Dalla conversione del c.d. Decreto Sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021 n.73) sono in arrivo parecchie novità per il settore sportivo. IL DDL è già stato approvato dalla Camera ed è attualmente all’esame del Senato, ma il testo può considerarsi definitivo visto che dovrà essere approvato entro il 24 luglio pena la decadenza del decreto legge e non saranno pertanto possibili ulteriori emendamenti.

Riforma dello sport anticipata di un anno

La prima e più rilevante modifica riguarda l’entrata in vigore dei decreti sulla riforma dello sport che da ultimo, in sede di conversione del Decreto Sostegni (art.30 D.L. 41/21  nel testo sostituito dalla legge di conversione 21/5/21 n.69 ) era slittata in buona parte al 31 dicembre 2023.

Si introduce ora una decorrenza anticipata al 1 gennaio 2023, salve altre date differenziate per alcune disposizioni, come specificate di seguito:

  • La riforma del lavoro sportivo (D.Lgs. n.36/2021) anticipa l’entrata in vigore al 1 gennaio 2023 , rispetto all’attuale previsione del 31 dicembre 2023;
  • Anche le altre disposizioni del D.Lgs. n.36/2021  – relative agli enti sportivi –  entreranno in vigore il 1 gennaio 2023 registrando  in questo caso un differimento rispetto alla previsione attuale che fissa l’entrata in vigore al 1 gennaio 2022: in particolare per quanto di interesse per il settore dilettantistico si tratta delle disposizioni sulla forma giuridica degli enti e sui nuovi contenuti di atti costitutivi e statuti.
  • Ci sarà dunque più tempo per la “sopravvivenza” delle società cooperative sportive dilettantistiche che non vengono più contemplate dalla riforma nonché  per il contenuto di atti costitutivi e statuti che dovranno prevedere l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche da parte di ASD e SSD e, di pari passo, più tempo per l’individuazione delle attività secondarie e strumentali demandata ad un decreto ministeriale attuativo.
  • Confermata invece la data del 1 gennaio 2022 per il passaggio dal Registro Coni al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport nonché delle disposizioni sul fondo per i passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili e la promozione della parità di genere.
  • Il D.Lgs. n.37/2021 sulla rappresentanza degli atleti e sulla professione di agente sportivo e il D.Lgs. n.38/2021 sugli impianti sportivi sono parimenti anticipati al 1 gennaio 2023 (anziché al 31 dicembre 2023)
  • Il D.Lgs.n.40/2021 sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali anticipa invece al 1 gennaio 2022 (anziché al 31 dicembre 2023)
  • Altra data ancora per il D.lgs. n.39/2021 sulle semplificazioni che anticipa al 31 agosto 2022 rispetto all’attuale 31 dicembre 2023. In particolare si ricordano le importanti disposizioni per l’acquisto della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche e quelle sulla modalità di iscrizione al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Nuove regole per l’iscrizione al (nuovo) Registro

Vengono introdotte inoltre alcune modifiche sulla documentazione da allegare alla domanda di iscrizione al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello Sport, che andrà a sostituire il Registro CONI. In particolare la nuova disposizione nel modificare l’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 39/2021 prevede che: Alla domanda è allegata la documentazione attestante:
a) la ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale partita IVA dell’associazione o società sportiva dilettantistica;
b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
c) la data dello statuto vigente;
d) la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
e) la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
f) i dati dei tesserati.

3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori.

Pertanto non risultano più richiesti – rispetto alla previsione del testo originario – né l’elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività sportiva praticata con i relativi contratti di concessione, locazione, comodato ecc. che attestano il diritto al loro utilizzo; né i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con l’indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

Abrogato anche l’obbligo di depositare presso il Registro rendiconti, bilanci e relativi verbali di approvazione, nonché dei verbali che apportano modifiche statutarie, agli organi statutari e alla sede legale.

Tale ultimo adempimento è sostituito dalla dichiarazione di aggiornamento annuale che comprende gli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta rispetto all’anno precedente.

Segnaliamo che le predette modifiche dovrebbero entrare in vigore il 31 agosto 2022 mentre il passaggio al nuovo registro è previsto fin dal 1 gennaio 2022: si pongono dunque problemi di coordinamento e una serie di incognite sul piano operativo che auspichiamo vengano presto affrontate e chiarite.

Misure di sostegno per il settore sportivo

Viene aumentato con una dotazione di 86 milioni di euro rispetto ai 56 già previsti, il fondo finalizzato a riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche per la sanificazione e prevenzione, nonchè per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19.

Il contributo spetta a società sportive professionistiche che nell’esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e a società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro e  operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. Le modalità e i termini per la presentazione delle richieste , i criteri di ammissione, le modalità di erogazione nonché le procedure di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto saranno definiti con un successivo DPCM da adottarsi su proposta del Sottosegretario allo Sport entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Anche il Fondo unico per il sostegno delle ASD e SSD, destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, adottati al fine di contenere l’emergenza epidemiologica, viene ulteriormente incrementato  da 180 e 190 milioni per l’anno 2021. E anche per questa misura si dovrà attendere il decreto attuativo, con modalità, termini e criteri per l’erogazione dei contributi a fondo perduto, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di prestare garanzia da parte del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva (art.90 comma 12 L.289/90) sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità  delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25% del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019.

Viene introdotto un nuovo contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2021, per le  associazioni e società sportive iscritte al Registro, che hanno per oggetto sociale la gestione di impianti sportivi e in particolare di impianti natatori, in relazione alle spese sostenute per la gestione e la manutenzione degli stessi  il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.

Il contributo riguarda le spese effettuate a partire dal 1° marzo 2020 e fino alla fine dello stato di emergenza (attualmente 31 luglio 2021 ma in procinto di essere prorogato). Anche in questo caso si dovrà attendere il decreto attuativo da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

E’ prevista, inoltre, per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall’emergenza Covid-19, una limitata proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali che siano già scadute o in attesa di rinnovo, o in scadenza entro il 31 dicembre 2021 allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni spesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi di legge.

[  BIANCAMARIA STIVANELLO  ] AVVOCATO DEL FORO DI PADOVA