti aspetti che è importante conoscere e valutare prima di costituire una ASD.

ATTENZIONE
I compensi sportivi, attraverso contratti co.co.co. sportivi) possono essere erogati dalle ASD SOLO se il tecnico è in regola con i rinnovi annuali delle QUALIFICHE TECNICHE rilasciate da un Ente di Promozione Sportiva o da una Federazione riconosciuta dal CONI.
Ricordiamo inoltre che è obbligatorio organizzare almeno un evento sportivo ed un evento formativo, di concerto con l’Ente affiliante, per poter godere dei benefici fiscali.

La nuova Aps – Associazione di promozione sociale

COS’È

L’associazione di promozione sociale (Aps) è una particolare categoria di ente del terzo settore (Ets) costituita in forma di associazione, riconosciuta o meno, che svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati (in forma esclusiva o meno), i loro familiari o a terzi. Si avvale prevalentemente dell’attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti ai propri enti associati. Le Aps si differenziano dalle organizzazioni di volontariato (Odv) in base ai destinatari delle attività svolte.

CHI ESCLUDE

Non possono acquisire la qualifica di Aps i circoli privati e le associazioni che

  • prevedono limitazioni di tipo discriminatorio (economico o altro) per l’ammissione di nuovi soci;
  • prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa;
  • collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A esclusione degli aspetti specificati, le Aps fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

BASE ASSOCIATIVA

Si tratta di associazioni formate da almeno 7 soci persone fisiche o da almeno 3 soci che siano a loro volta Aps. La base associativa può essere costituita anche da altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che sia specificato nell’atto costitutivo e solo se il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps.

Se un ente si costituisce con un numero inferiore a 7 soci e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Aps è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Aps ai sensi della normativa vigente e dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.

ATTIVITÀ

Le Aps possono svolgere le seguenti attività (anche in forma di impresa):

  • attività di interesse generale;
  • attività diverse in via strumentale e secondaria e non prevalente;
  • raccolta fondi per le attività di interesse generale;
  • raccolta fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione; somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
  • gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
  • somministrazione di alimenti e bevande, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, se si tratta di associazioni iscritte all’apposito registro per le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno;
  • organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

Per queste ultime due voci, il vincolo è che si tratti di attività strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, che siano rivolte ai propri soci e soggetti assimilati, che non vengano utilizzati strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

VOLONTARIATO E LAVORO

Le Aps si devono avvalere istituzionalmente di volontari. Sono loro che devono svolgere principalmente le attività di interesse generale e non possono essere in nessun caso retribuiti.

A eccezione di questa regola generale, solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, le Aps ricorrere a lavoratori, dipendenti o autonomi o di altra natura, che possono essere anche soci dell’ente. Il numero dei lavoratori, in ogni caso, non può superare il 50% del numero di volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio) o il 5% del numero dei soci (non più di 5 persone retribuite ogni 100 soci).

AGEVOLAZIONI

Le Aps sono destinatarie di una serie di misure di sostegno.

I crediti delle Aps, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore. Il privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati crediti: questo significa che le Odv hanno un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati, e quindi di potersi soddisfare prima sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).

CONVENZIONI

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all’attività in oggetto della convenzione.

In questo caso, alle Aps si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.

OBBLIGHI E DIVIETI

BASE ASSOCIATIVA

Se il requisito del numero di soci (almeno 7 persone fisiche o 3 Aps) viene meno, c’è tempo un anno per reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Se il termine non viene rispettato, l’ente viene direttamente cancellato dal Runts. Le modifiche di statuto di adeguamento alla nuova normativa (e solo quelle) possono essere votate in assemblea ordinaria entro il 3 agosto 2019.

Se un ente si costituisce con un numero inferiore a 7 soci e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Aps è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Aps ai sensi della normativa vigente e dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.

DENOMINAZIONE SOCIALE

Deve contenere l’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo Aps. L’utilizzo illegittimo della locuzione associazione di promozione sociale o dell’acronimo Aps, di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata in modo improprio da soggetti diversi. La pena è una sanzione pecuniaria che va da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.

RUNTS

Un’Aps, per essere considerata tale, deve essere iscritta nell’apposita sezione del registro unico nazionale degli Ets. Le Aps già iscritte ai registri territoriali vengono iscritte d’ufficio al Runts: gli enti pubblici provvedono a comunicare i dati in loro possesso fino al giorno antecedente all’operatività del registro.

REGIME FISCALE / ASPETTI SPECIFICI

ATTIVITÀ NON COMMERCIALI

Per le Aps, sono considerate non commerciali:

  • le attività istituzionali svolte dietro corrispettivo specifico nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi; ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività, ovvero nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore;
  • le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e a familiari e ai conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, se in attuazione di scopi istituzionali:
  • la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici quando sono attività strettamente complementari alle attività istituzionali ed effettuate nei confronti degli associati, familiari e conviventi, e non si avvalgono di strumenti pubblicitari/diffusione di informazioni a terzi, diversi dagli associati;
  • le attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, se la vendita è curata direttamente dall’organizzazione e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
ATTIVITÀ COMMERCIALI

Le Aps possono svolgere attività commerciali, classificate come tali qualora non rispettino i requisiti di cui al precedente paragrafo.

Per il calcolo delle imposte dovute è prevista l’opzione per un regime forfettario agevolato.

Si considerano invece comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti attività:

  • gestione di spacci aziendali e di mense;
  • organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
  • gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
  • pubblicità commerciale;
  • telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
DONAZIONI

Le detrazioni dell’imposta sul reddito imponibile la donazione effettuata a favore delle Aps segue la regola relativa a tutti gli Ets.

CASI SPECIFICI

Come già più sopra segnalato, la base associativa di una Aps può essere costituita anche da altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che sia specificato nell’atto costitutivo e solo se il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps. Nel caso di enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni che associano un numero non inferiore a 500 Aps tale limite non si applica.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

FINALITÀ

La normativa precedente alla riforma affidava alle Aps il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale; con la riforma del terzo settore, le finalità vengono ricondotte a quelle previste per la generalità degli Ets. Infatti, devono perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

COSTITUZIONE

Viene specificato nella nuova normativa che la forma di associazione deve essere riconosciuta o non riconosciuta.

BASE ASSOCIATIVA

Viene posto un limite quantitativo dei soggetti che costituiscono la nuova Aps.

DENOMINAZIONE

Si introduce l’obbligo di indicare la sigla Aps nella denominazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”art. 35, 36, 56, 57, 67, 68, 72, 73, 75, 85.4, 86, 89, 91, 99, 101, 104

Decreto Legge 34/2019 (Dl Crescita): art. 43 comma 4 bis

ABROGAZIONI

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”

ENTRATA IN VIGORE

La normativa entra in vigore dal 03 agosto 2017.

Gli aspetti fiscali, invece, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello in cui il registro unico nazionale diventerà operativo.

Prima di tale data, continua ad applicarsi il regime fiscale preesistente.

NORMATIVA TRANSITORIA

Fino all’operatività del registro unico nazionale del terzo settore, continua ad applicarsi la normativa precedente che fa riferimento all’iscrizione nei registri delle associazioni di promozione sociale.

Entro il termine del 30 giugno 2020 (prorogato al 31 ottobre 2020 causa covid-19), le Aps possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria per:

  • adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili;
  • introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante una specifica clausola statutaria.

Per le Aps che si costituiscono dal 3 agosto 2017 in poi lo statuto deve essere già conforme alle norme del codice del terzo settore per quanto riguarda le indicazioni applicabili in via diretta e immediata, escluse, quindi, quelle derivanti dall’istituzione del registro unico nazionale del terzo settore.

Tutte le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni fiscali. La stessa decorrenza vale per le indicazioni su detrazioni e deduzioni.

La scheda è aggiornata al 16 maggio 2020.

La nuova OdV – Organizzazione di volontariato

COS’È

Le organizzazioni di volontariato (Odv) sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o meno, che svolgono attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi (non necessariamente svantaggiati) avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tutti gli Ets possono avvalersi di volontari, ma Odv e Aps (associazioni di promozione sociale) sono gli enti che se ne devono avvalere in modo prevalente per lo svolgimento delle loro attività. La principale differenza tra Odv e Aps è che la prima non svolge attività né esclusivamente né prevalentemente a favore dei propri soci.

A esclusione degli aspetti di seguito specificati, le Odv fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

BASE ASSOCIATIVA

Una Odv deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o almeno 3 Odv.

Se questo requisito viene meno, c’è tempo un anno per reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Se il termine non viene rispettato, l’ente viene direttamente cancellato dal Runts.

Se un ente si costituisce con un numero inferiore a 7 soci e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Odv è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Odv ai sensi della normativa vigente e dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.

La base associativa può essere costituita anche da altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Odv.

ATTIVITÀ

Le Odv possono svolgere le seguenti attività:

  • attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente (e caratterizzante);
  • attività diverse in via accessoria e non prevalente;
  • raccolta fondi per le attività di interesse generale;
  • raccolta fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione; somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
  • gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare.
VOLONTARIATO E LAVORO

Le Odv devono svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti.

Le Odv possono avvalersi di lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura) esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

componenti degli organi sociali, invece, non possono mai essere retribuiti, eccezion fatta per i membri dell’organo di controllo.

AGEVOLAZIONI

Le Odv sono destinatarie di una serie di misure di sostegno.

I crediti delle Odv, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore. Il privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati crediti: questo significa che le Odv hanno un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati e quindi di potersi soddisfare prima sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).

CONVENZIONI

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all’attività in oggetto della convenzione.

In questo caso, alle Odv si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.

CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO (CSV)

Le Odv hanno diritto ad avere la maggioranza dei voti in ciascuna assemblea dei centri di servizio per il volontariato. Inoltre, esprimono almeno un membro nell’Organismo nazionale di controllo (Onc) e due negli Organismi territoriali di controllo (Otc) sui Csv.

OBBLIGHI E DIVIETI

DENOMINAZIONE SOCIALE

Deve contenere l’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo Odv.

L’indicazione illegittima della locuzione di organizzazione di volontariato o l’acronimo Odv, oppure di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato. La pena è il pagamento di una sanzione che va da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.

RUNTS

Per godere dei benefici previsti dalla normativa, un’Odv deve essere iscritta nell’apposita sezione del Runts. Le Odv già iscritte ai registri territoriali vengono iscritte d’ufficio a quello nazionale: gli enti pubblici provvedono a comunicare i dati in loro possesso fino al giorno precedente all’operatività del registro. Gli uffici del Runts avranno poi 6 mesi di tempo per verificare l’effettivo possesso dei requisiti. Le Odv che verranno cosi iscritte d’ufficio, nel caso non desiderassero rimanere iscritte nel Runts, dovranno presentare domanda di cancellazione.

Le nuove Odv costituite dopo la operatività del Runts dovranno presentare domanda di iscrizione.

ORGANI SOCIALI E AMMINISTRAZIONE

Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti dall’assemblea tra le persone fisiche associate oppure indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere nominato amministratore, un interdetto, inabilitato, fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi.

Ai componenti degli organi sociali, ad esclusione di quelli dell’organo di controllo, potrà essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata nello svolgimento della loro funzione.

Le modifiche di statuto di adeguamento alla nuova normativa (e solo quelle) possono essere votate in assemblea ordinaria.

CONVENZIONI

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Odv e le Aps, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle Odv, iscritte da almeno sei mesi nel Runts, aderenti ad una rete associativa nazionale, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia.

In questo caso, alle Odv si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.

Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

RISORSE ECONOMICHE

Per lo svolgimento e il funzionamento delle attività, le Odv possono avere le seguenti entrate:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • raccolte fondi;
  • attività diverse da quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa.
REGIME FISCALE / ASPETTI SPECIFICI

Attività non commerciale

La normativa prevede per tutti gli Ets una serie di attività che vengono considerate non commerciali secondo specifici criteri. Per le organizzazioni di volontariato e gli enti filantropici a queste attività se ne aggiungono delle altre che, se svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, non vengono considerate commerciali, e sono:

  • vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito, curandone direttamente l’attività;
  • cessione di prodotti dagli assistiti e dai volontari, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione;
  • somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Attività commerciale

Le misure fiscali per le Odv sono tra le più agevolate. Le Odv possono svolgere in modalità commerciale le loro attività e possedere partita Iva.

Per il calcolo delle imposte dovute è prevista l’opzione per un regime forfettario agevolato.

Donazioni

Solo per le Odv la detraibilità delle erogazioni delle persone fisiche è pari al 35% della somma erogata. Per quanto riguarda le deduzioni, le persone fisiche possono dedurre le erogazioni fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, così come gli enti e le aziende.

Imposta di registro

Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle Odv sono esenti dall’imposta di registro. Per le altre agevolazioni si fa riferimento alla normativa generale per gli Ets.

CASI SPECIFICI

Le organizzazioni di volontariato di protezione civile sono sottoposte alla relativa normativa.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

COSTITUZIONE

Possono essere Odv solamente le associazioni, riconosciute e non: prima potevano assumere la forma giuridica che ritenevano più adeguate (tra cui le fondazioni).

BASE ASSOCIATIVA

È stato introdotto un numero minimo di associati, pari a 7 persone o almeno 3 Odv.

ATTIVITÀ SVOLTE

Prima della riforma una Odv poteva essere tale solamente se operava nell’ambito della solidarietà (quindi rivolgendosi ad esempio a soggetti svantaggiati o comunque versanti in condizione di difficoltà). Le Odv possono svolgere attività in uno o più ambiti previsti dal codice del terzo settore, dove sono menzionate anche attività diverse, quali ad esempio quelle culturali o educative. Una Odv, infatti, può perseguire non solo finalità solidaristiche, ma anche civiche e di utilità sociale.

LAVORO

Viene introdotto il limite di lavoratori impiegati (non superiore al 50% del numero dei volontari): con la normativa precedente il limite era fissato al regolare funzionamento dell’Odv oppure al numero occorrente per qualificare o specializzare l’attività svolta. Questo profilo prima era regolato in modo diverso da ogni regione o provincia autonoma.

REGISTRO

Finora esisteva solo il registro di cui si dotata la singola Regione, ciascuno disciplinato con modalità diverse. Ora vi è un registro unico nazionale, omogeneo nelle modalità e criteri di funzionamento.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”art. 4, 17, 18, 32-34, 46, 56, 61-66, 67,68, 72, 73, 74, 78, 83, 84, 86, 89, 101

Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”

ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”

ENTRATA IN VIGORE

La normativa sulle Odv entra in vigore il 3 agosto 2017.

Le norme fiscali, invece, entreranno in vigore dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea.

NORMATIVA TRANSITORIA

Gli enti costituito dopo la entrata in vigore del codice del terzo settore (3 agosto 2017) devono già conformarsi alle presenti disposizioni. Per gli enti costituiti prima di tale data e fino all’operatività del registro unico nazionale del terzo settore, continua ad applicarsi la normativa precedente che fa riferimento all’iscrizione nei registri delle organizzazioni di volontariato.

Entro il termine del 30 giugno 2020, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria per:

  • adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili
  • introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante una specifica clausola statutaria.

Per quanto riguarda le norme fiscali, fino all’approvazione della Commissione europea varrà la normativa attuale, in particolare l’art. 8 della legge 266, che disciplina il regime delle imposte dirette e indirette di una Odv.

Per le Odv che si costituiscono dal 3 agosto 2018 in poi lo statuto deve essere già conforme alle norme del codice del terzo settore per quanto riguarda le indicazioni applicabili in via diretta e immediata, escluse, quindi, quelle relative derivanti dall’istituzione del registro unico nazionale del terzo settore.

LEGGI LE FAQ